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LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI / 2

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PuntoSicuro pubblica la seconda parte dell'approfondimento sugli aspetti “critici” dell’accordo Stato regioni in merito alla formazione di RSPP e ASPP.
Il documento è pubblicato in più puntate (per gli abbonati alla banca dati è disponibile da subito in forma integrale: “La formazione di RSPP e ASPP: aspetti critici”). La prima parte è stata pubblicata sul numero di PuntoSicuro del 30 Marzo 2006.


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FORMAZIONE RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI / 2

Di Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

4. Validità dei Corsi di Formazione frequentati anteriormente all’entrata in vigore dell’Accordo

Prima dell'Intesa l'unico tipo di corso previsto dalla legge, ovvero dall'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 195/2003 (che rinvia, quanto ai contenuti, al D.M. 16 gennaio 1997, art. 3) era quello imposto obbligatoriamente per la fase transitoria, che si esaurisce il 14 febbraio 2007, per Rspp e Aspp nominati dal 14 febbraio 2003 e da frequentarsi successivamente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003.

La frequenza di detti Corsi era ed è un obbligo tassativo e una precondizione per essere nominati Rspp o Aspp che resterà valida fino al 14 febbraio 2007, purché siano stati  promossi da soggetti formatori  individuati direttamente dall'art. 3 del D.Lgs. 195/03. In alternativa, qui è accettabile una intercambiabilità di equivalenti per espressa disposizione dell'Accordo, si potrà frequentare il Modulo A previsto dall'Accordo Stato Regioni del 26.1.2006.

 

Qualora si tratti di corsi che hanno anticipato i contenuti dell'Intesa basandosi sulle Bozze che circolavano informalmente tra gli addetti ai lavori occorre distinguere:

 

A) quanto al modulo A, l'accordo lo assimila  e parifica al corso di cui all'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 195/2993 avente i contenuti di cui al D.m. 16 gennaio 1997, perciò se organizzato da soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs,. n. 195/2006 sono validi ad esonerare dall'obbligo di frequenza del modulo A;

 

B) per quanto riguarda i moduli B e C pare difficile configurare, da un punto di vista giuridico, una validità retroattiva dell'Accordo, anche perché al punto 1.1 è detto chiaramente che la partenza dei corsi avviene dal 14 febbraio 2006, non prima:1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi - Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003].

 

Certo non è irragionevole la proposta di considerare comunque validi i corsi che rispondano simultaneamente a tutti i requisiti oggi previsti dall'Accordo, anche se svolti prima dell'entrata in vigore dello stesso, ma anche a pensare che questo sia stato più agevole per i soggetti previsti direttamente dall'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, e più difficile altri soggetti che ben difficilmente erano accreditati ai sensi del punto 4.2.2. dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, di cui all’allegato sub B; e comunque non potevano in alcun modo avere ottenuto anche quanto previsto dall'Accordo al punto 4.2.1 [4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., che operano in ambito regionale, possono svolgere l’attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.], un'altra considerazione s'impone.

Nessuno può aver rispettato quanto previsto tassativamente al punto 2.5 sulla certificazione della formazione [esclusi i soggetti di cui all'art. 8 bis D. Lgs. 626/94 che sono gli unici che potrebbero potenzialmente aver soddisfatto con propri corsi, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, le condizioni in esso previste]

 

Non è perciò sufficiente (sebbene necessario ed obbligatorio anche per i soggetti autorizzati direttamente dall'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94) che chi ha erogato corsi B o C fosse:

a. in possesso di tutti i requisiti indicati dal punto 4.2.2., lettere a) b) e c) dell’Intesa

(accreditamento regionale ex D.M. 166/03 + esperienza pregressa almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro + disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro)

b. gli indirizzi e requisiti dei corsi abbiano rispettato le prescrizioni di cui al punto 2. dell’Accordo (relativamente a 2.1. Organizzazione, 2.2. Metodologie Insegnamento, 2.3. Articolazione dei percorsi formativi, come previsto per ogni singolo “Modulo”)

c la Valutazione degli apprendimenti è stata effettuata come previsto dal punto 2.4 dell’Accordo (per ogni singolo “Modulo”)

d la certificazione sia avvenuta secondo quanto previsto dal punto 2.5 dell’Intesa [altro requisito impossibile ad adempiersi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo].

 

5. Momento iniziale dal quale è possibile, comunque, frequentare i Corsi conformi all'Accordo Stato Regioni del 26.1.2006.

 

Dall'attivazione degli stessi, come previsto dal punto 1.1 dell'Accordo, e comunque entro il 14 febbraio 2007, data in cui cessa la fase transitoria, per chi sia stato nominato prima del 14 febbraio 2007. Dopo tale data si applica l'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94 e l'Accordo senza alcuna fase transitoria, che si esaurirà completamente in tale data.

