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Le best practices della bozza definitiva dell'Accordo Stato-Regioni 2024

Le best practices della bozza definitiva dell'Accordo Stato-Regioni 2024

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

03/07/2024

La bozza definitiva dell'Accordo Stato-Regioni 2024: le esigenze formative, i quattro step della nuova formazione, la documentazione da predisporre e i corsi di formazione previsti. Siamo pronti al cambiamento? Le risposte e soluzioni di Blumatica.

Le best practices della bozza definitiva dell'Accordo Stato-Regioni 2024

La bozza definitiva dell'Accordo Stato-Regioni 2024: le esigenze formative, i quattro step della nuova formazione, la documentazione da predisporre e i corsi di formazione previsti. Siamo pronti al cambiamento? Le risposte e soluzioni di Blumatica.

La bozza dell'Accordo Stato-Regioni 2024 in materia di formazione introduce cambiamenti significativi rispetto al precedente accordo del 2011, con l'obiettivo di migliorare la formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia.

 

L'aggiornamento e la standardizzazione dei contenuti formativi, l'introduzione della certificazione obbligatoria per gli enti formativi, i requisiti più stringenti per i formatori e l'obbligo di aggiornamento periodico rappresentano passi importanti verso una maggiore consapevolezza della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Come si individuano i fabbisogni formativi? Quali sono gli strumenti di valutazione? Quale documentazione predisporre e conservare? Quali sono i corsi di formazione previsti? E, specialmente, siamo pronti al cambiamento?

 

Le esigenze formative e i quattro step della nuova formazione

La documentazione da predisporre e i corsi di formazione previsti

La nuova formazione: siamo pronti al cambiamento?

 

Le esigenze formative e i quattro step della nuova formazione

La bozza del nuovo Accordo specifica che le esigenze formative non possono che derivare dalla valutazione dei rischi: ‘una delle fonti più rilevanti di dati e informazioni per l’analisi dei fabbisogni formativi è sicuramente il documento di valutazione dei rischi, dal quale possono essere ricavati elementi conoscitivi in merito all’esito della valutazione, agli infortuni mancati, ai risultati della formazione effettuata (piani di formazione)’.

 

Le informazioni raccolte dall'analisi dei fabbisogni formativi e del contesto rappresentano l’input per la successiva fase di progettazione del percorso formativo. Questo processo traduce le esigenze formative in risposte coerenti e adeguate. Se l'analisi dei fabbisogni formativi e del contesto è insufficiente o inadeguata, ciò può compromettere significativamente la qualità della progettazione formativa e, di conseguenza, l'efficacia del percorso formativo stesso.

 

Sono necessari diversi step:

  • pianificazione: conoscere le esigenze rappresenta il primo momento della progettazione dei piani formativi assieme all’individuazione degli obiettivi che non consistono solo nel traferire i concetti fondamentali della salute e sicurezza sul lavoro ma anche nel rendere specifiche queste informazioni in base ai ruoli ed alle caratteristiche dei processi lavorativi. Gli obiettivi di un corso sono strettamente legati ai risultati attesi dall'azione formativa, che si esprimono in termini di capacità, competenze e comportamenti, ovvero gli elementi fondamentali della formazione (sapere, saper fare, saper essere). I risultati attesi devono anche includere aspetti relativi alla capacità di agire e relazionarsi efficacemente nelle attività lavorative richieste;
  • attuazione e controllo: il momento dell’erogazione, ossia il secondo step in cui si sviluppa l’azione formativa, prevede anche il momento di monitoraggio e valutazione della formazione. Ed è proprio su questo aspetto (terzo step) che si focalizza la bozza del nuovo Accordo che introduce un sistema di valutazione delle competenze con un approccio strutturato e multifase, al fine di garantire che i partecipanti non solo acquisiscano conoscenze ma sviluppino competenze pratiche e comportamentali che rispondano alle esigenze di salute e sicurezza sul lavoro;
  • valutazione: il sistema di valutazione delle competenze prevede l'uso di diversi strumenti per garantire una misurazione accurata e oggettiva (colloqui o test, prove pratiche, simulazioni);
  • riesame e adozione di interventi migliorativi: durante il riesame, quarto step del processo, il soggetto formatore analizza regolarmente i risultati per verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di performance organizzativa e didattica. Questo step prevede la stima di parametri prestazionali che misurano la qualità organizzativa e didattica (questionari di gradimento) e risultati dell'apprendimento (esiti delle verifiche di apprendimento). Il riesame consente al soggetto formatore di identificare e analizzare eventuali criticità, adottando le necessarie misure correttive per il miglioramento dei processi formativi descritti in precedenza.

