Ispettorato: l’uso della formazione in modalità sincrona per gli apprendisti
Roma, 12 Apr – In questi ultimi anni, specialmente in relazione alle conseguenze delle misure prese per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si è parlato molto, anche nei nostri articoli, della formazione a distanza (FAD) sincrona (videoconferenze/ web-conference) che prevede l’erogazione, tramite una piattaforma informatica, di corsi con la presenza contemporanea di discenti e docente.
Cosa cambia per la formazione in videoconferenza con la fine dello stato di emergenza COVID-19? A questa domanda hanno cominciato a dare una risposta diverse associazioni che, come ricordato nell’articolo “ Formazione in videoconferenza: si prosegue anche nel post emergenza”, hanno ribadito che la videoconferenza, limitatamente alle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza, è “un valido strumento per la formazione da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale”.
A fornire ulteriori indicazioni sull’utilizzo della formazione a distanza sincrona, anche se limitatamente agli apprendisti, è la recente Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: “erogazione della formazione di base e trasversale in FAD”.
La circolare vuole rispondere alle diverse richieste “pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro”, fornendo “alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato”.
Nella presentazione della circolare INL n. 2/2022 ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- INL: l’apprendistato e la normativa sulla formazione
- INL: l’ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona
INL: l’apprendistato e la normativa sulla formazione
La circolare segnala che “in forza dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi”.
Ricordiamo che l’articolo 44 (Apprendistato professionalizzante) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, indica che (comma 3) la formazione di tipo professionalizzante, “svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista”.
Inoltre – continua la circolare – in forza delle “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante” del 20 febbraio 2014, “la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano”. E in assenza di regolamentazione regionale, “si ritiene applicabile quanto previsto dall’ Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza”.
INL: l’ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona
Nella circolare l’Ispettorato indica, pertanto, che “si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per ‘e-learning’ si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti”.
Si ricorda poi che, anche se “con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale”, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, aveva già confermato la “possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista”, in questo caso, ‘dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020’”.
In tal senso – continua e conclude la circolare – “la formazione deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti”. E appare necessario che “tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione”.
Ricordiamo che con il Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale n. 4148 del 3 aprile 2020 - recante “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 Per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015” - la Regione Lombardia ha introdotto e disciplinato la realizzazione in via sperimentale delle attività formative da erogare a distanza durante il periodo dello stato di emergenza.
In particolare il decreto del 3 aprile 2020 prevede che le attività di formazione a distanza, erogate dagli operatori accreditati “potranno prevedere esclusivamente la FAD o l’E-learning in modalità sincrona, attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti”. In particolare il decreto segnala che le piattaforme (Learning Management System) “attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:
- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell’utilizzo degli strumenti on line;
- consentire di tracciare l’esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell’orario di svolgimento;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.)”.
Segnaliamo, infine, che il Comunicato Stampa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di presentazione della Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 sottolinea che la circolare “introduce un principio – quello del ricorso alla formazione a distanza in modalità sincrona – potenzialmente applicabile anche al di fuori dell'istituto dell'apprendistato”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Stefano - likes: 0 | 12/04/2022 (08:15:44) |
Il fatto che INL abbia sentito il bisogno di specificare che la formazione sincrona è valida per gli apprendisti sottolinea quanto inutile e supponente sia la presa di posizione "diverse associazioni". Bisognerebbe ricordare a queste associazioni che, benchè siano abituate da anni ad influire pesantemente nelle decisioni prese dal legislatore, per ora, non sostituiscono ancora il legislatore. Nell'auspicio che arrivi da fonti autorevoli e legittimate un'apertura nei confronti della formazione sincrona, non ci tocca che lasciare che "diverse associazioni" portino il caos in un comparto già abbastanza confusionario (sembra un comportamento da sindacato americano anni '70...) |
Rispondi Autore: larsim - likes: 0 | 12/04/2022 (10:07:05) |
Stefano, almeno quelle "diverse associazioni" sanno che FAD, e-learning e videoconferenza non sono sinonimi da usare a piacimento. Chi ha scritto la circolare, probabilmente no. Simone |