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La riserva di legge esclude che possa essere punito un determinato comportamento se non in presenza di una legge che lo configuri come reato: la garanzia per l'individuo è rappresentata dal fatto che è l'organo rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento (v. art. 55 Costituzione), a stabilire quali siano i comportamenti penalmente rilevanti. Il potere esecutivo può intervenire esercitando la funzione legislativa, nei casi e nelle modalità consentite (v. 76, 77 Costituzione); o, più limitatamente, integrando la fattispecie penale individuata dalla legge mediante accertamenti di natura tecnica o specificazioni di dati (si pensi al decreto ministeriale 10 marzo 1998 che definisce le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio, per redigereil piano di emergenza ecc.).
Il principio di legalità verrebbe, però, in pratica eluso se la fattispecie penale fosse definita dalla legge in modo generico o ambiguo, tale da richiedere un'attività interpretativa troppo marcata dei giudici. Del resto solo se il cittadino è in grado di distinguere ciò che è penalmente lecito da quello che non lo è, potrà obbedire con facilità ai comandi dello Stato. Queste sono le ragioni per cui le norme che prevedono reati devono essere sufficientemente determinate (principio di tassatività e determinatezza).
Il principio di irretroattività fa, infine, divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. In questo caso la Costituzione intende limitare il legislatore stesso, che evidentemente non potrà punire un cittadino per un comportamento che egli ragionevolmente poteva ritenere lecito in quanto non previsto da norme penali.
Il principio costituzionale di tassatività e determinatezza sta ad indicare il dovere (occorre ripeterlo, costituzionalmente sancito) per il legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e che ciò che è penalmente lecito.
Ora il D.Lgs. n. 81 reca il CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI - SEZIONE I - SANZIONI - Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - "5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (...) c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18,comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; (...)".
Dunque in base al principio di tassatività, al principio di ragionevolezza, e al buon senso che è sempre necessario quando si deve applicare le norme, se il legislatore ha scritto che vuole punire solo la violazione dei commi 1,7,9,10, dell'articolo 37 del d.lgs 81/2008 non c'è nessuna ragione al mondo, nessuna acrobazia verbale e lessicale, nessuna torsione logica, nessuna aberrazione del buon senso che può portare a ritenere sanzionabile la violazione del comma 12 relativo alla consigliata collaborazione con l'organismo paritetico, previsione che peraltro io proporrò ai miei referenti in parlamento nel prossimo parlamento di abrogare, posti i troppi abusi che mi vengono segnalati di comitati che chiedono illecitamente quattrini alle aziende o che altrettanto illecitamente forzano la mano alle aziende per provvedere in proprio alla formazione, tutti casi da segnalare alle competenti procure della repubblica.
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La sanzione per mancata collaborazione con gli organismi paritetici
Pubblichiamo il commento dell’Avvocato Rolando Dubini all’articolo “ E’ sanzionabile la mancata collaborazione con gli organismi paritetici?".
Milano, 23 Gen - IL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 37 DEL DLGS 81/2008 NON E' SANZIONATO - L'art. 25 comma 2 della Costituzione prevede che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" . Questo comma enuncia il principio di legalità penale nelle sue tre articolazioni: riserva di legge, principio di tassatività e determinatezza, principio di irretroattività.
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La riserva di legge esclude che possa essere punito un determinato comportamento se non in presenza di una legge che lo configuri come reato: la garanzia per l'individuo è rappresentata dal fatto che è l'organo rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento (v. art. 55 Costituzione), a stabilire quali siano i comportamenti penalmente rilevanti. Il potere esecutivo può intervenire esercitando la funzione legislativa, nei casi e nelle modalità consentite (v. 76, 77 Costituzione); o, più limitatamente, integrando la fattispecie penale individuata dalla legge mediante accertamenti di natura tecnica o specificazioni di dati (si pensi al decreto ministeriale 10 marzo 1998 che definisce le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio, per redigereil piano di emergenza ecc.).
