Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I requisiti dei docenti sulla sicurezza: le novità dell’Accordo 2025

I requisiti dei docenti sulla sicurezza: le novità dell’Accordo 2025
Alice Gugliotta

Autore: Alice Gugliotta

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

04/02/2026

Chi può svolgere attività di docenza nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro? Scopriamo cosa prevede la normativa e le novità introdotto dall’Accordo Stato-Regioni 2025.

I requisiti dei docenti sulla sicurezza: le novità dell’Accordo 2025

Chi può svolgere attività di docenza nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro? Scopriamo cosa prevede la normativa e le novità introdotto dall’Accordo Stato-Regioni 2025.

Per garantire la qualità e la validità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 definisce requisiti precisi per i docenti, differenziandoli in base alla tipologia di corso e ai contenuti formativi erogati. La scelta del docente diventa quindi un elemento centrale per la conformità dei percorsi formativi.


Il requisito di base: docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013

Per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025 conferma come requisito imprescindibile che il docente sia qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, che disciplina i criteri per la qualificazione dei formatori in materia di sicurezza.

Il Decreto individua un pre-requisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e sei criteri alternativi di qualificazione.


Si considera qualificato il docente-formatore che possieda sia il pre-requisito sia uno dei criteri sottoelencati:

Primo criterio:

Almeno 90 ore di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate negli ultimi 3 anni.

Secondo criterio:

Laurea coerente con le materie della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

  • percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore;
  • precedente esperienza di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, come docente in materia di sicurezza sul lavoro;
  • precedente esperienza di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, come docente in qualunque materia;
  • corso formativo in qualunque materia in affiancamento a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Terzo criterio:

Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza e almeno una delle specifiche previste dal Secondo criterio.

Quarto criterio:

Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata minima di 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza e ad almeno una delle quattro specifiche previste dal Secondo criterio.

Quinto criterio:

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.

Sesto criterio:

Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi come ASPP (con limitazione al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.


Quali corsi può erogare un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013?

La qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 è condizione sufficiente per l’erogazione dei corsi rivolti a:

  • Datore di Lavoro
  • Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • RSPP e ASPP
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)

Per altre tipologie di corsi, invece, il nuovo Accordo 2025 richiede requisiti aggiuntivi, legati alla specificità dei contenuti e alla necessità di un’esperienza pratica diretta. Scopriamoli insieme.

Pubblicità


Requisiti aggiuntivi per corsi con contenuti specialistici

Spazi confinati

Per i corsi relativi agli spazi confinati, oltre alla qualificazione ai sensi del D.I. 06/03/2013, sono previsti requisiti distinti in base ai moduli formativi:

  • Modulo giuridico-tecnico
    È richiesta un’esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni.
  • Modulo pratico
    È necessaria un’esperienza professionale pratica di almeno 3 anni nel settore di riferimento.

Attrezzature di lavoro

Per i corsi di formazione dedicati all’uso delle attrezzature di lavoro, sono previsti requisiti specifici che tengono conto della distinzione tra contenuti teorici e attività pratiche.

Anche in questo caso, il requisito di base è la qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013, alla quale si aggiungono ulteriori competenze:

  • Modulo teorico-tecnico
    È richiesta una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso.
  • Modulo pratico
    È necessaria un’esperienza professionale pratica di almeno 3 anni nelle tecniche di utilizzo dell’attrezzatura.

Questa impostazione mira a garantire che la parte pratica della formazione sia svolta da docenti con un’esperienza diretta e consolidata nell’uso delle attrezzature, elemento fondamentale per l’efficacia dell’addestramento.


Il datore di lavoro come docente: quando è ammesso

L’Accordo riconosce poi, per alcune tipologie di corsi, la possibilità che sia il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione a svolgere l’attività di docenza. Si tratta dei corsi di formazione rivolti ai lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda.


Alice Gugliotta


Fonte: eLearningNews


Creative Commons License Licenza Creative Commons

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Federica Mar immagine like - likes: 0
04/02/2026 (09:52:22)
Buongiorno un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 può anche erogare corsi ai lavoratori (generale e specifica), preposti e dirigenti giusto? indicando come soggetto organizzatore il datore di lavoro
Rispondi Autore: Claudio immagine like - likes: 0
04/02/2026 (09:55:07)
Quali corsi può erogare un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013?

Con riferimento a questo capitolo mi pare se non erro che non sia indicato che chi ha questa qualifica può erogare anche corsi per Lavoratori , Preposti , Dirigenti che invece pare solo prerogativa del Datore di Lavoro che svolge direttamente l'incarico anche di Rspp.

