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Il D.Lgs. 151/2015 e le modifiche in materia di attrezzature di lavoro
Roma, 12 Nov – Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha modificato in più punti il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008).
Modifiche di vario genere e entità nate con l’obiettivo, in realtà, non solo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti, ma anche di attuare piccole correzioni e di colmare alcune lacune del Testo Unico.
Una delle modifiche, di cui si è invero parlato molto poco, è la variazione di una definizione contenuta nel Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 81/2008.
Tuttavia “le parole del legislatore cancellano intere biblioteche” – una frase detta ai nostri microfoni da Paolo Pascucci, professore di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo” – e dunque anche una piccola variazione in una definizione può avere grandi conseguenze.
Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015, all’articolo 20, in merito a questa “piccola” variazione:
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) l) all'articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»; (...) |
Praticamente viene modificato l’articolo 69 del Testo Unico che riproponiamo nella nuova versione, evidenziando in grassetto la modifica:
Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. |
Quali i motivi di questa variazione?
Questo quanto contenuto nella relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015 in merito alla modifica dell’articolo 69: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall’interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri”.
E questa variazione quali conseguenze può avere?
Ad esempio palesa la necessità diformazione anche dei datori di lavoro, e non solo dei lavoratori, in relazione all’uso di attrezzature soggette a specifica abilitazione, con riferimento a quanto richiesto dall’articolo 73 del Testo Unico e quanto indicato nell’ Accordo del 22 febbraio 2012. L’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Se dunque con operatore si intende espressamente anche il datore di lavoro, è chiaro – con le modifiche del D.Lgs. 151/2015 - che al datore di lavoro che utilizzi, ad esempio, un carrello elevatore semovente o una piattaforma di lavoro mobile elevabile, necessiti la “specifica abilitazione”.
Concludiamo la presentazione di questa modifica del D.Lgs. 81/2008 – su cui ritorneremo con futuri approfondimenti e analisi - riportando, a titolo riepilogativo, l’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali l’Accordo richiede la “specifica abilitazione degli operatori”:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra ( escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
- Pompe per calcestruzzo.
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano -Accordo del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
RTM
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Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 12/11/2015 (11:39:57) |
Questione interessante e mai risolta. Datore di lavoro - titolare di una posizione di garanzia nei confronti di terzi, e su questo non ci sono dubbi. Ma nel momento in cui lavora è ancora definibile come DL o rientra in una delle altre categorie a tutela piena (soci di società) o limitata ( soggetti indicati all'art 21)previste dall'81? Io credo sia così per due motivi: - sarebbe l'unico soggetto lavorativo non soggetto ad obblighi nel nostro sistema preventivo - dare una significato alla previsione dell'art. 21 che, pur essendo scritto male, parla, oltre che di lavoratori autonomi, anche di " artigiani e piccoli commercianti". Non mi pare che la modifica normativa, purtroppo, contribuisca a chiarire la questione anzi.La citazione del DL solo nel contesto delle attrezzature potrebbe essere letta come eccezione a una regola generale di non assoggettabilità ad obblighi. Credo che qualcuno, (forse il dr. Guariniello) abbia già affrontato questa problematica in passato. |
Rispondi Autore: Samuel De Fazio - likes: 0 | 12/11/2015 (13:22:18) |
Rispondo al sig. Timillero. Secondo me il problema non si pone e non si è mai posto. Le definizioni del Dlgs 81/08 sono chiare e inequivocabili (talvolta tediose da leggere in quel linguaggio burocratico). In particolare, quelle di "datore di lavoro" e di "lavoratore" non sono incompatibili tra di loro. Insomma: chi organizza il lavoro e chi lo esegue, possono essere la medesima persona, che sarà, pertanto, sia il datore di lavoro, che il lavoratore. |
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0 | 12/11/2015 (13:50:20) |
Ma stiamo scherzando? Il datore di lavoro se presta la propria attività diventa lavoratore? E questo lo dice il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nelle sue definizioni? A quando la guardia e il ladro sono la stessa cosa? E il giorno e la notte? La definizione di datore di lavoro e di lavoratore non solo sono diverse e incompatibili secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ma lo sono anche da un punto di vista civilistico. E ben ha fatto, una volta tanto, il legislatore ad intervenire per specificare e correggere un'assurdità come quella che non prevedeva l'obbligo di addestramento/abilitazione anche per il datore di lavoro che utilizza certe attrezzature di lavoro. Quando la smetteremo di creare ancor più confusione di quella che già regna in questa materia??? |
