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Imparare dagli errori: i giovani e la carenza di formazione

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

11/11/2008

Dall’archivio Ispesl Infor.mo. abbiamo preso alcuni esempi di incidenti accaduti a giovani lavoratori. Attrezzature di lavoro non sicure, ma specialmente formazione carente o inadeguata.

Imparare dagli errori: i giovani e la carenza di formazione

Dall’archivio Ispesl Infor.mo. abbiamo preso alcuni esempi di incidenti accaduti a giovani lavoratori. Attrezzature di lavoro non sicure, ma specialmente formazione carente o inadeguata.

Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----






Come già raccontato su PuntoSicuro si è appena svolta nei giorni scorsi la “Settimana Europea dei Giovani”, un’iniziativa che intende celebrare il 20° anniversario dei programmi europei per i giovani.

In relazione ai dati diffusi sulla probabilità di infortunio sul lavoro nei giovani, abbiamo dunque deciso di dedicare questa puntata della rubrica “Imparare dagli errori” all’analisi di alcuni incidenti occorsi a questa categoria di lavoratori.
 

Nel primo caso l'infortunato è un minorenne impegnato in attività di carpenteria metallica.

Assunto come operaio aveva avuto l’incarico di tagliare un tubo di ferro utilizzando una troncatrice.

L’incarico era stato dato “dopo avere ricevuto una sommaria informazione da un collega di lavoro anziano, al quale era stato affidato il compito di istruire il neo assunto dalla direzione aziendale”.

Dopo avere eseguito il taglio il giovane mentre con la mano destra “teneva abbassata la testa della troncatrice con la lama in movimento e con la mano sinistra tentava di rimuovere il pezzo di tubo tagliato”, veniva a contatto con la lama in movimento della macchina.

“La lama della troncatrice presentava la zona di taglio scoperta nella parte eccedente la zona di lavoro a causa della mancata efficienza del carter di protezione mobile”.

 

È evidente che tra i fattori determinanti dell’incidente ci sia la presenza di una macchina troncatrice per ferro priva di carter di protezione sulla lama.

Si ricorda che nel Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il comma 4 dell’articolo 71 - in relazione agli obblighi del datore di lavoro in merito all’uso delle attrezzature di lavoro (Capo I, Titolo III) – recita che “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

 - installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.

 

Ma l’incidente è avvenuto perché il giovane ha avvicinato la mano sinistra alla lama in movimento della troncatrice per rimuovere un pezzo appena tagliato.

In questo caso siamo in presenza di una probabile mancanza di formazione sull’uso della macchina, mancanza aggravata dall’età che avrebbe dovuto probabilmente suggerire un maggiore controllo da parte di un supervisore o una destinazione ad attività meno rischiose. Almeno secondo quanto indicato nella legge del 17 ottobre 1967, n. 977, con le successive modifiche apportate, ad esempio, dal D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 262.

 

Nel secondo caso passiamo al primo giorno di lavoro di un giovane operaio.

L'infortunato “stava coadiuvando un collega nella realizzazione di un tubo di grosse dimensioni a partire da un foglio di lamiera facendolo passare attraverso i rulli di una calandra”, una macchina dotata di cilindri rotanti e utilizzata per comprimere diversi materiali.

Il giovane mentre con la mano destra accompagnava il foglio verso l'entrata del rullo della calandra, con la sinistra lo teneva incurvato dopo il passaggio sotto il rullo.

“All'improvviso l'infortunato avvertiva un fortissimo dolore alla mano destra finita tra i rulli” e “immediatamente il collega attuava l'inversione dei rulli liberando la mano”.

 

Anche in questo caso i successivi rilevamenti hanno messo in luce due elementi che ci riportano a quanto già detto in relazione all’incidente precedente.

Da un lato è stata rilevata la “non conformità della calandra alla normativa vigente dato che erano smontate le protezioni”.

In questo caso tuttavia le protezioni “non avrebbero impedito alla mano di finire tra i rulli”.

Il fattore determinante è proprio la mancanza di formazione dell'infortunato.

Il giovane operaio “non aveva mai visto prima una calandra prima di quel giorno e non ne conosceva il funzionamento, né la pericolosità”.

 

Ricordiamo a questo proposito le indicazioni dell’Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro (OSHA) che, in relazione alla vulnerabilità dei giovani agli incidenti sul lavoro, ha pubblicato alcuni documenti che contengono consigli e misure di prevenzione che si possono mettere in atto per proteggerne la salute.

Ad esempio l’OSHA ricorda che, per legge, “i datori di lavoro hanno l'obbligo di proteggere i giovani lavoratori, svolgendo valutazioni dei rischi e fornendo ai giovani dipendenti la formazione e la supervisione di cui hanno bisogno”.

Questi hanno inoltre il diritto di lavorare in modo sicuro e sano, di fare domande se qualcosa non è chiaro e di rifiutarsi di svolgere eventuali attività pericolose.

L’OSHA insiste infine sulla necessità che un giovane lavoratore aspetti di essere adeguatamente istruito prima di incominciare a svolgere una qualsiasi attività.

A questo proposito ricordiamo che in Italia il nuovo contratto nazionale degli edili prevede  dal 1° gennaio 2009 sedici ore di formazione obbligatoria per i lavoratori che entrano nei cantieri per la prima volta.

 

Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la scheda dei casi 938 e 2084.

 
Tiziano Menduto


 
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