Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La formazione nella scuola: dirigenti, preposti, RLS, lavoratori e studenti

La formazione nella scuola: dirigenti, preposti, RLS, lavoratori e studenti

Indicazioni sull’importanza e sulle caratteristiche della formazione in materia di salute e sicurezza nelle scuole. La normativa e il percorso formativo per dirigenti, preposti, RLS, lavoratori e studenti.

 

Milano, 3 Mag – Nella scuola una formazione efficace in materia di salute e sicurezza:

  • “crea in ogni soggetto la consapevolezza del ruolo che ricopre rispetto alla sicurezza;
  • crea in ogni soggetto la volontà di collaborare;
  • crea la ‘cultura del fare sicurezza’ fondata sul pensare e sull’agire condiviso;
  • insegna come affrontare i rischi: comportamenti corretti ed idonee misure di prevenzione”. 

E la scuola – come indicato dal MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) nel 2009 – “ha in primo luogo la responsabilità diretta di garantire la salute e sicurezza degli studenti nei percorsi di istruzione e la responsabilità indiretta di preparare gli studenti alla vita futura, aiutandoli a sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un corretto senso di responsabilità nei riguardi della salute e sicurezza propria e altrui”.

 

A presentare in questi termini l’importanza della formazione nella scuola, con riferimento sia ai percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 che alle attività di promozione della cultura della salute e sicurezza e alle attività di alternanza scuola-lavoro, è un intervento al convegno “La cultura della sicurezza nelle scuole. Gli impatti e la responsabilità nella gestione quotidiana ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della norma applicabile” (Milano, 18 gennaio 2019) organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

 

Ci soffermiamo, in particolare, su:


Pubblicità
Dirigenti - Aggiornamento quinquennale - 6 ore
Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per Dirigenti di tutti i settori o comparti aziendali
 

La formazione del dirigente

L’intervento “Il ruolo del Dirigente Scolastico nel rispetto degli obblighi di formazione di docenti, studenti e altro personale”, a cura dell’Ing. Nicoletta Ciprandi (Segretaria SILC - Sicurezza Igiene del Lavoro e Cantieri, Membro del GdL Sicurezza nelle Scuole, Ordine Ingegneri della Provincia di Milano), ricorda che – con riferimento alla Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119 – “la formazione costituisce un obbligo per il Dirigente Scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale”. La formazione “costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare”.

 

Dopo aver accennato al ruolo e ai requisiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’intervento riporta indicazioni, con riferimento a fonti Inail, relative alla formazione specifica prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per una serie di soggetti che hanno un ruolo nell’assicurare condizioni di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 

Partiamo dal “dirigente”, persona che (D.Lgs. 81/2008 art. 2) ‘in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa’.

In questo caso riguardo alla scuola si fa riferimento a varie figure:

  • “Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
  • Vicario del Dirigente Scolastico (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del DS)
  • Responsabile (o referente) di plesso o succursale
  • Responsabile di laboratorio”.

 

L’articolazione del percorso formativo per queste “figure dirigenziali” prevede 4 moduli per una durata minima di 16 ore per tutti i settori ATECO:

  • “Modulo 1. Giuridico – Normativo
  • Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
  • Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi
  • Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori”.

 

La formazione del preposto e degli RLS

Il preposto è, sempre secondo il D.Lgs. 81/2008, la ‘persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa’.

La figura scolastica del preposto riguarda, ad esempio:

  • “Insegnanti durante l’utilizzo dei laboratori e aule attrezzate
  • Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario
  • Capo ufficio tecnico
  • Responsabile di magazzino, biblioteca o ufficio”.

 

In questo caso l’articolazione del percorso formativo prevede:

  • “Formazione prevista per i lavoratori in relazione al settore ATECO di appartenenza (4 ore di formazione generale + 4 o 8 o 12 ore di formazione specifica in relazione al rischio basso/medio/alto);
  • Formazione particolare aggiuntiva della durata minima di 8 ore”.

 

La relazione si sofferma anche sulla formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ‘persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro’.

Queste sono alcune delle attività dell’RLS:

  • “Analisi di documenti della sicurezza (DVR, piano, materiali informazione, ecc.)” – “a discrezione del RLS, in relazione alle necessità reali e con partecipazione attiva ai successivi momenti di validazione e/o formalizzazione”;
  • “Partecipazione a incontri e visite ispettive”- “a discrezione del RLS o su richiesta del DS/SPP”;
  • “Sopralluoghi a plessi e contatti con i colleghi” – “a discrezione del RLS o assieme al SPP”. 

