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Indicazioni operative per la formazione


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Disponibile online il numero di marzo di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della Regione Piemonte sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dedicato alle indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Indicazioni operative per la formazione

di A. Palese (Regione Piemonte)

 

L’Accordo 128 (ASR 128/16), approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 7 luglio 2016, ha ridefinito i percorsi formativi per R-ASPP e introdotto una serie di disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

L’emanazione del nuovo Accordo, a ulteriore dimostrazione che l’attività amministrativa è un processo in continua evoluzione, che si evolve e si rinnova continuamente, ha reso necessaria la revisione e modifica delle Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro (d’ora in poi “Indicazioni operative”), approvate a maggio 2016 dalla Giunta Regionale.

 

Peraltro, il vecchio Accordo del 26 gennaio 2006, che definiva i percorsi formativi per RASPP prevedeva, in sede di prima applicazione, una fase di sperimentazione per testarne l’impianto formativo e, infine, adeguarlo alle esigenze dei percorsi formativi. Questa fase di sperimentazione è durata una decina di anni e si è conclusa con il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, ampiamente trattato nel numero di dicembre della newsletter (ISLS n. 4/2016).

 

Come ricordato nell’articolo di apertura, il Decreto 81/08 demanda la definizione dei contenuti dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza a degli accordi stato regioni, che costituiscono la disciplina normativa nazionale a cui tutte le regioni devono fare riferimento. Le regioni con propri atti recepiscono e danno attuazione a tali accordi, definendo le modalità per adempiere ai compiti esplicitamente posti a loro carico dagli accordi stessi.

 

E’ così che si è di nuovo messo in moto il complesso processo di produzione amministrativa che, per quanto riguarda la materia salute e sicurezza del lavoro, non può prescindere dal coinvolgimento delle parti sociali tramite il Comitato di Coordinamento Regionale di cui all’art. 7 del D.lgs. 81/08, che svolge funzioni di indirizzo e programmazione in materia, e in particolare della Commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori (d’ora in avanti Commissione Soggetti Formatori), che, nella nostra regione, opera come filiazione del Comitato di coordinamento.

 

Oltretutto, le modifiche introdotte dal nuovo Accordo comportavano una revisione sostanziale all’architettura portante della precedente edizione delle Indicazioni operative, approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 38-3255 del 9.05.2016 e non una semplice operazione di maquillage amministrativo.

 

Le nuove Indicazioni operative, delle quali si presentano le principali novità, sono state approvate dalla Regione Piemonte con DGR 17-4345 del 12 dicembre 2016 e pubblicate sul Supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2016.

 

Ovviamente, il nuovo documento non contiene solo delle novità ma anche delle conferme, in particolare, per quanto riguarda il campo di applicazione e le finalità, la composizione della Commissione soggetti formatori e il procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti inadempienti.

 

Lo scopo principale del documento rimane quello di fornire indicazioni utili alla progettazione, realizzazione, fruizione e al controllo dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro elencati nella Tabella 1.

 

La composizione della Commissione Soggetti Formatori viene confermata con i rappresentanti dei seguenti soggetti individuati dal Comitato regionale di coordinamento: Direzioni regionali Sanità e Coesione sociale, SPreSAL dell’ASL Torino 5 e dell’ASL di Novara, INAIL Piemonte, Direzione Vigili del Fuoco, CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Coldiretti, Confcooperative e Confapi.

 

In caso di inadempienze da parte dei soggetti formatori sono confermati i procedimenti “sanzionatori” che, in proporzione alla gravità della violazione commessa, prevedono una nota di richiamo per inadempienze lievi, quali la mancata comunicazione di inizio corso o del verbale finale, o la cancellazione dagli elenchi in caso di inadempienze gravi, quali la falsificazione di attestati, registri o verbali dei corsi di formazione.

 

Tra le novità introdotte, la revisione delle Indicazioni operative è stata un’occasione per inserire l’elenco dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi di formazione per coordinatori per la progettazione (CSP) e coordinatori per l’esecuzione dei lavori ( CSE), abrogando le vecchie delibere che definivano i programmi formativi e di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri (DGR 79-16746 del 17/02/97 e DGR 924368 del 15/04/98), ormai obsolete in quanto ancora emanate in attuazione del Dlgs 494/96, abrogato dal D.lgs. 81/08.

 

Le principali modifiche riguardano ovviamente l’adeguamento delle Indicazioni operative alle nuove disposizioni alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro entrate in vigore con l’Accordo 128/16.

 

Tabella 1 - Elenco dei corsi di formazione

 

Ma vediamo, in sintesi, le principali novità. E’ stata inserita la nuova definizione di Organismo paritetico (nota al punto 2, lettera l ASR 128/16), che deve essere un ente costituito da associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quale sede privilegiata per la programmazione delle attività formative. Sono stati invece eliminati tutti i riferimenti agli enti bilaterali che non sono più individuati come soggetti formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma come soggetti qualificati ad occuparsi di aspetti legati alla contrattazione tra le parti sociali. Tale distinzione mette fine all’equivoco introdotto da una circolare ministeriale, che aveva attribuito ai due enti le stesse competenze in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, generando molta confusione tra gli operatori del settore.