Il principio di legalità verrebbe, però, in pratica eluso se la fattispecie penale fosse definita dalla legge in modo generico o ambiguo, tale da richiedere un'attività interpretativa troppo marcata dei giudici. Del resto solo se il cittadino è in grado di distinguere ciò che è penalmente lecito da quello che non lo è, potrà obbedire con facilità ai comandi dello Stato. Queste sono le ragioni per cui le norme che prevedono reati devono essere sufficientemente determinate (principio di tassatività e determinatezza).
Il principio di irretroattività fa, infine, divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. In questo caso la Costituzione intende limitare il legislatore stesso, che evidentemente non potrà punire un cittadino per un comportamento che egli ragionevolmente poteva ritenere lecito in quanto non previsto da norme penali.
Il principio costituzionale di tassatività e determinatezza sta ad indicare il dovere (occorre ripeterlo, costituzionalmente sancito) per il legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e che ciò che è penalmente lecito.
Ora il D.Lgs. n. 81 reca il CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI - SEZIONE I - SANZIONI - Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - "5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (...) c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18,comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; (...)".
Dunque in base al principio di tassatività, al principio di ragionevolezza, e al buon senso che è sempre necessario quando si deve applicare le norme, se il legislatore ha scritto che vuole punire solo la violazione dei commi 1,7,9,10, dell'articolo 37 del d.lgs 81/2008 non c'è nessuna ragione al mondo, nessuna acrobazia verbale e lessicale, nessuna torsione logica, nessuna aberrazione del buon senso che può portare a ritenere sanzionabile la violazione del comma 12 relativo alla consigliata collaborazione con l'organismo paritetico, previsione che peraltro io proporrò ai miei referenti in parlamento nel prossimo parlamento di abrogare, posti i troppi abusi che mi vengono segnalati di comitati che chiedono illecitamente quattrini alle aziende o che altrettanto illecitamente forzano la mano alle aziende per provvedere in proprio alla formazione, tutti casi da segnalare alle competenti procure della repubblica.
Rolando Dubini
Avvocato in Milano
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Rispondi Autore: Gius Calk - likes: 0 | 23/01/2013 (06:52:00) |
Ma gli OO.VV. possono contestare la formazione non eseguita in collaborazione con gli OO. PP. e ritenerla come se non fosse stata proprio fatta? |
Rispondi Autore: Ale More - likes: 0 | 23/01/2013 (07:13:53) |
Mi associo alla domanda di Gius Calk. Gli Organismi di Vigilanza possono contestare (non sanzionare) l'assenza delle vidimazioni di un ente paritetico come dimostrazione di formazione non avvenuta? |
Rispondi Autore: Manuela Specchia - likes: 0 | 23/01/2013 (08:01:04) |
...riferisca ai referenti avvocato.... La collaborazione , a fronte di molti quattrini ( molti!) é solo inviare un nominativo e il programma? MHA! Dovrebbero mandarcelo loro. Almeno la fatica di andare a cercarlo..... Noi lavoriamo , strutturiamo , progettiamo, ci mettiamo la nostra competenza ed esperienza ogni giorno e guadagnamo , alla fine , meno di loro. Associata in pieno all iniziativa. Se ha bisogno della mia firma per abrogare questa cosa...ci sono sicuramente! Manuela |
Rispondi Autore: Prof. Rocco Vitale - likes: 0 | 23/01/2013 (08:04:46) |