 

Riguardo all’articolazione del percorso formativo si segnala che secondo l’articolo 37 del Testo Unico il Rappresentante “ha diritto ad una formazione iniziale particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante. Il RLS deve obbligatoriamente frequentare il corso per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il proprio ruolo”.

 

La formazione di lavoratori e studenti

Veniamo al lavoratore ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari’. 

Si ricorda che al lavoratore così definito “è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e partecipante ai corsi di formazione professionale che faccia uso di:

  • laboratori
  • attrezzature di lavoro in genere
  • agenti chimici, fisici e biologici
  • apparecchiature fornite di videoterminali”.

E “limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”.

 

L’articolazione del percorso formativo prevede:

  • “formazione generale della durata minima di 4 ore per tutti i settori ATECO
  • formazione specifica di durata differente in relazione al livello di rischio stabilito in funzione del settore ATECO di appartenenza:
    • rischio basso: 4 ore di formazione (possibile in e‐learning)
    • rischio medio: 8 ore di formazione
    • rischio alto: 12 ore di formazione” 

 

Riprendiamo dalle slide dell’intervento uno schema sull’importanza della formazione nella scuola con particolare riferimento alle relazioni tra le «figure della sicurezza» secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

 

Formazione nella scuola

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale dell’intervento che riporta molti altri dettagli sui percorsi formativi e di aggiornamento, anche in relazione:

  • ad iniziative di formazione rivolte agli studenti;
  • agli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio;
  • agli addetti al primo soccorso;
  • alla formazione nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Sono presentati anche due diversi interpelli che hanno fornito utili informazioni interpretative:

 

RTM

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Marco piatti - likes: 0
03/05/2019 (05:16:33)
personalmente non condivido l'opinione relativa alla presenza dei dirigenti delegati nella scuola. Infatti il vicario, il DSGA, i referenti di plesso e di laboratorio, hanno una autonomia organizzativa molto limitata, seppur presente (art. 16 comma 1c), e non potranno mai avere una autonomia di spesa (art. 16 c. 1d). Si faccia l'esempio di un assistente di laboratorio chimico che debba cambiare il camice, il suo referente per poter procedere all'acquisto di uno nuovo, dovrebbe sempre e comunque chiedere preventiva autorizzazione al datore ed alla DSGA, passando per i classici canali di scelta del fornitore. Di fatto il potere di spesa del "delegato" non può esistere nella scuola, quindi renderebbe nulla la delega stessa. Mi piacerebbe avere altre opinioni.

Grazie e a presto!
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
03/05/2019 (17:25:45)
Il sistema delineato è interessante ma applicabile, spesso, solo in teoria.
Non viene chiarito (e pochi lo hanno fatto) il ruolo del Datore di lavoro che è, appunto il Dirigente scolastico.
Prendiamo il caso del DVR. Come può il Dirigente scolastico redarre un DVR, per quanto attiene alla struttura, se la proprietà è del Comune? Si potrebbe continuare con tanti altri esempi.
H ragione Marco Piatti nel caso specifico. Il problema, però, non è il D. Lgs. 81/2008 ma la sua applicazione.
A distanza di oltre 9 anni non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 3 in base al quale nelle scuole (ed in altri comparti dello Stato) le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 devono essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato attraverso un apposito decreto del ministero competente.
Vuoto assoluto e si cerca di applicare alla meglio una normativa che non risponde completamente alle esigenze della scuola.
Previsioni sul decreto: campa cavallo!
Rispondi Autore: Lara Sirna - likes: 0
04/05/2019 (11:03:27)
Trovo che la figura del dirigente come definito dal D.Lgs 81/2008 non esista proprio e non solo per inesistenti poteri di spesa ma anche di fatto nessuna autonomia decisionale inerente l'organizzazione lavorativa che non sia già ben presente nel Contratto collettivo nazionale. Al più, quelli indicati come dirigenti sono preposti, esattamente come ogni insegnante il/i cui allievo/i siano equiparati ai lavoratori per lo svolgimento di attività tecnico pratiche o uso di prodotti chimici, etc o di attrezzature (vedi LIM!!!).
Rispondi Autore: Verrillo Filippo - likes: 0
05/05/2019 (12:23:22)
Condivido appieno questi commenti. Le figure indicate,per: autonomia decisionale, di spesa e di inquadramento contrattuale non possono essere assimilate ai Dirigenti ma solo alla figura di preposto.
Rispondi Autore: Carramusa Salvino - likes: 0
06/12/2023 (14:37:42)
Piu' che un commento una domanda:
E' obbligo del datore di lavoro e/o dell Ente formatore, fornire agli allievi lavoratori i testi e/o slides del/icorso/i di formazione ai sensi del D.lgs 81/08?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!