 

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori ex art. 37 del D.lgs. 81/08, per la quale, come in passato, è necessario chiedere la collaborazione agli organismi paritetici, sono state aggiornate le indicazioni sul ricorso alla modalità e-learning che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II dell’ASR 128/16, è sempre ammesso per la formazione generale e per l’aggiornamento.

 

Altre novità riguardano i corsi di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale (R-ASPP), a partire dal paragrafo relativo al quadro normativo, dove sono stati eliminati i riferimenti ai vecchi Accordi del 2006. Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti formatori, non sono più richiesti i due anni di esperienza in materia di salute e sicurezza del lavoro per i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento della Regione Piemonte. Le agenzie formative accreditate possono, pertanto, chiedere di essere inserite negli elenchi regionali dei soggetti formatori per R-ASPP semplicemente compilando e presentando il modello di domanda presente nel sito web della Regione Piemonte tramite posta elettronica certificata. Le strutture formative di diretta emanazione delle parti sociali, già inserite negli elenchi dei soggetti formatori, per poter erogare la formazione per R-ASPP devono essere accreditate nel sistema della formazione professionale della Regione Piemonte. In questo modo, viene dato un riconoscimento ai procedimenti di accreditamento per l’erogazione della formazione professionale istituiti dalle regioni, che diventano, almeno per le agenzie formative, una sorta di prerequisito per erogare la formazione per R-ASPP. Le comunicazioni di inizio corso e dei verbali finali, da inviare - solo per i corsi di formazione e non per gli aggiornamenti -   all’indirizzo mail dedicato corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it, sono state semplificate con i dati effettivamente utili all’attività di verifica e controllo. I requisiti dei docenti sono stati aggiornati secondo le previsioni del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, che indica i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. Tale previsione, peraltro, si estende a tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali siano previsti requisiti specifici (ad es.: attrezzature, ponteggi e funi). Sono state inserite le nuove indicazioni relative alle attività formative di aggiornamento per R-ASPP, per le quali non è necessario inviare la comunicazione di inizio attività alla Regione Piemonte, compresa la previsione relativa alla possibilità di effettuare l’aggiornamento partecipando a convegni e seminari, ma per un numero di ore che non può essere superiore al 50 % del totale delle ore previste.

 

Anche per i corsi di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (DL-RSPP), le agenzie formative accreditate secondo il modello di accreditamento della Regione Piemonte non devono più dimostrare il possesso dell’esperienza formativa pregressa. Per i soggetti di diretta emanazione delle parti sociali, invece, non è previsto l’obbligo dell’accreditamento per erogare la formazione dei DL- RSPP. Si tratta, in effetti, di un’incongruenza dell’Accordo 128/16 (dal quale, peraltro, le indicazioni regionali non possono derogare): sarebbe stato più corretto allineare i requisiti dei soggetti formatori di diretta emanazione, prevedendo l’obbligo dell’accreditamento regionale per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro e non solo per i corsi per R-ASPP.

 

Per i corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi (corso Ponteggi) e per lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (corso Funi) sono stati separati in due elenchi i soggetti formatori, per maggiore chiarezza ma anche perché i soggetti formatori sono in parte diversi.  Anche in questo caso non sono previsti ulteriori requisiti per i soggetti formatori accreditati secondo il modello di accreditamento della Regione Piemonte. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere inserite negli elenchi dei soggetti formatori dei corsi Ponteggi e Funi devono dimostrare di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile. Gli organismi paritetici, come definiti all’art. 2 comma ee) del D.lgs. 81/08, istituiti nel settore dell’edilizia, anch’essi indicati fra i soggetti formatori nell’allegato XXI dello stesso decreto, sono inseriti nell’elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile. Per le strutture di diretta emanazione delle parti sociali e degli organismi paritetici non è richiesto l’accreditamento regionale per erogare i corsi Ponteggi e Funi. Sono state inserite, inoltre, delle indicazioni utili sui corsi di aggiornamento per i quali non sono previste comunicazioni alla Regione Piemonte.

 

Per i corsi di abilitazione per operatori incaricati dell’uso delle attrezzature in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/08 è stato inserito nel documento l’elenco dei

soggetti formatori, tra i quali non compaiono più gli enti bilaterali ma solo gli organismi paritetici, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione. Le comunicazioni di inizio corso e dei verbali finali, da inviare solo per i corsi di formazione e non per gli aggiornamenti, sono state semplificate.   Infine, nelle nuove Indicazioni operative sono state inserite le modalità per l’erogazione dei corsi di formazione per coordinatori per la progettazione (CSP) e coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSE) e per l’inserimento negli elenchi regionali dei soggetti formatori. I soggetti formatori, in base all'art. 98 del D.lgs. 81/08 comma 2, sono i seguenti: regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale; INAIL; Istituto italiano di medicina sociale, ordini o collegi professionali, università, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.  Le agenzie formative accreditate, che non sono individuate come soggetti formatori, per erogare i corsi CSP/CSE devono chiedere un riconoscimento alla Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere inserite negli elenchi regionali, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, dimostrando di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile. Infine, per i corsi di formazione (non per gli aggiornamenti) è previsto l’invio alla Regione Piemonte della comunicazione di inizio corso e del verbale finale.

 

 

"Io scelgo la sicurezza", n. 1/2017(formato PDF, 1 MB).



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