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La formazione dei formatori: i criteri di qualificazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

30/10/2012

Informazioni relative ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro approvati dalla Commissione consultiva. I prerequisiti, i criteri, l’entrata in vigore, l’aggiornamento e la clausola di salvaguardia.

La formazione dei formatori: i criteri di qualificazione

Informazioni relative ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro approvati dalla Commissione consultiva. I prerequisiti, i criteri, l’entrata in vigore, l’aggiornamento e la clausola di salvaguardia.

 
 
Bari, 30 Ott – PuntoSicuro ha presentato nelle scorse settimane il convegno " Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011" che si è tenuto l’11 settembre 2012 a Bari.
Il convegno, organizzato dalla sede regionale pugliese e dalla sede provinciale di Bari dell'AIAS, con la collaborazione organizzativa e tecnica di Porreca.it e del Centro Studi Isforp di Bari, non si è soffermato solo sugli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione ma ha affrontato anche il tema dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
 


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Nell’intervento “La formazione dei formatori: i criteri di qualificazione della Commissione consultiva permanente”, a cura di Giuseppe Paradies (CTR Inail Puglia), sono infatti riportate diverse informazioni relative ai criteri approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 18 aprile 2012 in attuazione dell’art. 6 comma 8, lett. m-bis del Decreto legislativo 81/2008.
Criteri che hanno l’obiettivo di permettere una rivalutazione del settore della formazione alla sicurezza e favorire l’erogazione di corsi di formazione efficaci e qualitativamente validi.
 
L’autore ricorda che l’entrata in vigore dei nuovi criteri di qualificazionesarà 12 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto "qualificazione formatori" che dovrebbe essere firmato a breve dai ministri competenti. E comunque “per 24 mesi dalla entrata in vigore dei criteri di qualificazione il datore di lavoro che abbia i requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34, può svolgere attività di formazione per i propri dipendenti”.
 
I criteri previsti dal documento approvato non riguardano tutti gli ambiti della formazione. Infatti “restano escluse le qualificazioni dei formatori - docenti in corsi per:
- coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto);
- altre specifiche figure (montatori ponteggi, lavoratori ambienti confinati, ecc.).
Sono escluse anche le attività di addestramento”. 
 
Veniamo brevemente ai requisiti richiesti.
Intanto un prerequisito comune a tutti i formatori è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Prerequisito che non è tuttavia richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori. 
 
Oltre al prerequisito sono poi fissati sei criteri, alternativi fra loro, “ognuno dei quali rappresenta il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. In particolare ciascun criterio è strutturato per garantire “la presenza di tre elementi minimi fondamentali: conoscenza, esperienza, capacità didattica”. 
Inoltre vengono definite tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro:
- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico–sanitari;
- area relazioni/comunicazioni. 
E “conseguentemente la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”. 
 
Primo criterio
Docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni. 
 
Secondo criterio
Laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL  più una delle seguenti specifiche (didattica): 
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia. 
 
Terzo criterio
Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica): 
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
 
Quarto criterio
Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):   
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
 
Quinto criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica): 
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia. 
 
Sesto criterio
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento). Più una delle seguenti specifiche (didattica): 
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia. 
 
Dopo aver riportato i criteri, la relazione specifica che:
- “la qualificazione è acquisita in modo permanente (con riferimento alla specifica area tematica)”;
- il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, ...); 
- “è obbligatorio l’aggiornamento triennale”.
 
In particolare per l’aggiornamento il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale alternativamente:   
- alla frequenza per almeno 24 ore di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento (almeno 8 ore) nell’area tematica di competenza organizzati dai soggetti di cui all’art.32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008;
- ad effettuare almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza. 
Riguardo alla tempistica dell’aggiornamento “il triennio di riferimento decorre:
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”. 
 
Riguardo poi alla clausola di salvaguardia si indica che “il prerequisito ed i criteri di qualificazione non sono vincolanti per i corsi già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione”. Inoltre “i formatori che alla data di pubblicazione non siano in possesso del prerequisito, possono svolgere l’ attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti. Resta l’obbligo dell’aggiornamento triennale”. 
 
Dopo aver ricordato che trascorsi 12 mesi dalla applicazione dei criteri “la Commissione Consultiva si riserva di elaborare proposte migliorative”, la relazione si conclude sottolineando che, in attesa dell’entrata in vigore, nel frattempo valgono i requisiti di cui agli accordi del 21 dicembre 2011:
- “esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di SSL (accordo ex art. 34);
- esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di SSL. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per 3 anni dei compiti di RSPP (accordo ex art. 37)”. 
 
 
 
La formazione dei formatori: i criteri di qualificazione della Commissione consultiva permanente – intervento a cura di Giuseppe Paradies, CTR Inail Puglia - convegno "Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011" (formato PDF, 600 kB).
 
 
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI immagine like - likes: 0
30/10/2012 (09:40:15)
Grazie ma...mi sembra non si possa stampare (Se lo avete fatto apposta mi sembra una gran cavolata...)
Rispondi Autore: redazione immagine like - likes: 0
30/10/2012 (10:48:32)
Siamo spiacenti ma questo è il documento disponibile.
Rispondi Autore: edoardo immagine like - likes: 0
02/11/2012 (07:57:28)
praticamente chiunque potrà fare il formatore se del campo sicurezza. requisiti ridicoli. come si può essere dei docenti se neolaureati o semplicemente con un corso di 24 ore?
esperienza nulla?
dialettica?
Rispondi Autore: _Roby immagine like - likes: 0
05/11/2012 (13:54:46)
sbaglio o all'interno della "Commissione consultiva permanente" c'è Aifos quindi un'associazione che così tira acqua al suo mulino perchè dubito che non abbiano già pronti corsi per formatori. Poi fatemi capire si permette a un datore di lavoro/RSPP di formare i propri dipendneti ? Quindi registri compilati a tavolino e tutto risolto all'italiana ?
Rispondi Autore: Dimitri Audino immagine like - likes: 0
09/10/2014 (22:11:02)
Purtroppo l'esperienza non te la puoi fare se nessuno ti ingaggia come formatore...
Rispondi Autore: Alessandro Montanaro immagine like - likes: 0
11/12/2014 (17:43:00)
Salve, vorrei chiederVi, come devono essere certificate le 48 ore di affiancamneto. Esistono moduli specifici? il docente può essere un libero profesionista?
Rispondi Autore: Valeria Saino immagine like - likes: 0
21/09/2017 (14:23:49)
Buongiorno, ho una perplessità circa la frase "restano escluse le qualificazioni dei formatori - docenti in corsi per: altre figure specifiche" : sono incluse tra le figure specifiche anche preposti, dirigenti, RLS? o un formatore in possesso dei requisiti può fare formazione a questi lavoratori? grazie

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