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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL se manca il preposto

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL se manca il preposto
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/04/2013

Sull’obbligo o meno della formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro nel caso che non nomini un preposto. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL se manca il preposto

Sull’obbligo o meno della formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro nel caso che non nomini un preposto. A cura di G. Porreca.

Bari, 10 Apr - Sull’obbligo o meno della  formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro nel caso che non nomini un preposto. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Sussiste l’obbligo da parte del datore di lavoro di  nominare sempre un preposto nell’ambito della propria azienda? E se no lo stesso è comunque tenuto, svolgendo le funzioni di preposto, a frequentare il corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’Accordo Stato-Regioni destinato ai preposti?
 
Risposta
Il datore di lavoro ha la facoltà di incaricare nell’ambito della propria organizzazione un preposto così come definito nell’articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, al quale può affidare, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali assegnatigli, l’incarico di sovraintendere alle attività lavorative e di garantire, con un funzionale potere di iniziativa, l’attuazione delle direttive ricevute nonché di controllare la loro corretta esecuzione da parte dei lavoratori sottoposti alla sua sorveglianza. Il datore di lavoro, nel caso che abbia nominato un preposto, è comunque tenuto a formare lo stesso secondo i criteri, le modalità ed i contenuti stabiliti  dall’Accordo stipulato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21/12/2012 e destinato alla formazione dei lavoratori, dirigenti e dei preposti stessi.

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La individuazione di un preposto quindi è facoltativa da parte del datore di lavoro ma ci sono dei casi in cui il legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. richiede specificatamente la presenza obbligatoria e la diretta sorveglianza di un preposto, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro, così come è previsto ad esempio per le operazioni di demolizione (art. 151 comma 1), di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi fissi (art. 136 comma 6), di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art. 123), per la manutenzione e revisione dei ponteggi fissi (art. 137 comma 1), per la costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoie e cassoni (art. 149 comma 2) oppure per alcuni lavori particolari quali quelli da eseguire in ambienti confinati o sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 il quale richiede specificatamente (art. 2 comma 1 lettera c) la presenza di un lavoratore esperto in relazione al tipo di attività da svolgere ed al quale assegnare appunto la funzione di preposto. 
 
Per alcuni dei casi sopra indicati le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedono una formazione obbligatoria specifica per i preposti, o per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente le funzioni di sorveglianza, in relazione alla particolarità delle operazioni che gli stessi vanno a sorvegliare. Si cita in particolare la formazione obbligatoria dei datori di lavoro o lavoratori preposti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, formazione disposta con l’art. 136 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e regolamentata con l’Allegato XXI dello stesso decreto, e la formazione del preposto e datore di lavoro che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, formazione prevista dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 177/2011 le cui modalità saranno stabilite con un Accordo in Conferenza Stato Regioni che doveva essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2011 stesso ma che al momento non risulta essere stato ancora raggiunto.
 
Per quanto riguarda l’obbligo o meno della formazione dei datori di lavoro in materia di salute e di sicurezza sul lavoro si fa presente, in risposta al quesito formulato, che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non prevede che lo stesso frequenti comunque un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso che non abbia provveduto a nominare un preposto anche se è opportuno che lo faccia. L’obbligo per lo stesso datore di lavoro di formarsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sussiste invece nel caso in cui, potendolo fare perché nella sua azienda svolge una attività inserita fra quelle elencate nell’Allegato 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  intende avvalersi, quale datore di lavoro RSPP ed ai sensi dell’articolo 34 comma 1 dello stesso decreto legislativo, della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In tal caso, infatti, lo stesso è tenuto a frequentare il corso di formazione previsto dal comma 2 del citato articolo 34 le cui modalità sono state stabilite dall’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni nella stessa seduta del 21/12/2011.
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: AB immagine like - likes: 0
10/04/2013 (09:52:53)
Ma la domanda è .. cosa centra la nomina di un preposto con il corso da RSPP/DDL ???? Mi spiego meglio ... ponendo il caso che il DDL sia datore di lavoro di un'attività rientrante nella lista dell'All.2 (quindi puo' svolgere direttamente compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nominana o meno di un preposto non sancisce l'obbligo di formazione, perchè l'obbligo di formazione per essere RSPP esiste lo stesso !!!!
Rispondi Autore: Luca Casale immagine like - likes: 0
10/04/2013 (11:07:57)
Non concordo sul concetto esposto in premessa, secondo cui il datore ha la facoltà di nomina del preposto.
Se è vero, infatti, che in alcune organizzazioni, soprattutto di piccole dimensioni non è individuabile la figura del dirigente (in quanto l'unico soggetto dotato di capacità organizzative è lo stesso datore di lavoro), è assolutamente improbabile che in una azienda, per quanto piccola, non sia individuabile alcun lavoratore le cui attribuzioni possano corrispondere a quelli individuati dalla definizione di "preposto".
Ricordiamo che, all'art. 299 è sancita l'effettività del ruolo, le cui responsabilità gravano comunque su chi lo esercita in concreto anche in assenza di regolare investitura.
Pertanto ritengo che il quesito sia errato in premessa, poichè è molto improbabile il caso di aziende, per quanto piccole, nelle quali non sia ravvisabile la presenza di almeno un soggetto le cui attribuzioni rispondano alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e
Rispondi Autore: Maurizio Aurigi immagine like - likes: 0
10/04/2013 (11:50:21)
Non concordo con Luca Casale esistono tantissime aziende ad esempio aziende agricole composte dal datore di lavoro che lavora direttamente in azienda ed ha un solo dipendente in questo caso il preposto non esiste, ma anche se ci sono due tre lavoratori ed è il datore di lavoro che lavora sul campo e coordina i dipendenti non esiste a mio avviso il preposto. Saluti.
Rispondi Autore: AB immagine like - likes: 0
10/04/2013 (16:06:12)
Si parla appunto del preposto DI FATTO ...
ovvero quello che lo è anche se non lo sa. Che svolge le attività di capo cantiere e coordina gli altri !!!
Rispondi Autore: Marco Martelletti immagine like - likes: 0
11/04/2013 (16:14:59)
Mi sembra del tutto evidente che il nostro legislatore non ha chiaro ( o magari ce l'ha fin troppo chiaro e quindi preferisce l'ipocrisia) che vi è una significativa differenza tra la formazione richiesta ad un preposto (complessivamente 4-8-12 + 8 ore) e quella richiesta la datore di lavoro che svolge lo stesso ruolo, ovvero 0 (zero ) ore.
Ovvero possiamo tranquillamente avere un Datore di Lavoro assolutamente impreparato per quanto attiene la sicurezza che "controlla" la sicurezza dei suoi lavoratori. Questo vale ovviamente per le piccole imprese, peccato che sono l'85% del totale.
Vero è che la responsabilità e tutta sua (del Datore di Lavoro), ma in termini di tutela dei lavoratori siamo lontani anni luce da quanto prevedibile per un paese civile.
Ciò fa scopa, ovvero ha la stesa filosofia di fondo, con la significativa differenza tra la formazione richiesta da un RSPP esterno e quella richiesta al Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP (mediamente 1/3 della prima).
Rispondi Autore: Cris immagine like - likes: 0
23/03/2022 (18:50:20)
Salve, in qualità di semplice operaio, sono obbligato a fare il corso da preposto? Contanto che, secondo il titolare, tutti gli operai dovranno farlo.
Rispondi Autore: Silvia Galli immagine like - likes: 0
01/12/2022 (11:05:34)
scusate ma un datore di lavoro deve autonominarsi preposto se assolve anche questa funzione?

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