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La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie

La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

01/08/2025

L'obbligo formativo dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 è immediatamente obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri con riferimento al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie

L'obbligo formativo dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 è immediatamente obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri con riferimento al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.


La natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni

L'obbligo formativo ex articolo 97: caratteri di autonomia e permanenza

La specificità del Modulo "Cantieri" e la sua obbligatorietà

La distinzione sistematica tra articolo 37 e articolo 97

L'assenza di fasi transitorie per l'articolo 97

Le implicazioni giurisprudenziali e l'orientamento consolidato

L'autonomia e la permanente operatività dell'obbligo formativo ex articolo 97

 

La natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni

L' Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una fonte normativa secondaria che trova la propria legittimazione in virtù degli specifici rinvii contenuti nell'articolo 37, commi 2 e 7, del decreto legislativo 81 del 2008. La norma primaria di cui all'articolo 37 nei due commi citati (ad esempio nei commi 9 e 10) demanda espressamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di "durata, contenuti minimi e modalità della formazione" per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i datori di lavoro.

 

Questa delega normativa opera secondo il principio della riserva di legge relativa, per cui il legislatore primario stabilisce i principi fondamentali mentre la fonte secondaria ne definisce le modalità applicative. Tuttavia, è fondamentale rilevare che tale meccanismo di rinvio non si estende all'articolo 97, il quale non contiene alcun riferimento agli accordi della Conferenza Stato-Regioni per la disciplina degli obblighi formativi ivi previsti.



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Informazione ai Lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 81 del 2008 - La sicurezza nel cantiere edile

 

L'obbligo formativo ex articolo 97: caratteri di autonomia e permanenza

L'articolo 97, comma 3-ter, stabilisce che "per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione". Tale disposizione presenta caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dal regime formativo generale dell'articolo 37.

 

L'obbligo formativo dell'articolo 97 presenta infatti un carattere di immediata operatività, essendo finalizzato a garantire che i soggetti investiti delle funzioni di coordinamento e verifica delle condizioni di sicurezza nei cantieri possiedano le competenze necessarie per l'espletamento di tali delicate funzioni.

 

Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 22842 del 31 maggio 2016, "il datore di lavoro dell'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, configurandosi tale obbligo non come mera formalità burocratica ma come dovere sostanziale di controllo".

 

La specificità del Modulo "Cantieri" e la sua obbligatorietà

Il modulo formativo specifico per cantieri di 6 ore rappresenta un elemento caratterizzante dell'obbligo formativo ex articolo 97. Tale modulo non costituisce un'innovazione introdotta dall' Accordo Stato-Regioni, ma si configura come specificazione tecnica dell'obbligo di "adeguata formazione" già previsto dalla norma primaria citata. La sua necessità deriva dalla peculiarità dei rischi presenti nei cantieri temporanei o mobili e dalla complessità delle funzioni di coordinamento e verifica che il datore di lavoro dell'impresa affidataria è chiamato a svolgere.

 

La giurisprudenza ha costantemente affermato che gli obblighi di sicurezza nei cantieri edili richiedono competenze specialistiche. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 33239 del 24 luglio 2019, ha precisato che "il datore di lavoro dell'impresa affidataria che subappalti parte dei lavori a imprese esecutrici ha l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e di coordinare gli interventi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 97". Tale obbligo presuppone necessariamente il possesso di competenze tecniche specifiche, che il modulo "cantieri" è volto a garantire.

 

La distinzione sistematica tra articolo 37 e articolo 97

La distinzione tra i due regimi formativi non è meramente formale, ma riflette una diversa ratio legis e una differente collocazione sistematica all'interno del decreto legislativo 81 del 2008. L'articolo 37 si inserisce nel Titolo I, dedicato ai "Principi comuni", e disciplina la formazione generale dei lavoratori, dirigenti e preposti. L'articolo 97, invece, è collocato nel Titolo IV, relativo ai "Cantieri temporanei o mobili", e disciplina specificamente gli obblighi del datore di lavoro dell' impresa affidataria.

 

Questa collocazione sistematica evidenzia come l'obbligo formativo dell'articolo 97 sia funzionale alle specifiche responsabilità che il datore di lavoro dell'impresa affidataria assume nei cantieri edili. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 2036 del 17 gennaio 2025, "il datore di lavoro di un'impresa affidataria o esecutrice non può esimersi dalle proprie responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni facendo affidamento sull'operato di altri soggetti parimenti obbligati".