 

6. Termine entro il quale è necessario ultimare i percorsi didattici dei Moduli “A” e “B” per chi NON ne è esonerato, non possedendopiù di 3 anni di esperienza lavorativa nell'incarico (Tab. A4 e A5), ed eventualmente C

 

L'obbligo di frequenza scatta nei seguenti termini (visto che il punto 1.1. cancella la fase transitoria dell'art. 3 D. Lgs. n. 195/2003):

 entro un anno dal 14 febbraio 2007 per i Moduli “A”, “B” ed eventualmente C se Rspp

 entro   5 anni per l’aggiornamento dall’entrata in vigore dell’Accordo, ovvero dal 14 febbraio 2006

Accordo 26.1. 2006

1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi

Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

 

7. Ordine di frequenza dei diversi Moduli

 

Þ il Modulo “A” è sempre preliminare e propedeutico e va frequentato prima degli altri Moduli, il punto 2.3 dell'Accordo lo definisce "Corso di Base"

Þ i Moduli “B” e “C” possono essere frequentati indifferentemente uno prima o dopo l’altro (o in contemporanea)

 

 

8. Significato dell' “Obbligo immediato di frequenza” ai Moduli di aggiornamento per chi è esonerato dal Mod. “B”(Tab. A4 e A5)

 

La frequenza ai Moduli di aggiornamento va iniziata immediatamente e conclusa entro 1 anno dall’entrata in vigore dell’Intesa (punto 1.1., che vanifica la fase transitoria di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 626/94), ovvero entro il 14 febbraio 2007. Diversamente non sarebbe un obbligo immediato, ma un obbligo dilazionato, quindi non è possibile non pensare che l'aggiornamento deve essere iniziato immediatamente e concluso entro 1 anno dal termine per l'attivazione dei corsi di cui al punto 1.1. dell'Accordo, ovvero entro il 14 febbraio 2007.

L'ipotesi di esaurire entro un quinquennio l'obbligo [che così non sarebbe più IMMEDIATO], nel senso che  1/5 delle ore di frequenza sia acquisita nel primo anno di entrata in vigore dell’Intesa, è in contrasto con l'Accordo, perché tale diluizione nel tempo non coincide in alcun modo col concetto di frequenza immediata, che implica poi il conseguimento di un attestato di frequenza unico, e non di cinque attestati uno per anno, che contrasterebbe con l'immediatezza, e sostanzialmente non distinguerebbe la posizione di Rspp e Aspp esonerato da quella di chi esonerato non è, che può invece legittimamente aggiornarsi con frequenza distribuita nei cinque anni.

 

9. Obbligo di frequenza del Modulo “B” per ogni Macrosettore Ateco nel quale si svolge l'incarico di Rspp o Aspp.

 

L'obbligo è evidente, altrimenti distinguerli non avrebbe avuto alcun senso.

L'esonero derivante dall'esperienza lavorativa ultratriennale vale solo per il singolo Macrosettore Ateco di appartenenza.

 

10. L'aggiornamento per il Macrosettore Ateco.

A seconda del Macrosettore cambia la durata dello stesso, ma anche il programma formativo.

 

11. FAD - Formazione a Distanza

 

L'Accordo sul punto è evasivo.

Non è affatto vietata per la Formazione nei Moduli “A”, “B” e “C”, dove è prevista la possibilità di un massimo del 10% di assenze, ma con la formazione a distanza non vi è neanche un'assenza, perché altrimenti non si procede con la formazione.

Inoltre l'accordo cita una sola volta la parola aula:

 

2.2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo”.

 

Ma nel contesto della esercitazione, che può essere agevolmente svolta, e anche meglio e in modo più individualizzato, anche a distanza.

E' prevista esplicitamente per i corsi di Aggiornamento, che non sono qualcosa di minore e inferiore, ma anzi sono essenziali per tenere Rspp e Aspp a passo con tutte le novità del settore Ateco di appartenenza.

E' perfettamente possibile erogare corsi di formazione a distanza che soddisfino tutti i requisiti formativi previsti dall'Accordo, nonché gli aspetti certificativi e di verbalizzazione, con l'accortezza di prevedere almeno un momento in aula per certi adempimenti che così come configurati si presterebbero ad obiezioni..

Solo con la formazione a distanza sarà possibile soddisfare l'intera esigenza formativa, riducendo i costi della stessa, ad esempio, per Rspp esterni, ma anche per razionalizzare le assenze dalle aziende.

Come scrive la psicologa Anna Fata, sfatando luoghi comuni poco sostenibili:

Ancora oggi la Formazione a Distanza viene vista con una certa diffidenza o, comunque, tende ad essere considerata una forma di didattica 'di serie B', rispetto a quella tradizionale.
Questa prospettiva, però, non tiene conto in modo adeguato del fatto che la FaD e, nella fattispecie, la formazione in rete, di terza generazione, differisce sostanzialmente dalla didattica tradizionale, faccia a faccia, al punto che risulta, per certi versi azzardato un confronto con essa.


Inoltre, le due forme di insegnamento non si escludono necessariamente a vicenda, ma possono trovare una proficua integrazione, che può dare luogo ad un modello di educazione innovativo, in cui vengono privilegiati: la formazione della conoscenza come processo ricorsivo, mai concluso, che può essere continuamente arricchito, modificato, ampliato, oltre che come processo collaborativo, in cui ogni discente può fornire il suo apporto, in cui vengono valorizzati i contributi dei singoli, la cooperazione per un obiettivo comune, la possibilità di un percorso di formazione che risponda alle esigenze individuali, sia a livello di contenuto, sia di tempi di fruizione.


Per poter far comprendere i vantaggi che la FaD offre, e' necessario non solo fornire dei materiali di elevata qualità ed un supporto tecnologicamente avanzato ed efficiente, ma anche diffondere una vera e propria cultura dell'e-learning. 

Avvocato Rolando Dubini

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Termina questa seconda parte dell’approfondimento sugli aspetti “critici” dell’accordo Stato regioni in merito alla formazione di RSPP e ASPP.
Nei prossimi numeri sarà pubblicato le successive parti.

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