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I quesiti sul decreto 81: l’abilitazione per particolari attrezzature

I quesiti sul decreto 81: l’abilitazione per particolari attrezzature
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

19/03/2014

Un quesito sull’abilitazione degli operatori all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro. A cura di Gerardo Porreca.

I quesiti sul decreto 81: l’abilitazione per particolari attrezzature

Un quesito sull’abilitazione degli operatori all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro. A cura di Gerardo Porreca.

Bari, 19 Mar – La risposta a un quesito sull’abilitazione degli operatori all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).

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Quesito
E’ vero che il datore di lavoro che affida ad un operatore la guida di una delle attrezzature particolari di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 ha tempo 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso e cioè fino a marzo 2015 per avviarlo alla frequenza del relativo corso di abilitazione previsto dall’Accordo medesimo?
 
Risposta
Per dare un riscontro al quesito formulato occorre richiamare le disposizioni fissate dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in merito all’affidamento ad operatori da parte del datore di lavoro della guida di particolari attrezzature di lavoro e cioè di quelle attrezzature che per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici nonché richiamare le prescrizioni fissate dall’ Accordo raggiunto in seno alla Conferenza Stato-Regioni (in seguito più brevemente Conferenza Stato-Regioni) nella seduta del 22/2/2012 con il quale sono state individuate le suddette attrezzature particolari e sono state stabilite altresì le modalità per l’abilitazione di coloro che sono adibiti alla guida delle stesse. 
 
(...)
 