L'Avv. Rolando Dubiniesprime le mie posizioni e le condivido. Leggerle con attenzione e non superficialmente. Dalle domande vedo che esiste ancora confusione e cerco di semplificare: a) Gli Organismi Paritetici non devono - ripeto NON devono - ne vidimare ne valutare ne accreditare la collaborazione. La collaborazione viene dimostrata da datore di lavoro (o per lui dall'ente delegato alla formazione) con una mail di trasmissione dei documenti all'organismo. Chi chiede vidimazioni, rilascio attestati del bilaterale, o altro sta commettendo una operazione illecita. Gli organismi di vigilanza possono chiedere di vedere la documentazione (ovvero la mail) con cui è stata chiesta la collaborazione. Non possono contestare l'attestato NON possono chiedere che siano vidimati o altro dai Paritetici (commetterebbero un illecito) Se, a parere degli organismi di vigilanza, qualcosa non gli quadra lo chiedano per iscritto e NON A VOCE , come spesso succede. E, poi, in sintesi, come dice Dubini ed anche in altre occasioni il dr. Guariniello: stiamo parlando di formazione o di un pezzo formale di carta? L'effettività consiste nello svolgere la formazione, possibilmente bene e seria. |
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0 | 23/01/2013 (08:22:46) |
Condivido le posizioni espresse sia dall'avv. Dubini che dal Prof. Vitale. Il testo Unico su questo punto non è chiaro e da luogo a interpretazioni e ha generato effetti che gli estensori non immaginavano. Anzichè migliorare la sostanza della formazione, sono aumentati gli organismi fittizzi che lucrano sugli aspetti poco chiari della norma, fornendo prestazioni che nulla hanno a che fare con la sostanza. La cosa migliore, a mio avviso, è rimuovere dal testo Unico la parte relativa alla collaborazione con gli enti paritetici. Chi lo vuole fare lo fa. Non ha alcun senso renderlo obbligatorio in una norma penale. |
Rispondi Autore: Mauro Casarico - likes: 0 | 23/01/2013 (08:37:29) |
Grazie Avv. Dubini, veramente da incorniciare! e purtroppo devo confermare che certi tentativi di pressione e "forzatura" sono ancora all'ordine del giorno. Per Gius Calk: la risposta è nell'articolo!! |
Rispondi Autore: Pietro TEMANTE - likes: 0 | 23/01/2013 (08:52:10) |
Articolo sostanzioso e ricco di contenuti. Sono d'accordo pienamente con il Maestro Rocco Vitale ed aggiungo che ciò di cui ha bisogno il sistema sia anche un maggior controllo sull'erogazione effettiva dei corsi con pene più alte per chi bara. Il cancro della formazione è posto in essere da tutti coloro (ancora troppi) che vendono attestati giocando con registri aperti e associazioni e/o scuole di formazioni compiacenti. Annoto però due punti: il primo che il comma 12. dell'art. 37 non consiglia la collaborazione ma recita: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti DEVE AVVENIRE, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Secondo, il nuovo testo unico pubblicato dal ministero del lavoro evidenzia i commi e gli articoli sanzionabili nei colori: rosa scuro, giallo e marrone chiaro. Il legislatore confonde. La collaborazione DEVE AVVENIRE, ma poi non annota il comma tra i sanzionabili. Per me DEVE AVVENIRE, perchè così il legislatore impone un sistema di verifica della qualità dei programmi ed iter formativi a cura degli OPT. Quindi, un corso non vagliato dai CORRETTI OPT (vedi circolari del ministero del lavoro) non è garanzia di rispetto di standard minimi di qualità. E' anche vero che molti OPT nazionali e territoriali non sono ancora organizzati nel rispondere e verificare le richieste. C'è bisogno di un forte chiarimento in merito del ministero dal ministero sulla sanzionabilità ora che sono finalmente chiare le modalità di collaborazione. Penso che il sistema dei pezzottari (coloro che barano) possa essere superato solo con l'apertura/istituzione di un registro telematico dove inviare preventivamente ai corsi i nominativi dei discenti e dove poi segnalare l'erogazione effettiva del corso (sistema che blocchi almeno le attestazioni retrodatate), che aumenti le pene (in modo chiaro) per chi bara, e magari per i cantieri edili per la redazione dei POS e PSC verifichi l'invio telematico di una copia pdf per certificare la data di redazione ad una precedente all'apertura dei cantieri stessi. PS: E' chiaro ormai, non serve la vidimazione dell'attestato sugli attestati. Basta la sola richiesta. Mi piacerebbe un intervento in merito dell'Illustre Porreca |
Rispondi Autore: Paolo Cavallo - likes: 0 | 23/01/2013 (09:05:22) |
Mi riallaccio al commento del prof. Rocco Vitale per ribadire il fatto che in Italia, purtroppo molte volte per prevenzione si intende documenti cartacei, attestazioni, notifiche, et al, dimenticando che questa si raggiunge con interventi concreti, ed ovviamente dimostrabili dalla reraltà dei fatti che si evidenziano in fase di soprallluoghi ispettivi. A conforto di ciò basti pensare al recente concorso nazionale Qualitas-Aiesil Piemonte, con la partecipazione di INAIL Piemonte e Politecnico di Torino, denominato "Meno carta più sicurezza" rivolto a Datori di lavoro, Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Manutentori, Progettisti, ecc…., presso aziende produttive o di servizi, che nella propria attività hanno interpretato e sviluppato il tema proposto “non la carta per certificare la sicurezza ma la sicurezza certificata dalla carta” in modo coerente con il sistema di gestione della sicurezza aziendale e secondo quanto previsto dalle norme vigenti con particolare riferimento agli artt. 15 e 30 del D.Lgs. 81/08.Per questi sacrosanti motivi ritengo con forza ed in concreto che gli OO.VV. debbano accertarsi in primis che il D.di.L abbia concretamente ed adeguatamente formato, informato ed addestrato i propri lavoratori, indipendetemente dall'avere o no richiesto la collaborazione agli enti bilaterali, quelli definiti all'articolo 2, comma 1. lettera h), dal D. Lgs. 10 settembre 2003,n. 276 e ss.mm.ii. e agli organismi paritetici, cosi come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera ее), del D Lgs 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. Tornando al motivo del contendere condivido pienamente il pensiero dell'avv. R. Dubini che giustamente e competentemente ritiene che il legislatore, laddove non abbia previsto una specifica sanzione, si sottintenda che la richiesta di collaborazione fosse meramente un "consiglio". Di contro chi di voi ricorda il vecchio DPR 547/55 che al Titolo XI - Norme penali, che prevedeva sanzioni anche per quelle norme non specificatamente citate, che così recitava.....c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme. Ne consegue che "nullum crimen sine lege". dott. Paolo Cavallo |
Rispondi Autore: MAGDA POLENGHI - likes: 0 | 23/01/2013 (09:09:15) |
Condivido ed incornicerei come Casarico quanto espresso in questa discussione, che ritengo chiarificatrice ed esaustiva, avendo, in qualità di soggetto erogatore, avuto problemi di questo tipo con un OP, sentita la Regione Lombardia e l'Asl di competenza e non essendoci istituito un comitato provinciale di coordinamento atto a realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi, ed ogni OP o EB ha adottato le più svariate modalità di richiesta di collaborazione, cosa che ritengo dispendiosa, per chi come noi provvede alla richieste per conto dei Datori di Lavoro, abbiamo proceduto nell'interesse delle aziende con l'invio corretto della richiesta di collaborazione ma soprattutto con l'erogazione di una formazione seria, rispettando a pieno l'Accordo Stato Regioni nonchè il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., durante l'orario di lavoro ed ascoltando le esigenze delle varie aziende in un momento così particolare di crisi economica e finanziaria. |
Rispondi Autore: Giuliano Palotto - likes: 0 | 23/01/2013 (09:15:34) |
