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I quesiti sul decreto 81/08: il corso di aggiornamento per coordinatori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

30/10/2008

Chiarimenti circa l’obbligo di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione previsto dal Decreto legislativo 81/08. Modalità di svolgimento e decorrenza di tale obbligo. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81/08: il corso di aggiornamento per coordinatori

Chiarimenti circa l’obbligo di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione previsto dal Decreto legislativo 81/08. Modalità di svolgimento e decorrenza di tale obbligo. A cura di G. Porreca.

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Sull’obbligo di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione previsto dal Decreto legislativo 81/08. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Quesito
L'allegato XIV del nuovo T. U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha introdotto l’obbligo di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili con cadenza quinquennale e della durata complessiva di 40 ore. Quale è la decorrenza di tale obbligo di aggiornamento e quali sono le modalità di svolgimento dell'attività formativa? Un unico corso di 40 ore o 8 ore annuali?
 
Risposta
Il legislatore, nel fissare con l’allegato XIV al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nonché per gli stessi di un aggiornamento ha precisato solo la cadenza quinquennale e la durata per un numero complessivo di 40 ma non ha fornito altre indicazioni né in merito al contenuto né sulle modalità di svolgimento dei corsi medesimi né tanto meno ha individuato l’organismo deputato a fornire degli indirizzi e delle istruzioni in merito.
Una cosa analoga si era già verificata con il D. Lgs. 23/6/2003 n. 195 relativo alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti (ASPP) ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) anche se in quella circostanza con l’art. 8-bis comma 5 il legislatore ebbe ad indicare nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’organismo che avrebbe dovuto dare degli indirizzi più precisi in merito alle modalità ed ai contenuti dei corsi di aggiornamento stabiliti dallo stesso D. Lgs. n. 195/2003 e destinati a tali figure professionali.
 
In tale circostanza si ricorderà che la Conferenza Stato-Regioni con molto ritardo, se si pensa che il legislatore aveva imposto a tali figure di completare il loro percorso formativo entro il 13/8/2004, ha emanato due Accordi sull’argomento uno del 26/1/2006 ed uno del 5/10/2006 con i quali venivano regolamentati sia i corsi di formazione che quelli di aggiornamento. In merito ai corsi di aggiornamento l’Accordo del 26/1/2008 al punto 3 fissava sia i contenuti che la durata degli stessi in 40 o 60 ore per i RSPP, a seconda del macrosettore di appartenenza, ed in 28 per gli ASPP e si esprimeva altresì sulla possibilità di frequentare tali corsi di aggiornamento con la modalità della formazione a distanza mentre quello del 5/10/2006 al punto 3 precisava che “la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di conseguimento della laurea triennale e/o della data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono fruire dell’esonero”, “i soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 195/03 e al punto 4 dell’Accordo (del 26 gennaio 2006)” e che inoltre “il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio”.
 
Ora per quanto riguarda l’aggiornamento dei coordinatori introdotto dal D. Lgs. n. 81/2008 si attende una analoga regolamentazione da parte delle Regioni o meglio della Conferenza Stato-Regioni che dovrà tenere conto però di alcuni diversi parametri quali l’esonero dalla formazione base per coloro che sono in possesso delle lauree specificatamente indicate nell’art. 32 e la circostanza, per quanto riguarda l’aggiornamento che ci sono professionisti che hanno frequentato tale corso di formazione base anche più di dieci anni fa se non hanno addirittura frequentato quello di durata ridotta di 60 ore, consentito in alcuni casi dall’abrogato D. Lgs. n. 494/1996. La logica suggerisce che saranno seguiti per analogia gli stessi criteri di quelli adottati per quanto riguarda la formazione dei RSPP e ASPP e si presume che trattandosi di corsi di aggiornamento gli stessi dovrebbero fare riferimento in un certo qual modo al termine del corso di formazione base frequentato ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996 e che per quanto riguarda le ore di aggiornamento le stesse possano essere distribuite nell’arco del quinquennio. Si attendono analogamente direttive, inoltre, per quanto riguarda il ricorso alla formazione a distanza (FAD) consentita, come già detto, per la formazione degli RSPP e ASPP e già oggetto di numerosi quesiti pervenuti da più parti.
 
La speranza è che tali indirizzi pervengano al più presto e che non si ripeta il bailamme già a tutti noto che si è potuto riscontrare in occasione della formazione degli RSPP e ASPP. Nelle more la data di decorrenza del quinquennio non può che intendersi quella dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 che ha introdotto l’obbligo di aggiornamento, che come è noto è avvenuta il 15/5/2008, e per quanto riguarda la distribuzione nel quinquennio stesso delle ore di aggiornamento ciascuno potrà regolarsi secondo le proprie esigenze professionali.



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