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La sicurezza dei lavoratori che svolgono più mansioni
Bologna, 2 Feb - Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n. 05/2015, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
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Come affrontare il problema della valutazione del rischio e della formazione per i lavoratori che svolgono più mansioni?
Questo problema ci è stato posto diverse volte da vari RLS, in quanto la situazione in questione è tutt’altro che rara e le soluzioni attivate dalle aziende sono tra loro dissimili. Abbiamo sempre rinviato la risposta a questi quesiti e forse, casualmente, abbiamo fatto bene perché pochi mesi fa, nel giugno del 2015 è stato sottoposto alla Commissione per gli Interpelli proprio questo stesso problema che è di frequentissimo riscontro nel mondo del lavoro: come vanno valutati i rischi ed impostata la formazione per quei lavoratori che vedono ricomprese nella loro figura e attività professionale diverse mansioni. Il problema è stato posto dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e la risposta della Commissione per gli Interpelli (n. 4/2015) è datata 24 giugno 2015.
Il problema posto era letteralmente il seguente: “conoscere il parere … in merito alla formazione prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione ISTA-T-ISFOL, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa”.
Il quesito, come si può vedere, è un po’ criptico, tant’è vero che l’ANCE propone un esempio per meglio chiarire il senso della domanda : “A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica “ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione ISTAT-ISFOL, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato”.
Se avessimo risposto come SIRS, avremmo liquidato così il problema: indipendentemente dagli aspetti formali o classificativi, la valutazione deve riguardare tutti i rischi cui il lavoratore è esposto nella sua attività, e la formazione modellarsi di conseguenza sui rischi valutati. Quindi, nel caso specifico, se il lavoratore in questione rifinisce il manto stradale e gestisce il traffico veicolare, i rischi connessi a queste due fasi di lavoro (io le chiamerei così, non certo “mansioni”) devono essere puntualmente valutati e devono avere il dovuto spazio nei percorsi formativi (in particolare la gestione del traffico, che espone a rischio non solo il lavoratore addetto, ma anche i suoi colleghi e gli utenti della strada). Vediamo allora come ha risposto la Commissione per gli Interpelli. Constatiamo con piacere che la sua risposta è perfettamente coerente con la nostra ipotesi. Infatti la Commissione, nella premessa alla sua risposta, precisa che: la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori… Nel documento redatto a conclusione della valutazione devono essere individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento… la formazione non può mai essere sostitutiva dell’addestramento… i contenuti e la durata della formazione in base all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 costituiscono “un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).
Come si può notare, se pur con parole in parte diverse, la Commissione esprime una valutazione del tutto sovrapponibile alla nostra (cosa del resto inevitabile, visto che si deve garantire piena coerenza nell’applicazione della normativa).
La Commissione poi conclude fornendo una serie di indicazioni puntuali (il grassetto è nostro, per evidenziare le parole chiave):
1) Il DVR (documento di valutazione dei rischi) deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore
2)L’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi
3) Fatto salvo l’obbligo di frequenza a corsi specifici o aggiuntivi (ove previsto da norme specifiche), se un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi a quelle particolari mansioni (ad es. nel caso citato la gestione del traffico veicolare),sono stati adeguatamente trattati.
4) Infine, se i compiti affidati ad un lavoratore lo espongono a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione e formazione, si rendono necessarie sia una nuova valutazione che una corretta formazione integrativa.
Come si può vedere, le indicazioni fornite dalla Commissione sono molto chiare ed esplicite e non lasciano campo alcuno a riduttive interpretazioni di comodo.
Leopoldo Magelli
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Gianni Bonizzi - likes: 0 | 02/02/2016 (08:22:43) |
Meno male che piano piano emergono tutte le pro- blematiche reali,altre che normative,convegni, parole e parole....... |
Rispondi Autore: Roberto Rocchegiani - likes: 0 | 07/02/2016 (12:16:07) |
Un piccolo aiuto, visto che ho vissuto in prima linea questo problema. Il DVR da riferimento alle mansioni, il MANSIONARIO collega le mansioni al lavoratore. Il DVR può essere abbastanza statico, ma il mansionario deve variare ad ogni cambio di mansione, autorizzata previa formazione, informazione e idoneità sanitaria. Se in partenza abbiamo un lavoratore e più mansioni, nessun problema, quel lavoratore avrà n formazioni, informazioni ed idoneità sanitaria che ricomprendernno tutti i rischi da lui affrontati. Potrei scrivere un poema .... Ma mi fermo qui. Buon lavoro |