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L'approfondimento

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

31/07/2002

A cura dell'avv. Rolando Dubini. ''Agenti chimici pericolosi durante il lavoro: informazione e formazione dei lavoratori'' (2/2).

L'approfondimento

A cura dell'avv. Rolando Dubini. ''Agenti chimici pericolosi durante il lavoro: informazione e formazione dei lavoratori'' (2/2).

La prima parte dell'articolo è consultabile nel n.609

3. Scheda dei dati di sicurezza
È pure necessario prestare la massima attenzione alle schede di sicurezza che devono accompagnare ogni sostanza impiegata nel lavoro: esse devono essere chiare, specifiche, scritte in modo comprensibile e di data recente (aggiornate).

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n° 52 del 3 febbraio 1997 recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

La scheda informativa di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana, deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato al decreto del Ministro della sanità del 4 aprile 1997 recante norme concernenti l'«Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza».

La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:
1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa
2) Composizione/informazione sugli ingredienti
3) Indicazione dei pericoli
4) Misure di pronto soccorso
5) Misure antincendio
6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7) Manipolazione e stoccaggio
8) Controllo dell'esposizione/protezione individuale
9) Proprietà fisiche e chimiche
10) Stabilità e reattività
11) Informazioni tossicologiche
12) Informazioni ecologiche
13) Considerazioni sullo smaltimento
14) Informazioni sul trasporto
15) Informazioni sulla regolamentazione
16) Altre informazioni

La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla «Guida alla redazione delle schede di dati di sicurezza» di seguito riportata.
Coloro che violano le disposizioni sulla scheda informativa di sicurezza (art. 36 D. Lgs. n. 52/1997) sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a trenta milioni di vecchie lire .

Peraltro si ricorda che ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi al fine di adottare le necessarie misure di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ciò implica l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di operare nel senso dovuto e quindi anche di sollecitare il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa a fornire la scheda di sicurezza di cui sopra. In tal senso, anche in base all'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955 «il datore di lavoro o il dirigente ha l'obbligo d'informarsi e documentarsi sui rischi esistenti nel posto di lavoro» (Cass. sez. IV pen., 8 giugno 1989, n. 8185, P.M. in c. Giani).

Non è invece necessario fornire la scheda dei dati di sicurezza se i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono accompagnati da informazioni sufficienti, che possano consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie per la tutela della salute (vedi gli articoli 10 e 11 del Decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e decreto 4 aprile 1997).

Il datore di lavoro è responsabile per ogni prodotto pericoloso o tossico, utilizzato sul luogo di lavoro, contenuto in recipienti privi delle necessarie etichette o della scheda di sicurezza prescritta dall'art. 25 del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52.

Nel caso in cui la scheda di sicurezza o l'etichetta siano erronee, non aggiornate o, non idonee a consentire all'utilizzatore professionale del prodotto o della sostanza di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute o della sicurezza sul luogo di lavoro, risponde di tale errore il produttore, il distributore, e chiunque altro abbia immesso nel mercato il prodotto privo della corretta etichettatura.

Il datore di lavoro non è comunque esente da responsabilità per l'utilizzo di sostanze pericolose contenute in recipienti privi di adeguate segnalazioni, se l'errore era evidente e riconoscibile da un soggetto di medie conoscenze tecniche o dal preposto tecnicamente preparato a riconoscere quel genere di errore (cfr. anche art. 2087 c.c., onere di perseguire la massima sicurezza tecnologicamente fattibile a carico del datore di lavoro).

Qualora si verifichi poi l'evento di danno, quale infortunio o malattia professionale derivante dall'utilizzo di una sostanza per la quale era disponibile una scheda di sicurezza erronea, incompleta o non aggiornata, il datore di lavoro risponderà, in concorso con il produttore, per le conseguenze derivanti dall'omesso accertamento della pericolosità del prodotto fornito al lavoratore privo di idonea documentazione di sicurezza.

Ad esempio è stato stabilito dalla Cassazione che «qualora intenda utilizzare prodotti in cui sia possibile - benché non costante, e pur se non segnalata dal fornitore - la presenza di piombo, il datore di lavoro è tenuto ad accertarne il contenuto allo scopo di adottare le cautele che si rendano eventualmente necessarie»» (Cass. sez. III pen., 28/12/1995, n. 12576, Banchio).

E a nulla varrebbe, come ben può accadere, che il datore di lavoro acquirente di determinati preparati non venga reso edotto dal fornitore della relativa composizione (come, nel caso specifico, della presenza di piombo): «appare essere inderogabile obbligo di colui che intenda avvalersi di prodotti del genere al fine dello svolgimento della attività produttiva, qualora non si evidenzino dal fornitore i componenti di essi, provvedere, prima della loro utilizzazione, ad accertare il loro contenuto allo scopo di eventuali adozioni di cautele che evitino pericolo di danno per l'ambiente e per i lavoratori» (nella specie si trattava di masters, nei quali la presenza di piombo, anche se non costante, non è affatto rara, Cass. sez. III pen., 28 dicembre 1995, n. 12576).


A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.

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