Vedo scrivere, ormai da anni, miliaia di migliaia di parole sull'argomento. Mi piacerebbe, prima o poi, che qualcuno scrivesse sull'importanza dell'acquisizione delle competenze da parte del lavoratore e come questi le riversi sul lavoro compiuto ogni giorno. Vedo dispense, slide, attestati di ogni forma e colore, e poi continuo a vedere scene come quelle delle "Immagini dell'insicurezza"; prova evidente di come si cerchi il modo per "validare" una formazione che alla fine NON migliora le condizioni del lavoro. Formazione fatta a distanza, da vicno, di lato, con i sindacati, senza i sindacati, con le associazioni datoriali, con gli OPT, certificata, accreditata, validata, bollata, ecc. Se poi non cambia nulla sul lavoro qual'è la differenza? Sarei d'accordo nel fare più fatti e meno parole. Egregio avv. Dubini, se l'intento del suo articolo è questo, avrà in me un valido sostenitore. |
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0 | 23/01/2013 (09:22:02) |
Lezione di vita dell'Avv. Dubini e del Prof. Vitale...diffondete la novella... |
Rispondi Autore: Eliseo - likes: 0 | 23/01/2013 (09:24:38) |
Sostengo già da tempo che la collaborazione come intesa nel testo deve intendersi proprio con il termine "collaborazione", ma la stessa non può essere sanzionata perchè come detto non trova un riferimento chiaro e preciso. |
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0 | 23/01/2013 (09:29:06) |
rimane il problema che una ditta che assume una o due unità non può fare "progetti" di formazione (forse solo nel caso0 in cui l'RSPP sia interno potrebbe essere conveniente), nè può aspettare i corsi organizzati da enti di formazione. In questo caso cosa è meglio fare ? Analogo discorso vale per una datore di lavoro che decide di fare da se l'RSPP: avete visto i corsi dove nello stesso corso si trattano insieme i rischi del panettiere, del meccanico, del carrozziere, di quello della lavanderia, ecc. A me sembre che quesi accordi sono solo il risultato di una "masturbazione mentale di persone che non hanno altro modo per giustificare i loro compensi per quello che fanno": avrebbero fatto di meglio a definire programmi minimi di formazione per ogni attività di lavoro (anziche limitarsi ad una classificazione della attività - peraltro un po assurda - che definisce solo il numero minimo di ore). In tutti quei mesi di studio avrebbero potuto fare qualcosa di meglio, magari suddividendosi i compiti, anzichè litigare sull'ora in piu o in meno. |
Rispondi Autore: Gius Calk - likes: 0 | 23/01/2013 (09:30:12) |
Quindi, anche se c'è il DEVE nel D. Lgs. 81/08, gli OdV non possono considerare nulla la formazione eseguita in assenza di collaborazione con gli OPT perché nel suddetto Decreto non c'è alcun articolo che lo richiama ne alcuna sanzione in merito. Spero di aver ben compreso. |
Rispondi Autore: Bruno Raimondi - likes: 0 | 23/01/2013 (10:00:10) |
Riporto un esempio: mi trovo in questi giorni a dover organizzare un corso chiedendo al collaborazione ad un OPT sto aspettando la documentazione da inviare so per certo che mi chiederanno oltre al programma anche le slides che verranno utilizzate (?!!) per "verificarne" la coerenza. Probabilmente invieranno un tutor presso l'azienda il giorno del corso (tutor che da quel che so da altri colleghi non ha alcuna competenza specifica in materia di sicurezza del lavoro quindi non darà alcun valore aggiunto) per verificare l'effettuazione del corso, il costo di questo tutor si aggira sui 20-25 euro per ogni ora a carico dell'azienda. Aggiungo che nella provincia in cui opero vi sono almeno 15 OPP ognuno (come già indicato da altri nei commenti riportati) con le più disparate "regole" di collaborazione (quella sopra esemplificata è la più assurda), insomma alla fine ci troviamo con altri carrozzoni di cui era "chiarissima la necessità" specialmente quando da anni si parla di ridurre la burocrazia e con buona pace della formazione efficace. |
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0 | 23/01/2013 (10:20:30) |
Art 37 c. 12 originale: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Signori, non sottovalutiamo le VIRGOLE ! La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire VIRGOLA (in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro) VIRGOLA durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori il “deve” è grammaticamente riferito all'orario di lavoro (non alla collaborazione con gli OPP, infatti l'accordo stato regioni dice di tener conto di un eventuale parere degli OPP) |
Rispondi Autore: Avv. Giorgio Carozzi - likes: 0 | 23/01/2013 (10:57:37) |
Come responsabile dell'area legale di AIAS confermo e sottoscrivo il parere del collega Dubini. Non è questa la sede per approfondire l'argomento, ma resta il fatto, inconfutabile e privo di incertezze, che la mancata richiesta e/o collaborazione con OPT (anche qualora esistenti, e presenti nel settore e nel territorio ...) non comporta sanzione alcuna, e anche l'OdV aziendale, se formato da soggetti competenti, è chiamato a verificare che il modello utilizzato e i contenuti della formazione siano adeguati ed efficacemente erogati, non certo se la pratica è stata formalizzata con l'assenso di un OPT. A maggior ragione questo vale anche per la Vigilanza pubblica, e qualsiasi opinione in contrario è destituita di fondamento. AIAS è impegnata sin dall'approvazione del D.Lgs 106/09 a sollecitare il legislatore (quale che sia) ad abrogare il comma 12 dell'art. 37. Prima o poi ci riusciremo. Siamo in buona compagnia. |
Rispondi Autore: Silvestro Caira - likes: 0 | 23/01/2013 (11:07:21) |
Parole sante. E' solo una burocrazia senza senso che niente ha a che vedere con la formazione vera e competente. Porti queste sue considerazioni nelle sedi opportune e tutti insieme chiediamo la sospensione di questa cosa ridicola. Siamo tutti con Lei. |
Rispondi Autore: Maria Antonietta - likes: 0 | 23/01/2013 (13:20:22) |
Come sarebbe bello spendere tutte queste energie per una formazione davvero efficace! Siamo qui a discutere di virgole e innumerevoli lavoratori vengono formati sulla carta, costretti a firmare registri e i formatori complici avvallano. Voglio sperare che gli organi di vigilanza si preoccupino di verificare la qualita' della formazione: sarebbe nell'interese anche degli organismi paritetici e degli enti bilaterali, se davvero sono quelli che collaborano alla bonta' della formazione dei lavoratori. |
Rispondi Autore: Sandro - likes: 0 | 23/01/2013 (14:23:07) |
Ringrazio l'Avv. Dubini e Prof. Vitale, almeno hanno reso omaggio alla corretta lettura di un semplice testo. Forse a volte non abbiamo la capacità e la volontà di entrare "dentro" i dubbi, ma lasciamo correre tutto al delegare, ed ecco che abbiamo bisogno, (scusi e grazie Professore) che qualcuno ci spieghi ........la punteggiatura e non la giurispudenza. |
Rispondi Autore: Luca Moro - likes: 0 | 23/01/2013 (15:42:34) |
A loro, mi scusino ma l'autorevole commendo dell'avvocato Dubini pare in discordanza con quanto di seguito e pubblicato in data 22 gennaio 2013 - Cat: Informazione, formazione, addestramento E’ sanzionabile la mancata collaborazione con gli organismi paritetici? La mancata richiesta di collaborazione potrebbe essere sanzionabile per la violazione dell'obbligo generale di formazione dei lavoratori: un’interpretazione della norma. A cura di Pietro Ferrari. Sarà necessario, purtroppo, attendere giudicati che posssano dirimere l'incertezza applicativa? |
Rispondi Autore: Simone Sabatini - likes: 0 | 23/01/2013 (23:25:27) |
Concordo con i vostri commenti e con l'Avv. Dubini. Mi unisco per abrogare il comma 12 dell'art.37! |
Rispondi Autore: Bruno Pullin - likes: 0 | 24/01/2013 (08:23:32) |
"collaborazione con l'organismo paritetico, previsione che peraltro io proporrò ai miei referenti in parlamento nel prossimo parlamento di abrogare, posti i troppi abusi che mi vengono segnalati di comitati che chiedono illecitamente quattrini alle aziende o che altrettanto illecitamente forzano la mano alle aziende per provvedere in proprio alla formazione, tutti casi da segnalare alle competenti procure della repubblica." Dubini santo subito! Valore aggiunto degli OPP visti sin qui: ZERO Sono anche compleamente d'accordo con Maria Antonietta! |