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
 
 
Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – 19 marzo 2014 - Risposta al quesito sull’abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro.
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti immagine like - likes: 0
19/03/2014 (07:06:04)
Ma perché pubblicate mezzi articoli che rimandano a siti ditte o aziende che per farteli leggere integralmente devi Pagare ?... o li evitate o li mettete per intero o li potete mettete come pop up o banner commerciali. Grazie
Rispondi Autore: harleysta immagine like - likes: 0
19/03/2014 (08:27:18)
...ormai funziona tutto così...
Rispondi Autore: Master Formazione Sicurezza immagine like - likes: 0
19/03/2014 (09:42:48)
Non è vero. Se il lavoratore è un neo-assunto lo deve formare subito. Se il lavoratore era già dipendente al momento dell'emanazione del accordo avrebbe dovuto comunque essere formato per l'utilizzo di tale attrezzatura secondo gli obblighi dell'art. 73. il datore di lavoro ha tempo sino al 2015 solo per colmare eventuali lacune nella formazione pregressa erogata per l'utilizzo di tali attrezzature.
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci immagine like - likes: 0
19/03/2014 (10:35:03)
A mio avviso il problema é un'altro:
Se l'uso delle tipologie di macchine "complesse" elencate nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 richiede un "patentino" che certifica la abilità dell'operatore, allora l'obbligo formativo non compete necessariamente al datore di lavoro.
Come non compete al datore di lavoro l'obbligo di fornire la patente di guida all'autista che va ad assumere per il trasporto delle sue merci.
Anzi; la mancanza del "patentino", a mio parere, potrebbe comportare addirittura la possibilità del licenziamento per mancanza di un requisito essenziale per eseguire il lavoro assegnato al dipendente.
Se Così fosse allora non dovrebbe essere il datore di lavoro che manda il suo dipendente a formarsi, tra l'altro nelle ore lavorative, ma piuttosto dovrebbe essere il dipendente che dovrebbe farlo a sue spese in quanto acquisisce una abilità spendibile nel le trattative per l'assunzione. Il "patentino infatti costituisce una qualifica "personale" e non aziendale, che in caso di licenziamento segue il lavoratore e non resta in azienda.
La formazione fornita al dipendente si configura, a mio modo di vedere, come un benefit.
Spesso il datore id lavoro al termine del periodo lavorativo si rifiuta di consegnare l'attestato al proprio dipendente sostenendo che è suo avendolo pagato, innescando così un antipatico contenzioso che spesso rompe ogni rapporto personale.
Se qualcuno mi aiutasse a fare chiarezza gliene sarei grato.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone immagine like - likes: 0
19/03/2014 (11:22:45)
La risposta sta nel non confondere l’art. 73 comma 4 (informazione/formazione/addestramento per attrezzature che richiedono particolari conoscenze) dall’art. 73 comma 5 (attrezzature per cui è prevista una abilitazione).
Esempio: se un lavoratore alla data di pubblicazione dell’ ASR era già incaricato a utilizzare una gru a torre, ricade nell’art. 73 co. 4 e ha tempo fino al 2015 per ottemperare all’art. 73 co. 5 (conseguimento dell’abilitazione).
Se un lavoratore viene assunto oggi, prima di utilizzare le attrezzature in oggetto, deve ottemperare sia all’art. 73 co. 4 sia all’art. 73 co. 5.
Non sono d’accordo con il sig. Ceci in quanto in DTL egli, nell’uso di attrezzature, deve impiegare persone che hanno precisi requisiti. E’ come se l’Alitalia per far volare i suoi piloti, gli facesse prendere il brevetto a loro spese.
Saluti
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti immagine like - likes: 0
19/03/2014 (15:02:32)
Giusta e condivisa l'analisi del sig. Giannone.
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci immagine like - likes: 0
19/03/2014 (15:47:13)
Ringrazio per la risposta che mi ha chiarito alcuni dubbi.
Non mi é chiara però la risposta ai quesiti che ho posto.
Fermo restando che il DL ha l'obbligo di fare usare le attrezzature che richiedono una particolare abilitazione (Art 72 c5) unicamente al personale che possiede il "patentino", a chi dovrebbero fare carico, per legge, le spese per ottenere tale abilitazione visto che costituiscono una qualifica personale spendibile sul libero mercato?
Forse ora sono stato più chiaro.
Per quanto riguarda l'esempio delle assunzioni in Alitalia l'esempio é calzante solo in parte, perché Ogni azienda fa le selezioni tra coloro che già possiedono il requisito di base (in questo caso il brevetto, ma potrebbe anche essere il titolo di ingegnere o di gruista).
La formazione riguarda il solo addestramento riferito al modello di aereo Proprio come per una impresa edile che vuole assumere un gruista.
Il gruista già in fase di selezione deve avere la sua abilitazione (Art 72c5).
Resta l'obbligo in capo al DL dell'addestramento Art72 c4 per l'uso dello specifica marca e modello di gru.
E' evidente che l'azienda privilegerà chi ha già possiede il "patentino" quindi essendo questi una qualifica personale, torno a domandarmi, perché dovrebbe pagarlo il Datore di lavoro? nel transitorio fino al 2015,se un dipendente non volesse fare il corso da gruista a sue spese, può essere licenziato? o se preferite: il datore di lavoro è obbligato per legge, a pagare la formazione dei dipendenti che non possiedono "il patentino" per usare le attrezzature aziendali o può limitarsi a chiedere ai dipendenti di provvedere a loro spese,se desiderano continuare a lavorare presso quella azienda? E aggiungo. Se l'azienda paga la formazione, al termine del rapporto lavorativo è obbligata consegnare il patentino al dipendente che si è licenziato?
Cordialmente.
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti immagine like - likes: 0
19/03/2014 (15:56:11)
Giusto per essere più chiari il DL ha l'obbligo di avere sempre persone formate per le attrezzature di lavoro dell'accordo stato regioni. Nessuno vieta al Datore di Lavoro di assumere persone che già lo hanno conseguito privatamente (e di casi essendo docente ne vedo molti)ma nel caso in cui i propri lavoratori non lo avessero, visto che prima non era obbligatorio deve provvedere a formarli perché rientra nei suoi obblighi.
quello che lei chiama qualifica personale è un obbligo del DL non una facoltà del lavoratore.
Ciò non toglie che il caso posto da lei riguardo il vantaggio di persone già formate possa essere un vantaggio quando si assume..ma non è pregiudiziale per lavoratori della azienda del DL.
Per intenderci il DL non può licenziare un lavoratore che non ha il patentino per prenderne uno che lo ha già solo per evitare di pagargli il patentino.
Spero di essere stato chiaro.
Rispondi Autore: harleysta immagine like - likes: 0
20/03/2014 (09:43:37)
...una volta, quando erano stupidi, esisteva una patente di guida per veicoli speciali, riportata sul rosa "permis de conduire". adesso, ci sono ingegneri docenti su mezzi d'opera, che mai hanno condotto questi ultimi...
Rispondi Autore: Dristaru andrei immagine like - likes: 0
08/04/2019 (09:23:58)
Buongiorno,lavoro dal 2006 in una ditta di smaltimento di rifiuti,lavoro con I mezzi pesanti,scavatori,pala meccanica,gru,etc...sul contratto sn come operaio generico e non ho nessuna qualifica anche avendo tutti I patentini,come devo fare per essere riconosciuto come un operaio qualificato?

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