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La formazione del datore di lavoro e il modulo aggiuntivo cantieri

La formazione del datore di lavoro e il modulo aggiuntivo cantieri
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/02/2026

Un saggio si sofferma sulla formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri del nuovo Accordo Stato-Regioni. La questione del periodo transitorio anche per il modulo aggiuntivo cantieri.

La formazione del datore di lavoro e il modulo aggiuntivo cantieri

Un saggio si sofferma sulla formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri del nuovo Accordo Stato-Regioni. La questione del periodo transitorio anche per il modulo aggiuntivo cantieri.

Urbino, 20 Feb – Come ricordato in molti nostri articoli, una delle novità più importanti del nuovo  Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, è relativa alla disciplina della formazione dei datori di lavoro.

Tuttavia, al di là della normale formazione stabilita per i datori, il Par. 3 della Parte II dell’Accordo stabilisce che “il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’.”

Inoltre, la Parte VII, Par. 2 (“Disposizioni transitorie”) prevede “un periodo transitorio per l’obbligo di formazione dei datori di lavoro, che devono frequentare il corso di formazione in modo che sia concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e quindi entro il 24 maggio 2027”. E poiché “questa disposizione cita gli obblighi formativi di cui all’art. 37 e non l’art. 97 e poiché l’obbligo di formazione dell’art. 97 è precedente all’Accordo Stato-Regioni né lo menziona, si è posta la questione, se il differimento di due anni valga anche per l’obbligo formativo del datore di lavoro dell’impresa affidataria di frequentare il Modulo aggiuntivo Cantieri, o se invece per quest’ultimo sia già vigente l’obbligo”.

 

A ricordare questa questione e a fornire una risposta è il contributo “Impresa affidataria: la formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri dell’Accordo Stato-Regioni. Quale formazione, chi, quando?” presente nella parte dedicata a “Note e dibattiti” del numero 2/2025 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

 

Il saggio, a cura di Giovanni Scudier, avvocato in Padova, si pone, dunque, la questione se l’obbligo di frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri sia soggetto al periodo transitorio di due anni stabilito per il corso di formazione di tutti i datori di lavoro, o se invece sia di immediata applicazione. E, come indicato nell’abstract, “partendo dalla nozione di impresa affidataria ed attraverso una interpretazione letterale e sistematica degli articoli 37 e 97 del decreto n. 81/2008” e dell’Accordo, l’articolo di Scudier “analizza gli obblighi formativi prescritti dall’art. 97, a quali condizioni si applicano ai datori di lavoro di impresa affidataria, in quale relazione si pongono con l’art. 37; ricavandone la conclusione che rimane naturalmente vigente l’obbligo formativo ex art. 97 comma 3-ter, ma la frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri è soggetta, per i datori di lavoro che lo devono frequentare, al periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni”.

 

Tra l’altro si ricordano anche alcune risposte alle FAQ che hanno “fornito gli indirizzi del Coordinamento Tecnico della Conferenza delle Regioni sul tema”:

  • la prima FAQ (n. 44) riguarda i destinatari della regola (“Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo ‘cantieri’”?) e la risposta è che “Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter)”.
  • la seconda FAQ (n. 45) riguarda la questione temporale (“E’ previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo ‘cantieri’?”) e la risposta riproduce la norma transitoria della Parte VII per trarne la seguente conclusione: “Pertanto, per i datori di lavoro per lo svolgimento del modulo aggiuntivo ‘cantieri’ è previsto il periodo transitorio di 24 mesi”.

 

L’articolo, che presenta brevemente il saggio, si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Il modulo aggiuntivo cantieri e la formazione dei datori di lavoro
  • L’articolo 37, l’articolo 97 e l’Accordo Stato-Regioni
  • Il periodo transitorio, la formazione dei datori di lavoro e le sanzioni


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Il modulo aggiuntivo cantieri e la formazione dei datori di lavoro

Il contributo dell’avvocato Scudier si sofferma su vari aspetti e riguardo all’ Accordo Stato-Regioni si ribadisce che tale accordo “non dispone espressamente un periodo transitorio per il Modulo aggiuntivo Cantieri, e nel dettare il periodo transitorio per la formazione dei datori di lavoro cita l’art. 37 e non l’art. 97”.

 

Tuttavia – continua l’articolo – “la formazione prevista per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevede la frequenza di un Modulo che, testualmente, viene chiamato ‘aggiuntivo’, a significarne cioè la natura di ‘parte’ che si aggiunge, appunto, a qualcos’altro: dove questo qualcos’altro è il corso di formazione per i datori di lavoro”. E ancora più esplicita appare la lettera testuale dell’Accordo, nella parte già citata (Par. 3 della Parte II), che non solo utilizza l’aggettivo “aggiuntivo”, ma espressamente scrive che l’obbligo formativo del datore di lavoro dell’impresa affidataria “si soddisfa partecipando al corso per datore di lavoro più il Modulo Aggiuntivo Cantieri”. E non è casuale il fatto che l’Accordo Stato-Regioni “non riproponga, per il Modulo Aggiuntivo Cantieri, la regola contenuta invece nel Par. 4 della Parte II che regola il corso per datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP, al quale ‘si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3’”. Infatti, nel caso del datore RSPP, “trattandosi di due corsi diversi, autonomi e distinti tra loro, l’Accordo ha disciplinato il rapporto tra di essi; questa disciplina invece non è necessaria per il Modulo Cantieri perché questo non è un corso diverso”. È esso stesso “una parte del corso di formazione per datori di lavoro, tutte le volte che si tratti di datori di lavoro che operano come affidatari in un cantiere”.