 

Gli step indicati non sono altro che l’applicazione delle fasi (plan/pianificare, do/fare, check/verificare, act/agire) del Ciclo di Deming (PDCA) alla formazione, quale approccio metodologico e sistematico per migliorare l'efficacia dei programmi educativi e promuovere un apprendimento di qualità. Integrando pianificazione, implementazione, verifica e azione correttiva, questo modello favorisce una continua evoluzione dei processi formativi, contribuendo, così, a formare individui più competenti e preparati per raggiungere il più nobile degli obiettivi: INFORTUNI ZERO!

 

La documentazione da predisporre e i corsi di formazione previsti

Tutte le fasi del processo formativo implicano la predisposizione di opportuna documentazione.

Occorre, tra l'altro, fornire evidenza documentale di:

  1. Piano di progetto: elenco dei corsi di formazione da programmare
  2. Registri delle presenze con elenco dei partecipanti
  3. Questionari di valutazione, sia di gradimento che di valutazione discente
  4. Verbale della verifica finale
  5. Attestati di formazione

 

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede all'archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione "Fascicolo del corso". Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

  • dati anagrafici dei partecipanti
  • registro presenze dei partecipanti con firme
  • elenco dei docenti con firme
  • progetto formativo e programma del corso
  • verbale di verifica finale

 

Quali sono i corsi di formazione previsti?

 

L'Allegato A della bozza dell'Accordo Stato-Regioni 2024 riporta le caratteristiche di tutti i percorsi formativi individuati ai sensi degli articoli 32, 34, 37, 73, 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011.

 

Cliccare sull’immagine per ingrandirla

 

 

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La nuova formazione: siamo pronti al cambiamento?

Trovarsi pronti a qualsiasi cambiamento in tema salute e sicurezza sul lavoro è fondamentale!

 

Affidarsi a Blumatica è un ottimo modo per trovarsi preparati al momento della pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta ufficiale.

 

I software Blumatica DVR, suite dedicata ai consulenti in materia di sicurezza, e Blumatica SHEQ, gestionale per Grandi Aziende, alla data di pubblicazione di questo articolo sono già pronti per consentire di adempiere a tutti i requisiti richiesti per la pianificazione, erogazione, monitoraggio e miglioramento dei corsi di formazione necessari per qualsiasi tipologia di Organizzazione.

 

Blumatica, infatti, è anche sinonimo di formazione! Per l'erogazione dei corsi di formazione è possibile usufruire della piattaforma B-Training Platform che a breve permetterà di usufruire dei corsi aggiornati in modalità e-learning.

 

Per avere altri dettagli su software e piattaforme è possibile visitare il sito Blumatica o scrivere all’indirizzo commerciali@blumatica.it.

 


Creative Commons License Licenza Creative Commons


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Rispondi Autore: Andrea C. immagine like - likes: 0
03/07/2024 (16:20:40)
Nella bozza che circola gli allegati vanno da 1 a 4, nessun allegato A !?
Nell'allegato 1 non c'è la tabella riportata nell'articolo ma l'elenco delle lauree per l'esonero.
Si tratta di una versione superata?

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