 

L'autonomia dell'obbligo formativo ex articolo 97 emerge chiaramente dalla considerazione che esso non è subordinato ai termini e alle modalità previste per la formazione generale, ma deve essere adempiuto in funzione delle specifiche esigenze operative del cantiere. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 930 del 13 gennaio 2023, ha ribadito che "nell'ambito di un cantiere edile con lavori in subappalto, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano su tutti i soggetti che esercitano i lavori", evidenziando come la formazione specifica sia presupposto indispensabile per l'adempimento di tali obblighi.

 

L'assenza di fasi transitorie per l'articolo 97

Un aspetto di particolare rilevanza pratica concerne l'assenza di disposizioni transitorie per l'obbligo formativo ex articolo 97. Mentre l'Accordo Stato-Regioni prevede un termine di 24 mesi per l'adempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro disciplinati dall'articolo 37, l'Accordo stesso non ha alcun potere giuridico di prevedere una fase transitoria per un obbligo che è già in vigore da anni in forza dell'articolo 97.

 

Questa differenza non è casuale, ma riflette la diversa natura dei due obblighi.

 

L'obbligo formativo dell'articolo 97 è infatti operativo sin dall'entrata in vigore dell'attuale articolo 97 così formulato nel decreto legislativo 81 del 2008, in quanto funzionale all'esercizio delle specifiche competenze di coordinamento e verifica che caratterizzano la posizione del datore di lavoro dell'impresa affidataria. La mancanza di fasi transitorie si giustifica con la considerazione che tali competenze sono essenziali per l'esercizio delle funzioni previste dalla norma e non possono essere differite nel tempo senza compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione.

 

Le implicazioni giurisprudenziali e l'orientamento consolidato

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la natura autonoma e immediatamente operativa dell'obbligo formativo ex articolo 97. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 17683 del 6 maggio 2024, ha precisato che "ogni datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi, anche quando derivanti da interferenze con l'attività di altre imprese".

 

Questo orientamento consolidato evidenzia come l'adeguata formazione costituisca presupposto indispensabile per l'adempimento degli obblighi di sicurezza. La formazione specifica per cantieri non può quindi essere considerata un mero adempimento burocratico, ma rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'effettiva capacità del datore di lavoro dell'impresa affidataria di svolgere le funzioni di coordinamento e verifica previste dalla legge.

 

L'autonomia e la permanente operatività dell'obbligo formativo ex articolo 97

Tale obbligo si caratterizza per la sua specificità funzionale, la sua immediata operatività e la sua indipendenza dalle disposizioni transitorie previste per altri regimi formativi.

 

La distinzione tra l'obbligo formativo generale dell'articolo 37 e quello specifico dell'articolo 97 non è meramente formale, ma riflette una diversa ratio legis e una differente collocazione sistematica. Mentre il primo è volto a garantire una formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro, il secondo è finalizzato a fornire le competenze specialistiche necessarie per l'esercizio delle specifiche funzioni di coordinamento e verifica nei cantieri edili.

 

L'assenza di fasi transitorie per il previgente articolo 97 si giustifica in primo luogo per una questione giuridica già chiarita, l' Accordo 2025 non ha il potere giuridico di modificare un obbligo previgente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, ed entra in gioco pure la natura essenziale delle competenze ivi richieste, che non possono essere differite nel tempo senza compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione. Il modulo "cantieri" di 6 ore rappresenta quindi un elemento caratterizzante e immediatamente esigibile dell'obbligo formativo, la cui omessa osservanza può comportare responsabilità penali e amministrative per il datore di lavoro dell'impresa affidataria.

 

In definitiva, l'interpretazione sistematica delle norme conferma che l'obbligo formativo ex articolo 97 costituisce un presidio autonomo e permanente della sicurezza nei cantieri, non suscettibile di deroghe o proroghe e immediatamente esigibile sin dall'assunzione delle funzioni di datore di lavoro dell'impresa affidataria.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