 

Dunque, quando l’Accordo prevede un periodo transitorio di due anni il riferimento al corso di formazione di cui alla parte II, punto 3 “include in tutto e per tutto anche il Modulo Aggiuntivo Cantieri, non in quanto tale, ma semplicemente e necessariamente perché si tratta di una parte del corso di formazione di cui alla parte II, punto 3 (e non vi è nessuna disposizione che escluda i datori di lavoro di impresa affidataria dal periodo transitorio)”.

 

L’articolo 37, l’articolo 97 e l’Accordo Stato-Regioni

Tenendo conto di questi aspetti il riferimento, per il periodo transitorio, all’art. 37 “non appare incongruo, se si considera che l’ Accordo Stato-Regioni ha inteso disegnare un vero e proprio modello formativo ad hoc per il datore di lavoro dell’impresa affidataria, per il quale la formazione è un momento unico e indivisibile in cui si fondono insieme sia gli obblighi propri di ogni datore di lavoro, sia (se svolge direttamente i compiti dell’art. 97) quelli peculiari all’impresa affidataria”. Ed è la somma corso per datore di lavoro + modulo aggiuntivo cantieri che dà per risultato “la adeguata formazione, stando alla lettura dell’Accordo Stato-Regioni. Ma questa sommatoria, oggi, non rappresenta regola applicabile, perché lo diventerà soltanto al termine del periodo transitorio di due anni; e non esiste una norma che deroghi al periodo transitorio solo per i datori di lavoro dell’impresa affidataria”.

 

Il contributo poi si sofferma anche sulla constatazione che l’art. 97, comma 3-ter (‘Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione’) prescrive l’adeguata formazione, “ma non rimanda per la disciplina dei suoi contenuti all’Accordo Stato-Regioni, come fa invece l’art. 37”. E se si vedesse nell’Accordo Stato-Regioni una sorta di invasione di campo rispetto all’art. 97 e si ritenesse che l’Accordo Stato-Regioni non vale a qualificare la “adeguata” formazione dell’art. 97, “la tesi della immediata applicabilità del Modulo Aggiuntivo Cantieri sarebbe a priori esclusa, trattandosi di un modulo formativo che è previsto proprio e solo dall’Accordo Stato-Regioni”. E dunque, “al termine del periodo transitorio si potrà affermare che la formazione dell’Accordo Stato-Regioni e del suo Modulo Aggiuntivo Cantieri è ‘adeguata formazione’”.

 

Se si ritiene poi che la formazione dell’art. 97, per il datore di lavoro che svolge in proprio le attività dell’art. 97, “è una integrazione necessaria della formazione più generalmente prevista nell’art. 37 – e cioè, se si legge l’art. 97 in una chiave per così dire evolutiva che tiene conto dei mutamenti dello scenario normativo sulla formazione ex art. 37 introdotti dalla legge n. 215/2021 – ebbene la mancanza di un riferimento all’Accordo Stato-Regioni all’interno dell’art. 97 non appare più insuperabile”. In questo senso articolo 97 e Accordo Stato-Regioni sono un tutt’uno e “contribuiscono a definire assieme il modello formativo che contraddistingue il datore di lavoro dell’impresa affidataria che svolge in proprio le attività dell’art. 97”.

 

Il periodo transitorio, la formazione dei datori di lavoro e le sanzioni

In conclusione – indica l’avvocato Scudier - si deve ritenere che, “almeno fino al termine del periodo transitorio, un datore di lavoro che svolge i compiti dell’art. 97 non sia sanzionabile per il solo fatto di non essere in possesso di un attestato di frequenza al Modulo Aggiuntivo Cantieri”. E la sanzione per violazione dell’art. 97, comma 3-ter “potrà essere applicata soltanto se si accerti che quel datore di lavoro non è in possesso di adeguata formazione, i cui contenuti dovranno essere verificati nello specifico”.

 

Si indica poi che tale conclusione è rilevante anche sotto un ulteriore e diverso profilo che non attiene direttamente al profilo sanzionatorio.

Infatti, anche i committenti ed i responsabili dei lavori che verificano l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria (art. 90, comma 9 e Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008), “per accertare se il datore di lavoro è in possesso di adeguata formazione non potranno/dovranno pretendere l’esibizione dell’attestato di partecipazione al Modulo Aggiuntivo Cantieri”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del contributo per la rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro”, di cui riportiamo il sommario:

  1. Il tema.
  2. L’obbligo di formazione dell’impresa affidataria: chi sono i destinatari?
  3. Frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri: obbligo immediato o differito?
  4. L’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008.
  5. L’Accordo Stato-Regioni.
  6. La “adeguata formazione” dell’art. 97 comma 3-ter
  7. Le sanzioni. La verifica di idoneità tecnico professionale

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “Impresa affidataria: la formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri dell’Accordo Stato-Regioni. Quale formazione, chi, quando?”, a cura dell’avvocato Giovanni Scudier, Note e dibattiti, Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 2/2025.

 



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