Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' Torino, 4 Dic – Il tema della sicurezza nella scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per il personale è un tema delicato, spesso associato anche a situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli edifici scolastici e alle questioni inerenti la sicurezza strutturale, igienica e impiantistica. Tuttavia molti rischi correlati all’ambiente scolastico possono essere eliminati, o ridotti, attraverso l’organizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza e l’erogazione di specifici percorsi formativi.
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La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti della scuola
Nel documento “La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola secondo l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011”, a cura di Alessandro Palese (Direzione Sanità Regione Piemonte), si sottolinea che “l’adozione di una politica partecipativa da parte della scuola con il coinvolgimento di tutto il personale al sistema di gestione della salute e della sicurezza” costituisce una “strategia efficace per prevenire infortuni e incidenti ma anche per formare i futuri lavoratori”.
Secondo l’art. 37 del D.lgs. 81/2008, il dirigente scolastico “deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione”.
Il documento sottolinea che la Regione Piemonte con DGR 22-5962 del 17 giugno 2013 ha recepito l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ha approvato delle indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutte le figure previste dalla vigente normativa.
Inoltre tra le iniziative a supporto della formazione è stato trasmesso a tutti gli Istituti scolastici del Piemonte, con Circolare dell’USR (Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte) n. 45 del 31 gennaio 2013, un elaborato di approfondimento sull’applicazione degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 nella scuola e che integra un precedente “Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte” nella parte relativa alla formazione.
L’elaborato di approfondimento - dal titolo “La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti della scuola, ai sensi dell’art. 37, comma2 del d.lgs 81/2008 e smi e degli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, rep n. 221 e del 25 luglio 2012, rep. n. 153” - dopo aver dato informazioni sul riconoscimento della formazione pregressa, riporta indicazioni relative alle modalità di svolgimento dei corsi.
I corsi di formazione ex articolo 37 “devono essere strutturati in modo che vengano individuati: un soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche l’istituto scolastico; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti”.
Dopo aver accennato ai requisiti dei docenti, si sottolinea che i corsi “devono essere organizzati in modo che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare almeno il 90% delle ore di formazione previste. Inoltre, nella declinazione dei contenuti, si deve tenere conto delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro”.
Ci soffermiamo sul tema dell’equiparazione degli allievi ai lavoratori.
Infatti l’art. 2 del D.lgs. 81/2008 “prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica”.
Questi gli effetti concreti dell’equiparazione degli allievi ai lavoratori nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola:
- “obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011;
- obblighi relativi all’individuazione da parte del Dirigente scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori; - obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi”.
Si ritiene invece “che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all’età”. In ogni caso, “la non equiparazione degli allievi a lavoratori non esclude l’obbligo del Dirigente scolastico di effettuare la valutazione dei rischi riferiti a queste aule attrezzate e alle attività che vi si svolgono e di definire i conseguenti interventi di prevenzione e protezione e, in particolare, la formazione specifica dei docenti impegnati in tali attività. Tuttavia, considerata la complessità e la diversità delle situazioni reali all’interno delle scuole e l’assenza di precise indicazioni normative in materia, non si può escludere a priori l’esistenza di situazioni particolari che rendano necessario equiparare a lavoratori gli allievi di scuole di ogni ordine e grado. In ogni caso, i contenuti della formazione rivolta agli allievi equiparati a lavoratori dovranno essere adeguati alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l’età degli allievi e dei programmi scolastici”.
Il documento si sofferma anche sui contenuti del percorso formativo dei lavoratori della scuola, ricordando che la trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nell’istituto scolastico di appartenenza e della specificità del rischio, e sulla formazione di dirigenti e preposti.
Infatti il Datore di lavoro deve assicurare la formazione e l’aggiornamento periodico dei dirigenti e dei preposti previsti dall’art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08 “in relazione a:
- principali soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale e relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
Concludiamo ricordando che per i dirigenti il corso di formazione previsto si articola in quattro moduli e ha una durata minima di 16 ore. É inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio.
Per i preposti invece il corso di formazione (integrativo rispetto alla frequenza della formazione prevista per ogni lavoratore) ha una durata minima di 8 ore. Anche in questo caso è previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio.
“ La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola secondo l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011”, a cura di Alessandro Palese - Direzione Sanità Regione Piemonte (formato PDF, 604 kB).
Tiziano Menduto
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