Sarebbe peraltro molto utile un approfondimento circa l'aggiornamento previsto per il docente formazione con particolare riferimento al requisito di ottenere ( nelle modalità previste dalla normativa tra cui in particolare con la partecipazione a corsi o convegni ) 24 ore nel triennio per le tre aree tematiche. ; risulta infatti a mio parere è ingiustificato un monte ore molto oneroso per chi non fa solo docenza . ( addirittura P es un Rspp che fa l'aggiornamento delle 40 ore , dovrebbe integrare ulteriori corsi per raggiungere il monte ore previsto 72 totali nel triennio per le tre aree tematiche ). Per questo motivo, molti docenti che non svolgono continuamente questa attività , alla fine del triennio ( ancorché soluzione non vista di buon occhio ma non direttamente vietata) rifanno il corso da docente formatore da capo di 24 ore

Ringrazio per il riscontro e l'attenzione
Rispondi Autore: FILIPPO FINOCCHIARO immagine like - likes: 0
04/02/2026 (11:06:17)
Buongiorno, ritengo che un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 può anche erogare corsi ai lavoratori (generale e specifica), preposti, RLS e dirigenti giusto? indicando come soggetto organizzatore il datore di lavoro, ma ritengo inoltre che anche i corsi per i lavoratori che svolgono lavori in altezza possano essere svolti da tali docenti, così come i corsi per lavoratori in luoghi confinati, purchè siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti. giusto?
Rispondi Autore: Federica Mar immagine like - likes: 0
04/02/2026 (11:45:45)
per Claudio. l'aggiornamento RSPP vale anche come aggiornamento formatore e aggiornamento CSE e viceversa. Pertanto se fai il docente e sei anche un RSPP, con il corso di aggiornamento RSPP aggiorni anche quello da formatore.
Autore: Maurizio Rizzo
07/02/2026 (06:18:01)
Dove è scritto che con le 40 ore di aggiornanento per Rspp aggiorni anche la qualifica di formatore? Quale area aggiorni?
Rispondi Autore: Francesco immagine like - likes: 0
04/02/2026 (23:33:12)
Dal testo dei commenti e, ahimè, anche dal testo dell'articolo stesso, si evince che c'è anche troppa confusione e incertezza. A questo punto mi chiedo: non sarebbero opportune delle linee guida, come in passato sono uscite per gli accordi precedenti?
Rispondi Autore: Dario immagine like - likes: 0
05/02/2026 (08:16:14)
Trovare un docente per la parte pratica delle attrezzature di lavoro sarà molto difficile: se non ho capito male deve essere un lavoratore che ha fatto il corso da formatore?
Rispondi Autore: fausto pane immagine like - likes: 0
05/02/2026 (14:35:02)
Buongiorni.
Ma l'accreditamento regionale, sparito?
Grazie.
Fausto Pane
Rispondi Autore: Federica Mar immagine like - likes: 0
09/02/2026 (10:42:41)
accordo stato regioni 2025 PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per
formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e
successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa
Questa regola era gia presente nell'accorso 2016 en nel 2021 e non è stata modificata
Rispondi Autore: Francesca immagine like - likes: 0
10/02/2026 (11:52:28)
Esattamente, l'aggiornamento RSPP vale come aggiornamento formatore, ma in quale area? Normativa?.
L'RSPP formatore può erogare formazione ai dipendenti della propria azienda dove il DL funge da "ente formatore". Oltre alla Formazione Generale/specifica/preposto può erogare anche formazione tecnica (es. CEI 11-27, atex, lavori in quota) in caso abbia frequentato a sua volta formazione in quell'ambito?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Safety Barcamp 2025: nuovi workshop per una formazione innovativa

Safety Barcamp 2025: la rivoluzione della formazione partecipativa

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

L’evoluzione digitale, la formazione continua e le nuove competenze


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

06MAG

Il riscaldamento in Europa accelera oltre la tendenza globale

05MAG

Il legame tra l'esposizione ai pesticidi e il cancro

29APR

Decreto lavoro: il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
06/05/2026: Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 - Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale
06/05/2026: Corte di Cassazione - Sentenza n. 9074 del 5 marzo 2021 - Sulla chiarezza dei contenuti dell’incarico al coordinatore da parte del committente.
05/05/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Enhancing worker health and safety through ai-driven systems: implications of the artificial intelligence act– Discussion Paper - edizione 2026
05/05/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 44557 del 23 novembre 2022 - Cedimento della struttura in cartongesso e caduta nel vuoto. Responsabilità del committente per omessa nomina del coordinatore per la sicurezza
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio vibrazioni e i cofattori di rischio


RLS

Compiti e attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Donne migranti e rischi psicosociali nel lavoro domestico e di cura


RISCHIO PSICOSOCIALE E STRESS

Workaholism e salute psicofisica: cause e interventi in azienda


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità