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Interpello sullo svolgimento dei corsi e-learning per RSPP e ASPP

Interpello sullo svolgimento dei corsi e-learning per RSPP e ASPP
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

28/10/2016

La Commissione Interpelli risponde a un quesito del CNAPPC in merito alla possibilità di svolgere i corsi di formazione per RSPP e ASPP (modulo A, B e C) in modalità e-learning.

Interpello sullo svolgimento dei corsi e-learning per RSPP e ASPP

La Commissione Interpelli risponde a un quesito del CNAPPC in merito alla possibilità di svolgere i corsi di formazione per RSPP e ASPP (modulo A, B e C) in modalità e-learning.

 

Roma, 28 ott – Arrivano le prime risposte della Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, che fanno riferimento al nuovo “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

 

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Sul sito del Ministero del lavoro è stato infatti recentemente pubblicato l’Interpello n. 18/2016 del 25 ottobre 2016, in risposta a un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ( CNAPPC) in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza. 

Riprendiamo brevemente il quesito, come riproposto nella risposta della Commissione Interpelli.

 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha avanzato istanza di interpello per sapere se “sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza, anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”.

Al riguardo va premesso che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.

 

E veniamo ora alle brevi, ma chiare, considerazioni della Commissione che ribadisce il nuovo concetto chiave sull’utilizzo della modalità e-learning, ricordato anche nell’ intervista pubblicata oggi dal nostro giornale a Donato Lombardi: l’e-learning è possibile solo dove la norma espressamente prevede il ricorso a tale modalità.

 

Riprendiamo dunque le conclusioni dell’interpello.

 

La Commissione chiarisce che “l’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è stato abrogato dall’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016”.

E nel suddetto accordo “viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 18/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito di CNAPPC – Prot. n. 19862 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza.




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