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Rispondi Autore: Gian Lorenzo Corradetti immagine like - likes: 0
01/08/2025 (09:11:21)
Ottimo intervento: chiarifica molto e, al tempo stesso, creerà molto panico!
In effetti questa puntualizzazione poteva essere sfuggita ai più (me compreso), e giustamente viene fatto il punto della situazione a ora.
Mi chiedo adesso quanti corsi per DL spunteranno fuori...
Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
01/08/2025 (09:52:54)
Concordo, ottimo e chiaro articolo che mette in evidenza il percorso logico/giuridico del legislatore che con l'art. 97 ha dettato una norma speciale dedicata ai cantieri (titolo IV).
Spesso ci dimentichiamo la fondamentale differenza tra la parte generale e quelle specifiche, l'art. è stato utile anche in questo senso.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso immagine like - likes: 0
01/08/2025 (13:14:19)
Tutti condivisibile.
Non si cita, però, che gli obblighi di cui all'art. 97 erano e sono obblighi delegabili.
Quindi, il datore di lavoro può tranquillamente delegare, ai sensi dell'art. 16, tale obbligo di mezzi.
Questo è quello che è successo da quando è entrato in vigore l'81.
Ovviamente, chi non l'ha fatto, ne ha risposto alla AG.
Ora abbiamo l'ASR che ha definiti i contenuti formativi con l'obbligo specifico introdotto con le ultime modifiche all'81.
Rispondi Autore: Concordo pienamente e complmenti per la chiarezza. Sorge il dubbio perchè se il titolo IV come correttamente indicato trova specifica applicazne, perchè poiè sat convenuto di trattarlo anche nel'ambito dell'Accordo Stato Regioni ai fini della formazione d immagine like - likes: 0
01/08/2025 (17:16:57)
Complimenti per la chiarezza. Sorge il dubbio perchè se il titolo IV come correttamente indicato trova specifica applicazione, perchè poi il legislatore ha convenuto di trattare la materia anche nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni ai fini della formazione dei lavoratori.
Rispondi Autore: Francesca immagine like - likes: 0
05/08/2025 (12:34:49)
Nella recente nota del 31/07/2025 (le FAQ dell'ASR) del Gruppo Tecnico Interregionale SSL/Commissione Salute si legge:

"45) È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?

La parte VII dell’Accordo SR 59/2025 dispone “Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente Accordo SR in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo SR. [...]”. Pertanto, per i datori di lavoro per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri” è previsto il periodo transitorio di 24 mesi."

Ed effettivamente leggendo senza nessuna interpretazione, nella parte II al punto 3, si fa esplicito riferimento ad entrambi i corsi: datore di lavoro e modulo aggiuntivo cantieri; quindi il periodo transitorio è riferito ad entrambi i corsi.

Sarebbe bello aver chiarezza e semplicità in un tema così delicato come quello della formazione! Si riuscirà mai?
Rispondi Autore: avv Dubini Rolando immagine like - likes: 0
06/08/2025 (11:43:11)
❌ FAQ fuorviante: l’obbligo formativo per i datori di lavoro delle imprese affidatarie è già pienamente in vigore, senza alcun transitorio

Nel documento del 31 luglio 2025, le FAQ del Gruppo Tecnico Interregionale SSL/Commissione Salute affermano quanto segue:

"Per i datori di lavoro per lo svolgimento del modulo aggiuntivo 'cantieri' è previsto il periodo transitorio di 24 mesi."

Questa affermazione è giuridicamente errata e fuorviante, in quanto confonde il modulo "cantieri" previsto dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 con l’obbligo formativo ex art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008.

Rispondi Autore: Francesca immagine like - likes: 0
06/08/2025 (16:18:52)
L'Accordo Stato Regioni, al punto 3 della parte II indica:
"Il presente corso (CORSO PER DATORE DI LAVORO) è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.

In che senso l'affermazione della FAQ è fuorviante e confonde il modulo dell'ASR 59/2025 con l'art 97, se anche lo stesso ASR richiama l'articolo 97?



Rispondi Autore: Simone Bianchi immagine like - likes: 0
15/08/2025 (08:47:32)
Tutto condivisibile, ma riesce sempre così difficile sottrarsi al "festival" del transitorio che elegge a regina del palco la libera interpretazione.
Resta ferma la possibilità di delega dei compiti di cui all'Art. 97 che peraltro, nei termini stretti del focus dell'articolo, poco sposta il problema. In sintesi, come sempre, la norma poteva - e doveva - essere scritta meglio. Quantomeno il tempo c'era tutto.
Rispondi Autore: Alessandro Casetta immagine like - likes: 0
25/08/2025 (11:10:41)
Diciamo che l'obbligo è sempre esistito, da quando è stato emanato il D.lgs. 81/2008.
Così come esisteva l'obbligo di formazione per la attrezzature (già prima del relativo Accordo del 2012), come esiste l'obbligo per la formazione sulle attrezzature non normate dal detto Accordo 2012, come esisteva l'obbligo per la formazione dei lavoratori prima dell'emanazione dell'Accordo dicembre 2011, ecc. La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie




Rispondi Autore: Alessandro Casetta immagine like - likes: 0
25/08/2025 (11:13:20)
era già obbligatoria.
Quello che, semmai, ora cambia è che tale formazione è stata "normata" (nei contenuti, nella durata, ecc.; mentre prima ognuno poteva farla come riteneva, andando poi eventualmente a dimostrare che andava bene).
Pertanto, obbligo già esistente, ma transitorio per potersi adeguare ai nuovi requisiti (a meno che il corso già frequentato sia rispondente agli stessi, allorchè viene considerata come formazione pregressa).

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