Rispondi Autore: Samuel De Fazio - likes: 0 | 12/11/2015 (14:15:40) |
E' chiaro che non sono più capace a leggere in italiano. Ma per me c'è scritto quello, salvo che il sig. Angelini non mi fornisca prova di quanto sostiene così veementemente. Citando il Dlgs 81/08, art. 2, co. 1, lett. a) e b), che reca le disposizioni nel contesto del decreto legislativo: "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;((...)); il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; ((6)) b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Non mi pare si faccia accenno all'incompatibilità. Se in un impresa l'imprenditore ci mette il capitale, decide l'assetto organizzativo e lavora direttamente, questi è sia datore di lavoro che lavoratore. |
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0 | 12/11/2015 (17:53:31) |
"Se in un impresa l'imprenditore ci mette il capitale, decide l'assetto organizzativo e lavora direttamente, questi è sia datore di lavoro che lavoratore". Sinceramente, spero per lei che non faccia di mestiere il consulente della sicurezza/rspp o il consulente del lavoro. Secondo me dovrebbe andarsi a studiare i fondamenti del diritto civile e tutta la normativa di sicurezza sul lavoro. Ad ogni buon conto la lascio cuocere nel suo brodo di convinzioni e spero che qualcuno più qualificato di me (tipo gli illustri consulenti di puntosicuro) vogliano spiegare al signore in questione come stanno le cose. Sinceramente non mi va di provare a ri-spiegare a chi fa copia e incolla di un intero articolo di legge tirando in ballo anche le p.a. che hanno una definizione leggermente differente di datore di lavoro (e che quindi non c'azzeccano nulla come direbbe qualcuno) per poi, al termine della sua trattazione enciclopedica concludere: non si fa menzione dell'incompatibilità, sfuggendo al signore in questione che l'incompatibilità è di fatto e di diritto in base alle diverse definizioni di datore di lavoro e lavoratore, diversi ruoli, diversi obblighi, ecc. Altrimenti seguendo il suo fine pensiero il datore di lavoro che presta la propria opera nella propria azienda ha anche l'obbligo di autofornirsi di dpi (obbligo del datore di lavoro) se no viene sanzionato con le sanzioni previste per il datore di lavoro, ma allo stesso tempo ha anche l'obbligo di utilizzarli (obbligo del lavoratore) se no viene sanzionato con le sanzioni previste per il lavoratore, ha l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria (obbligo che non ha nemmeno il lavoratore autonomo che ne ha solo facoltà) se non viene sanzionato per omessa sorveglianza sanitaria (sanzione prevista in capo al datore di lavoro) ... devo andare avanti? Lo ripeto: ma per favore!!! Altro che le devo fornire prova di ciò che sostengo così veementemente. |
Rispondi Autore: Samuel De Fazio - likes: 0 | 12/11/2015 (18:48:15) |
Esattamente. Un datore di lavoro, in quanto persona, non ha forse diritto di lavorare in sicurezza? Soprattutto se lavora a contatto con i suoi sottoposti. Il Decreto non mira a sanzionare, ma a PREVENIRE danni alle persone (inclusi i terzi che non c'entrano nulla con l'azienda). Ho fatto copia-incolla solo per praticità. Ma almeno ho citato la fonte normativa nel complesso. Lei, si limita a chiacchierare veementemente. L'unica incompatibilità che mi risulta acclarata è quella del datore di lavoro e RLS, poiché è chiaro che ci sia un conflitto di interessi. Le altre posizioni di garanzia non sono incompatibili tra di loro: vedasi il caso di un medico che apre il suo studio di medicina del lavoro, che assume dipendenti per le funzioni di segreteria e che può ricoprire i ruoli di datore di lavoro, RSPP e medico competente. Ripeto, qui non si tratta di questioni civilistiche, che nemmeno danno quelle definizioni, ma le presumono appurate e mutuate dal linguaggio corrente. Le definizioni ci sono per rendere chiaro un dato concetto in un dato contesto. Resti della sua opinione, io resto della mia, fino a che non mi dimostra che sbaglio, documentandomi l'errore. Fino a quel momento, eviti il sarcasmo, e moderi le parole mantenendo la discussione su un tono civile. |
Rispondi Autore: Gianluca angelini - likes: 0 | 13/11/2015 (06:52:10) |
Uso il sarcasmo fino a quando lei scriverà castronerie come quelle che scrive pericolose in quanto fuorvianti. Il tono delle mie parole che non sono certo offensive lo decido io lei pensi a studiarsi le normative invece di fare copia e incolla. Attenti datori di lavoro di tutta italia da oggi se lavorate nelle vostre aziende siete lavoratori e vi si applica l'art. 20 la sorveglianza sanitaria ... ah potete anche eleggere un vostro rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ... tanto siete datori di lavoro/lavoratori ... ah potete anche farvi eleggere come rls dai vostri lavoratori |
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0 | 13/11/2015 (11:08:49) |
Torno sull'argomento anch'io per tentare di portare un contributo. Non credo si pongano problemi di compatibilità/incompatibilità. Forse, più semplicimente, basta immaginare un soggetto con due giacche: - quando indossa quella di DL è titolare di una fondamentale posizione di garanzia che lo obbliga a creare sicurezza per altri - quando indossa quella del lavoratore ha obblighi nei confronti di se stesso, limitatamente a quanto previsto per un lavoratore autonomo. Ovviamente può indossare contemporaneamente più giacche, come ad esempio avviene per i soci/lavoratori di società, contemporaneamente DL e lavoratori. Ecco perchè dicevo che sarebbe importante un interello che chiarisca che qualifica attribuire al DL quando indossa la giacca del lavoratore. La questione è di grande importanza,in quanto coinvolge un grandissimo numero di soggetti. Perchè PUNTO SICURO non la approfondisce in qualche modo? |
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0 | 16/11/2015 (10:28:23) |
Ma, mi pare abbastanza chiaro che il Datore di Lavoro che impiega un'attrezzatura per la quale vige l'obbligo di addestramento, non per questo, debba AUTOMATICAMENTE essere assimilato al 'lavoratore'. Infatti la questione riguarda la definizione di 'operatore', che non è la definizione di 'lavoratore'. Ed ancora, mi pare ovvio che il Datore di Lavoro 'svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro' (lui stesso medesimo), ma, per questo, possiamo assimilare il Datore di lavoro ad un lavoratore? No, perché sennò verrebbe meno la figura del Datore di Lavoro e dovremmo solo più considerare 'lavoratori', con tutte le anomalie interpretative conseguenti. Falso problema anche questo, come i near miss... Saluti a tutti. |
Rispondi Autore: LUCA RAVANELLI - likes: 0 | 17/11/2015 (15:48:34) |
Preso atto della modifica alla definizione di operatore devo confessare la mia perplessità nell’assumere posizioni così nette come quelle emerse dai commenti all’articolo di approfondimento di Punto Sicuro. In attesa di ulteriori pareri da parte di giuristi e di enti di controllo (in quanto chiamati proprio a vigilare sull'applicazione di tale articolo modificato) manifesto e spero di illustrare in modo chiaro i miei dubbi in proposito: la definizione di "operatore" che è stata modificata dal DLgs 151/2015 in realtà non viene più ripresa nel seguito del capo I del Titolo III (nel testo si parla solo di “lavoratore”). Ho inoltre considerato sempre poco chiara la presenza del termine di “operatore” nelle definizioni del Titolo III Capo I del DLgs 81/08 (dove a mio avviso dovrebbe comparire solo quella di “lavoratore”) in quanto notoriamente legata al testo della c.d. Direttiva Macchine e decreti attuativi ove si definiscono i R.E.S. che il costruttore deve rispettare per costruire una macchina sicura per QUALSIASI operatore (persona che utilizza la macchina). La recente modifica della definizione di “operatore” del TU apportata dal DLgs 151/2015 mi è in prima battuta sembrata solo un allineamento alla definizione del DLgs 17/2010 (dove appunto si parla di un QUALSIASI UTILIZZATORE) senza cioè comportare tutte le ripercussioni da altri ritenute automatiche circa l’estensione degli obblighi previsti dal Titolo III Capo I anche al DL. Se il legislatore avesse avuto tale intenzione perché non allora non è stata introdotta una modifica testuale chiara e inequivocabile es “le misure di sicurezza previste nel presente Capo a tutela dei lavoratori sono da intendersi obbligatorie anche per il datore di lavoro qualora utilizzatore di macchine”. Dando per scontata la correttezza dell’interpretazione proposta dai più circa l’intenzione del legislatore di estendere al DL le misure di tutela previste per i lavoratori dal Capo I del Titolo III, allora perché si parla nei vari commenti solo della formazione/addestramento legata alle attrezzature coperte dall’Accordo Stato Regioni e non dell'obbligo in generale di informazione-formazione ex art. 73 per tutte le attrezzature?? Perché non si cita il sanzionamento per una macchina non sicura (es. tornio) anche se utilizzata esclusivamente dal DL? E ancora, non è anomalo che il legislatore abbia voluto estendere al DL le misure di tutela previste per i lavoratori solo in ambito di rischio-macchine e non per tutti gli altri rischi (chimico, cancerogeno, caduta dall'alto ecc.)??? Ecco perché prima di trarre delle conclusioni operative certe ho bisogno di ulteriori chiarimenti (meglio se derivanti da interpelli) e soprattutto attendo interpretazioni in proposito da parte degli enti di controllo a livello nazionale, regionale e locale. Se qualcuno avesse a disposizione qualche elemento in grado di aiutarmi a far chiarezza gliene sarei immensamente grato. |
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0 | 17/11/2015 (16:51:51) |
Dare per scontata la correttezza dell’interpretazione proposta dai più, circa l’intenzione del legislatore di estendere al DL le misure di tutela previste per i lavoratori dal Capo I del Titolo III, mi pare che non sia sostenibile: il medesimo soggetto destinatario di obblighi verso se stesso, sanzionato come lavoratore, come datore di lavoro, magari anche come progettista ed installatore. Mah: non mi pare che un soggetto di garanzia possa essere garante di se stesso, nel senso che qualcuno mi dovrebbe spiegare come dovrebbe/potrebbe esercitare il potere impositivo e quello impeditivo (soprattutto quest'ultimo...) |