Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Ispettorato: l’uso della formazione in modalità sincrona per gli apprendisti

Ispettorato: l’uso della formazione in modalità sincrona per gli apprendisti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

12/04/2022

Le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona per l’erogazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti.

Ispettorato: l’uso della formazione in modalità sincrona per gli apprendisti

Le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona per l’erogazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti.

Roma, 12 Apr – In questi ultimi anni, specialmente in relazione alle conseguenze delle misure prese per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si è parlato molto, anche nei nostri articoli, della formazione a distanza (FAD) sincrona (videoconferenze/ web-conference) che prevede l’erogazione, tramite una piattaforma informatica, di corsi con la presenza contemporanea di discenti e docente.

 

Cosa cambia per la formazione in videoconferenza con la fine dello stato di emergenza COVID-19? A questa domanda hanno cominciato a dare una risposta diverse associazioni che, come ricordato nell’articolo “ Formazione in videoconferenza: si prosegue anche nel post emergenza”, hanno ribadito che la videoconferenza, limitatamente alle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza, è “un valido strumento per la formazione da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale”.

 

A fornire ulteriori indicazioni sull’utilizzo della formazione a distanza sincrona, anche se limitatamente agli apprendisti, è la recente Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: “erogazione della formazione di base e trasversale in FAD”.

La circolare vuole rispondere alle diverse richieste “pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro”, fornendo “alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato”.

 

 

Nella presentazione della circolare INL n. 2/2022 ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • INL: l’apprendistato e la normativa sulla formazione
  • INL: l’ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona

Pubblicità
Sicurezza e salute sul lavoro
Videocorsi in USB - Sicurezza e salute sul lavoro
Per comprendere le componenti psicologiche della percezione del rischio

 

INL: l’apprendistato e la normativa sulla formazione

La circolare segnala che “in forza dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi”.

 

Ricordiamo che l’articolo 44 (Apprendistato professionalizzante) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, indica che (comma 3) la formazione di tipo professionalizzante, “svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista”.

 

Inoltre – continua la circolare – in forza delle “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante” del 20 febbraio 2014, “la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano”. E in assenza di regolamentazione regionale, “si ritiene applicabile quanto previsto dall’ Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza”.

 

INL: l’ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona

Nella circolare l’Ispettorato indica, pertanto, che “si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per ‘e-learning’ si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti”.

 

Si ricorda poi che, anche se “con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale”, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, aveva già confermato la “possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista”, in questo caso, ‘dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020’”.

 

In tal senso – continua e conclude la circolare – “la formazione deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti”. E appare necessario che “tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione”.

 

Ricordiamo che con il Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale n. 4148 del 3 aprile 2020 - recante “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 Per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015” - la Regione Lombardia ha introdotto e disciplinato la realizzazione in via sperimentale delle attività formative da erogare a distanza durante il periodo dello stato di emergenza.

 

In particolare il decreto del 3 aprile 2020 prevede che le attività di formazione a distanza, erogate dagli operatori accreditati “potranno prevedere esclusivamente la FAD o l’E-learning in modalità sincrona, attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti”. In particolare il decreto segnala che le piattaforme (Learning Management System) “attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:

  • consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell’utilizzo degli strumenti on line;
  • consentire di tracciare l’esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell’orario di svolgimento;
  • permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
  • garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.)”.

 

Segnaliamo, infine, che il Comunicato Stampa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di presentazione della Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 sottolinea che la circolare “introduce un principio – quello del ricorso alla formazione a distanza in modalità sincrona – potenzialmente applicabile anche al di fuori dell'istituto dell'apprendistato”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, oggetto: erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.

 

Regione Lombardia - Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale n. 4148 del 3 aprile 2020 - Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015.

 


Creative Commons License Licenza Creative Commons


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Stefano immagine like - likes: 0
12/04/2022 (08:15:44)
Il fatto che INL abbia sentito il bisogno di specificare che la formazione sincrona è valida per gli apprendisti sottolinea quanto inutile e supponente sia la presa di posizione "diverse associazioni". Bisognerebbe ricordare a queste associazioni che, benchè siano abituate da anni ad influire pesantemente nelle decisioni prese dal legislatore, per ora, non sostituiscono ancora il legislatore.
Nell'auspicio che arrivi da fonti autorevoli e legittimate un'apertura nei confronti della formazione sincrona, non ci tocca che lasciare che "diverse associazioni" portino il caos in un comparto già abbastanza confusionario (sembra un comportamento da sindacato americano anni '70...)
Rispondi Autore: larsim immagine like - likes: 0
12/04/2022 (10:07:05)
Stefano, almeno quelle "diverse associazioni" sanno che FAD, e-learning e videoconferenza non sono sinonimi da usare a piacimento. Chi ha scritto la circolare, probabilmente no. Simone

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

FAQ Accordo Stato Regioni 2025: formazione su attrezzature di lavoro

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

UNI 11719:2025 e formazione all’utilizzo degli APVR. A che punto siamo?

La valutazione dell’efficacia della formazione mediante sistemi di AI


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

19MAG

Industria 5.0: Rimettere le persone al centro dell'industria

14MAG

Sicurezza nell’artigianato e nelle piccole imprese

12MAG

L'ECHA svolgerà un ruolo chiave nella protezione delle acque europee dall'inquinamento chimico

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
21/05/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Climate-driven trends influencing future occupational safety and health – 2026
19/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 18085 del 29 aprile 2015 - Rischi interferenti: omesso coordinamento tra interventi di protezione e prevenzione. La figura del preposto.
18/05/2026: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 - Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anno 2026
18/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 4599 del 30 gennaio 2015 - Infortunio mortale durante le operazioni di manutenzione e calibratura dei cilindri
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MOVIMENTAZIONE CARICHI

Movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa


RISCHIO ELETTRICO

Linee elettriche aeree: infortuni gravi e prevenzione sul lavoro


LUOGHI DI LAVORO

Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale


MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE

Sicurezza e manutenzione: entra in vigore la UNI EN 17975:2025


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità