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La formazione e-learning nel settore della ricerca pubblica

La formazione e-learning nel settore della ricerca pubblica

Un provvedimento della Regione Lazio approva le linee guida per la sperimentazione della metodologia e-learning per la formazione specifica dei lavoratori nel settore della ricerca pubblica. Il settore della ricerca e la metodologia formativa.

Roma, 24 Apr – Con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, ridefinizione permessa dall’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, si intendono favorire, laddove possibile, “metodologie di apprendimento innovative, come l’e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.


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A sottolinearlo, in continuità e coerenza con la sperimentazione nel settore sanitario permessa dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017 n. 451, è una nuova Deliberazione nella Regione Lazio che intende ampliare il campo di sperimentazione della modalità e-Learning nel “settore della ricerca (pubblica) che offre significativi elementi di interesse circa la validità di tale metodologia formativa per la diffusione della cultura della sicurezza”.

 

La formazione e il settore della ricerca pubblica

Nella Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2017, n. 844 – recante “Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica” – si ricorda che il settore della ricerca pubblica, disciplinato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, “si articola in 20 enti che a loro volta si caratterizzano con consistenti contingenti di personale ai quali si aggiungono i cosiddetti “equiparati” (assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.), dislocati in una pluralità di sedi dello stesso ente anche presso altri territori regionali”.

 

Si segnala poi che i processi lavorativi tipici del settore, “per loro natura sperimentali quindi difficilmente standardizzabili, sono presidiati da personale caratterizzato da un’elevata competenza professionale specifica e un diffuso uso di tecnologie informatiche e telematiche avanzate”. E in questo senso la formazione specifica in modalità e-learning “può favorire il coinvolgimento degli stessi ricercatori nella costruzione di materiali didattici che in molti casi richiedono una elevata competenza professionale da mettere a fattor comune tra istituti di ricerca sui rischi specifici comuni”.

 

Inoltre considerato che l’attività di ricerca “esige occasioni di stage o collaborazioni scientifiche presso e con altri centri di ricerca, sia nazionali che esteri, con personale che svolge il proprio lavoro anche fuori sede o presso sedi dello stesso ente di ricerca collocate in altri territori regionali”, l’uso della metodologia e-Learningpermette di “raggiungere rapidamente la platea dei destinatari, sia lavoratori che figure con permanenza breve” e di interferire, dunque, in modo “meno invasivo nella programmazione del lavoro di ricerca consentendo ai discenti di scegliere i momenti da dedicare alla formazione in funzione della loro disponibilità”.

 

Dunque con la Deliberazione 12 dicembre 2017, n. 844 si è ritenuto necessario procedere all’approvazione delle “Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica”. Linee guida, che sono allegate e fanno parte integrante e sostanziale del DGR.

 

Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-learning

Con le linee guida la Regione Lazio definisce “le condizioni e i requisiti per realizzare una ulteriore sperimentazione della metodologia e-learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori e dei preposti, progettata in conformità ai requisiti e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato II all’Accordo del 7 luglio 2016”.

In particolare, come abbiamo visto, la Regione amplia i settori di sperimentazione della metodologia didattica e-learning per l’erogazione della formazione specifica nelle “strutture operanti nel settore della ricerca pubblica e presenti con almeno una sede operativa nel territorio regionale,”. E si indica che in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 21 dicembre 2011 il settore della ricerca si colloca nella classe di “rischio medio” con alcune tipologie di esposizione nella classe di rischio “Alto” (per le attività svolte in laboratori chimici, biologici, tecnologici, ecc.) con un obbligo formativo minimo, rispettivamente, di 8 e di 12 ore di formazione specifica”.

 

Il percorso formativo e la metodologia di formazione

Il percorso formativo dei lavoratori è articolato in due moduli distinti in:

  • Formazione Generale, concernente i concetti basilari di rischio, danni, prevenzione e protezione, l’organizzazione del sistema prevenzione, i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza;
  • Formazione Specifica, definita in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, integrata da una formazione sufficiente ed adeguata in relazione ai rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I”.

La durata minima della Formazione Specifica si articola in base alla classe di rischio dei settori di cui all’Allegato 2 dell’ Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011.

 

Inoltre il percorso formativo è “articolato in modalità blended, prevedendo momenti formativi attraverso la piattaforma e-Learning, integrati da momenti formativi in aula o sul posto di lavoro in modo da modificare più efficacemente i comportamenti dei lavoratori a tutela della propria salute e sicurezza e dei soggetti terzi”.

 

Infine, in conclusione, segnaliamo che dal punto di vista tecnico, come indicato nelle linee guida, i corsi sono progettati con le “seguenti caratteristiche:

  1. articolati in moduli fruibili in ordine sequenziale;
  2. strutturati in modo tale che l'accesso al modulo successivo sia vincolato al superamento della verifica di apprendimento del modulo precedente;
  3. dotati di verifiche di valutazione ed autovalutazione distribuite lungo tutto il percorso;
  4. strutturati con verifica di apprendimento finale effettuata in presenza;
  5. ripetuti completamente dall'utente in caso di mancato superamento della verifica finale di apprendimento;
  6. strutturati in modo da permettere la fruibilità anche a coloro che non hanno familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata;
  7. strutturati con metodologie didattiche differenti (es. immagini, testi brevi, animazioni, quiz, ecc.) che favoriscono l’apprendimento e la memoria a lungo termine;
  8. articolati in modo da garantire massima flessibilità per il lavoratore che può completare il proprio percorso formativo compatibilmente con la propria attività e con i propri tempi di apprendimento”.

 


RTM

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lazio - Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2017, n. 844 - Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori.

 

Regione Lazio - Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017 n. 451 - Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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