Lavori in quota: che tipo di formazione e addestramento è necessario fare?
Brescia, 11 Giu – Non c’è dubbio che tra le attività a maggior rischio per i lavoratori siano compresi i lavori in quota che, come indicato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono tutte le attività che espongono il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Proprio per migliorare in queste attività la prevenzione delle cadute dall’alto il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo di formazione dei lavoratori in quota, ad esempio con riferimento all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, D.Lgs. 81/2008) o in relazione ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, D.Lgs. 81/2008).
Le informazioni per questi particolari percorsi formativi sono indicate all’interno dell’Allegato XXI (D.Lgs. 81/2008) “Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota”.
Senza dimenticare poi che, sempre nel Testo Unico, l’art. 115 descrive i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, necessari qualora non fossero state adottate misure di protezione collettive, e l’art. 77, comma 5 impone, per i lavoratori che ne fanno uso, l’obbligo di addestramento sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria, compresi, dunque, i dispositivi per i rischi contro le cadute dall'alto.
Ci soffermiamo oggi, in particolare, sulle indicazioni specifiche fornite dal Testo Unico per i lavoratori che utilizzano nei lavori in quota sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Questi gli argomenti affrontati:
- I destinatari dei corsi per l’accesso e posizionamento mediante funi
- L’organizzazione e la modalità dei percorsi formativi
- Gli argomenti dei corsi per i lavoratori
I destinatari dei corsi per l’accesso e posizionamento mediante funi
Nell’Allegato XXI del Testo Unico si ricorda innanzitutto, e questo vale anche per i corsi per gli addetti ai ponteggi, che la partecipazione ai corsi “deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori”. Inoltre, e questo è un aspetto importante, la formazione indicata essendo formazione specifica “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37” del D. Lgs. 81/2008.
Infine si indica che la durata e i contenuti dei corsi riportati nell’allegato sono da considerarsi come minimi e che quindi “i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi ‘specifici’ per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato”.
Veniamo dunque alla parte dell’allegato relativa ai “Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”.
Dopo aver individuato i soggetti formatori, il sistema di accreditamento e i requisiti dei docenti, si indica che sono destinatari dei corsi:
- lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell’articolo 116;
- eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).
Per quanto riguarda i dettagli sul campo di applicazione dell’articolo 116 (Obblighi del datore di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi), rimandiamo all’articolo dell’avvocato Dubini (“ Formazione e lavori in quota”) che riporta nel dettaglio i casi in cui sussiste l’obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI o l'obbligo di addestramento in base all'art. 77 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008.
L’organizzazione e la modalità dei percorsi formativi
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione l’allegato indica i seguenti requisiti:
- individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
- numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
- assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
Il percorso formativo è, dunque, finalizzato all’apprendimento di “tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”. Ed è strutturato in moduli:
- Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi e di durata complessiva di 12 ore) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
- Moduli specifici (A – B, ciascuno di 20 ore) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.
Per la metodologia di insegnamento/apprendimento l’allegato indica che “si concorda nel privilegiare le metodologie ‘attive’, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento”. Ed è dunque necessario:
- “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere”.
Si sottolinea poi che, data la specificità della formazione, “le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso”.
Gli argomenti dei corsi per i lavoratori
Il modulo base - teorico - pratico (comune ai due indirizzi), realizzato in aula con lezioni frontali e presentazione di attrezzature e DPI deve prevedere almeno i seguenti argomenti:
- “Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.
- Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
- DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia - c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
- Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
- Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
- Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).
- Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
- Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione”.
Riguardo invece al modulo A specifico pratico per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali, destinato agli operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti, il percorso formativo di 20 ore deve svolgersi in siti operativi/addestrativi e deve trattare almeno i seguenti argomenti:
- Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).
- Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore.
- Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
- Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).
- Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
- Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
- Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).
- Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.
- Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
Veniamo, invece al modulo B - specifico pratico per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi, destinato, anche in questo caso, agli operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti.
Il percorso formativo di 20 ore, che deve svolgersi in siti operativi/addestrativi, deve trattare almeno i seguenti argomenti:
- Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
- Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
- Movimento all’interno della chioma.
- Posizionamento in chioma.
- Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell’attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.
- Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
Si segnala che poi che al termine del modulo base comune “si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica; Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente”.
Riguardo, invece, al modulo di aggiornamento, si indica che i datori di lavoro “provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici”.
Segnaliamo, in conclusione, che nell’allegato XXI è presente anche un “modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”, un modulo che vuole offrire “gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra” affidata ai preposti. Il modulo ha una durata complessiva di 8 ore.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 1 | 12/06/2019 (18:06:23) |
Non mi sembra di aver letto chi sono i soggetti formatori, eppure nell'All. XXI sono elencati. Se la magistratura facesse un'indagine seria si ritroverebbe con la metà degli attestati in circolazione che sono rilasciati da soggetti autolegittimati o non legittimati per niente. Quindi meglio non scoperchiare. Avanti così. |