Io scelgo la sicurezza, 4/2016
Disponibile online il numero di dicembre di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della Regione Piemonte sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dedicato all’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016:
-L’Accordo Stato Regioni 128/2016
-Il Decreto SINP
-Il Decreto 12 luglio 2016
Nuove disposizioni sulla formazione SSL
di P. Gatti e F. Cicconi (ASL AL e ASL NO)
Il nuovo Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 non si limita a ridefinire i requisiti per la formazione di RSPP e ASPP, ma modifica anche alcune regole nei percorsi formativi previsti per altri soggetti destinatari di obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Vediamo quali:
1. innanzitutto, già nelle prime righe dell’Allegato A viene precisato che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato – Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal nuovo Accordo e nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all’allegato II dell’Accordo stesso. Tale allegato ridefinisce i requisiti dei “soggetti formatori”, i profili di competenze per la gestione didattica e tecnica e la documentazione necessaria inerente ogni corso di formazione organizzato in modalità e-learning.
Tra le novità importanti è da rilevare la decadenza dell’obbligo di effettuare la verifica di apprendimento finale “in presenza”.
2. Nelle aziende inserite nel “rischio basso” secondo l’allegato II all’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 (riguardante la formazione dei lavoratori) viene consentito il ricorso alla modalità elearning anche per la formazione specifica dei lavoratori, a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata. La nuova regola di cui sopra vale anche per i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza dell’azienda, non svolgono mansioni che comportano la presenza nei reparti produttivi, mentre non vale per i lavoratori che, pur appartenendo ad aziende inserite nel rischio basso, svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
3. Viene modificato l’Allegato XIV al decreto legislativo 81/08 con riferimento agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. La novità consiste nel fatto che l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza più alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti (prima era 100). E’ però richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa.
4. Sempre con riferimento alle figure dei coordinatori nei lavori edili, la partecipazione a corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP è da ritenersi valida e viceversa.
5. In tutti i corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 entrato in vigore il 18 marzo 2014. La regola di cui sopra non si applica per quei corsi di formazione per i quali i requisiti dei docenti sono già stati individuati da norme specifiche (ad esempio i corsi per addetto al primo soccorso, quelli per il rilascio di specifica abilitazione agli operatori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, ecc.). Viene concessa una ulteriore deroga per i datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP, che possono svolgere,
esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso, oltre che del prerequisito, anche del requisito relativo alla capacità didattica di cui al D.I. 6 marzo 2013.
6. Vengono stabilite condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che intende svolgere le funzioni di RSPP. Un datore di lavoro la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio medio o alto (allegato II all’Accordo 21 dic. 2011) può partecipare al modulo di formazione per “datore di lavoro RSPP” relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività a rischio basso. Se successivamente viene meno questa condizione, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione (in numero di ore e
contenuti) in funzione delle mutate condizioni di rischio nelle attività dei propri lavoratori. Viceversa un datore di lavoro la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio basso deve partecipare o integrare la formazione per “datore di lavoro RSPP” al livello di rischio medio o alto se i suoi lavoratori svolgono attività a rischio medio o alto.
7. Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori sia perché soggetto a formazione continua (ECM), sia perché collabora con il datore di lavoro e con il servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.
8. Viene modificata la nota al paragrafo 8 dell’Accordo 21 dic. 2011, in riferimento alla formazione dei lavoratori somministrati. La nuova disciplina prevede che la formazione di lavoratori in caso di somministrazione di lavoro venga effettuata a carico del somministratore, che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgi mento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
9. In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità, fatti salvi i corsi nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti (ad esempio i corsi per coordinatori).
10. L’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei datori di lavoro RSPP e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore rispettivamente previste per tali figure. Nella tabella sottostante vengono riassunte il totale delle ore di aggiornamento attualmente previste per le figure citate.
11. E’ stato tolto ogni riferimento agli “Enti Bilaterali” dai seguenti provvedimenti:
- Accordo 21 dicembre 2011 n. 221/CSR relativo alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti;
- Accordo 21 dicembre 2011 n. 223/CSR relativo alla formazione del datore di lavoro RSPP;
- Accordo 22 febbraio 2012 n. 53/CSR relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Si evidenzia inoltre che nell’Allegato III, dell’Accordo in questione, sono state individuate le modalità di riconoscimento del credito formativo per i corsi di formazione e di aggiornamento in ottemperanza ai disposti degli artt. 32 comma 5-bis e 37 comma 14 bis del D.lgs 81/08, modifiche apportate al Testo Unico dalla legge n. 98/2013 di conversione del decreto legge n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare).
In particolare sono state introdotte alcune semplificazioni finalizzate ad evitare la sovrapposizione di attività formative, riconoscendo un credito per i corsi previsti dal D.Lgs 81/08 e dagli accordi Stato-Regioni, nei casi in cui i contenuti dei percorsi formativi e di aggiornamento risultano sovrapponibili, in tutto o in parte, a quelli già ricevuti.
Vengono definiti tre livelli di crediti:
- totale, ovvero il riconoscimento completo della formazione acquisita e pertanto l’intero esonero dalla frequenza del corso di formazione o aggiornamento previsto per il soggetto individuato
- parziale, dove viene riconosciuta solo una parte della formazione acquisita e pertanto dovrà essere integrata in numero di ore e di contenuti
- frequenza, in questo caso non è riconosciuto alcun credito e pertanto si dovrà adempiere totalmente alla formazione prevista.
Dalla lettura delle tabelle si evince, a titolo esemplificativo, che:
- un RSPP, formato con Modulo A e Modulo B3, per conseguire il titolo a svolgere il ruolo di CSP/CSE sarà esonerato dalla frequenza del Modulo giuridico di 28 ore e del modulo tecnico di 52 ore, mentre dovrà frequentare i restanti moduli, ovvero quello metodologico/organizzativo di 16 ore e la parte pratica di 24 ore
- un CSE, formato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/08, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di RSPP avrà un credito parziale che gli consente l’esonero dalla frequenza del Modulo A e del Modulo B3, invece dovrà frequentare il Modulo C.
Infine l’Allegato V, molto utile dal punto di vista operativo, riporta in tabelle riassuntive le modalità previste dalla vigente normativa per l’erogazione dei diversi corsi sulla sicurezza e dei relativi aggiornamenti. Si possono ottenere rapidamente, da una semplice lettura, per ciascun “soggetto dell’81”, le informazioni principali relative alla norma di riferimento, l’individuazione del soggetto che può erogare la formazione, requisiti dei docenti, valutazione degli apprendimenti, modalità di valutazione, possibilità di erogazione in elearning, periodicità dell’aggiornamento, ecc. Consultando, ad esempio, la colonna dei corsi erogabili in e-learning si evince che tale modalità non è prevista per la formazione degli addetti al primo soccorso e prevenzione incendi, stessa cosa per gli RLS, fatte salve diverse previsioni dei Contratti Nazionali di Lavoro.
"Io scelgo la sicurezza", n. 4/2016 (formato PDF).
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