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0 | 24/01/2013 (14:49:02) |
Dubini Santo subito? Occorrono almeno due miracoli certificati, guarigioni inspiegabili scientificamente. La confutazione, che condivido pienamente, della tesi di Ferrari, indubbiamente di ispirazione diabolica, non può però essere rubricata come miracolo, al massimo è un esorcismo. Quindi per il momento Dubini nemmeno Beato...ma ce la può fare! |
Rispondi Autore: Master Formazione Sicurezza - likes: 0 | 24/01/2013 (17:13:33) |
e se un datore di lavoro pakistano eroga corsi al suo lavoratore cinese in italiano, che putroppo l'italiano non lo capisce, fuori dall'orario di lavoro e con costi per il lavoratore stesso? come detto "è il comma 1 dell'articolo 37 a prescrivere direttamente una formazione compatibile con le conoscenze linguistiche del lavoratore che la riceve, senza bisogno di scomodare il comma 13, che serve solo a chiarire meglio il significato di compatibilità della formazione erogata "rispetto alle conoscenze linguistiche" possedute dal lavoratore". e per l'orario di lavoro e i costi per il lavoratore? è lecito in questo caso richiamare il comma 1 del 37? non è che forse è non si vuole riconoscere almeno formalmente e giuridicamente una possibilità data al legislatore agli organi di vigilanza di sanzionare o prescrivere una previsione normativi? non è che forse le pratiche di alcuni Organismi Paritetici non permettono di colgiere quella potenzialità collaborativa, costruttiva e di promozione che il legislatore a scritto dell'art. 37 comma 12? ps. io pongo domande perchè leggo, sopra, affermazioni che a volte sono false... ma quando si scrivono "sentenze" non sarebbe meglio dare i riferimenti normativi? come ad esempio sopra si dice che "La collaborazione viene dimostrata da datore di lavoro (o per lui dall'ente delegato alla formazione) con una mail di trasmissione dei documenti all'organismo"? La regione lombardia (circolare regionale n.7 del 17/09/2012), ad esempio, dice invece che che "ciascun organismo paritetico rende note le modalità di trasmissione e i conenuti della richiesta di collaborazione": mi sembra che le due cose siano ben diverse... o mi sbaglio? |
Rispondi Autore: Master Formazione Sicurezza - likes: 0 | 24/01/2013 (17:14:47) |
ps. io pongo domande perchè leggo, sopra, affermazioni che a volte sono false... ma quando si scrivono "sentenze" non sarebbe meglio dare i riferimenti normativi? come ad esempio sopra si dice che "La collaborazione viene dimostrata da datore di lavoro (o per lui dall'ente delegato alla formazione) con una mail di trasmissione dei documenti all'organismo"? La regione lombardia (circolare regionale n.7 del 17/09/2012), ad esempio, dice invece che che "ciascun organismo paritetico rende note le modalità di trasmissione e i conenuti della richiesta di collaborazione": mi sembra che le due cose siano ben diverse... o mi sbaglio? |
Rispondi Autore: Luigi Cesare Ivaldi - likes: 0 | 24/01/2013 (23:03:36) |
Chiacchere e distintivo. |
Rispondi Autore: Dott. Vincenzo Di Nucci - presidente AITeP - likes: 0 | 25/01/2013 (14:26:19) |
Concordo pienamente con quanto affermato dall'Avv. Dubini e dal prof. Vitale e sottoscrivo ogni loro affermazione in merito a questo tema. L’avvocato con questo intervento ci ha ricordato i “fondamentali” del diritto penale. In tema di formazione dovremmo tenere ben presente, anche noi Tecnici della Prevenzione, soprattutto quando operiamo come organo di vigilanza, il fine ultimo che dovremmo conseguire con il processo formativo: cambiare i comportamenti delle persone da condotte che comportino un certo grado di rischio ad atteggiamenti più sicuri; in altri termini concentrare maggiormente la nostra attenzione ai contenuti piuttosto che ai contenitori. Personalmente è questo il tema del dibattito che mi appassiona, il resto lo lascio volentieri ad altri. Su questo credo che sia il legislatore sia i giudici sono sempre stati abbastanza chiari, sono altri “interessi” che inquinano talvolta il dibattito. |
Rispondi Autore: Francesco Naviglio - likes: 0 | 26/01/2013 (09:43:12) |
Purtroppo arrivò in ritardo nel dare un mio parere alla problematica ma, in giro per l'Italia dove ho anche incontrato direttori di alcuni CPT, ho comunque seguito attentamente il flusso delle risposte. Concordo pienamente con il Prof.Vitale, cosa che non poteva essere altrimenti, ma anche con l'Avv. Dubini per la puntuale e precisa argomentazione legale. Vorrei solo aggiungere alcuni spunti. In primo luogo sottolineare che si parla di "collaborazione" che alcuni OO.PP scambiano e interpretano per "autorizzazione". Collaborazione significa aiutare, dare un contributo, non significa verificare o, addirittura, tentare di sostituirsi. Altro aspetto che non mi sembra secondario e' quello relativo agli organismi di vigilanza. A fronte dell'ampio dibattito che si è' sviluppato su questo tema non mi risulta che sono ad oggi sia stato redatto alcun verbale con applicazione della relativa sanzione. L'ho chiesto a molti dei nostri soci ma mi risulta che, pur in presenza di alcune contestazioni verbali, nessun ispettore ha ritenuto di dover sanzionare o prescrivere alcunché in tema di mancata collaborazione. Mi sembra quindi che il dibattito sia poco fruttifero in quanto in mancanza di un intervento normativo come quello auspicato dall'Avv. Dubini, l'unico modo per fare giurisprudenza sarebbe una pronuncia di qualche giudice competente. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 27/01/2013 (11:45:39) |
Spero, un domani, di vedere scritte le "regole" anche dalle categorie professionali che sono chiamate ad applicarle durante la propria attività e non solo da coloro che sono totalmente privi di "tecnabilità". Se così sarà, eviteremo i fiumi d'inchiostro versati su un argomento (comunicazione ad OO.PP.) che ovunque al mondo, sarebbe considerato una sciocchezza privo di qualunque significatività in termini di concreto impatto positivo sul processo formativo. |
Rispondi Autore: mario rossi - likes: 0 | 27/01/2013 (19:39:10) |
all'art. 37 si dice TESTUALMENTE: 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti DEVE avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. CREDO CHE IL "DEVE" NON SIA UN SUGGERIMENTO |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 28/01/2013 (13:51:25) |
Il "DEVE" si riferisce alla "collaborazione" e non alla "effettuazione" o "esecuzione" dei corsi. Il MinLavoro ci ha spiegato cosa intende per "collaborazione" e ci ha spiegato che è cosa diversa da esecuzione, effettuazione, ecc.. Quindi, vale quanto detto prima: inviato il programma formativo all'O.P., strutturato come previsto dall'Accordo SR, considero assolto il mio obbligo. Non sono, poi, obbligato a tenere conto di quello che, eventualmente, mi dice l'O.P.. Facciamocene una ragione ..... pensiamo a progettare ed effettuare corsi seriamente, preferibilmente ed ove possibile, "su misura" per le singole aziende. |
Rispondi Autore: manu fri - likes: 0 | 03/05/2013 (23:12:05) |
Abrogare art. 37 c.12!! Riconoscere i Tecnici della Prevenzione (Quelli veri, laureati... no gli improvvisati)! Ma soprattutto: + valore alla cultura della sicurezza e - alla burocrazia! Complimenti per l'approfondita interpretazione dell'articolo, molto chiara e scorrevole. |
Rispondi Autore: cristina peyrano - likes: 0 | 18/11/2013 (19:12:29) |
naturalmente l'ampia dissertazione si interrompe...sulla domanda diretta: tipicamente all'italiana ;) e nel dubbio, continuiamo tutti a pararci il didietro mandando i progetti formativi all'OPP di riferimento...mi pare altrettanto lapalissiano e nostranissimo, peraltro |