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I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei datori di lavoro RSPP

I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei datori di lavoro RSPP
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

27/04/2016

Quesito sui termini per l’aggiornamento dei datori che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione. Da quando decorre il quinquennio per calcolare i tempi per l’aggiornamento? Risposta a cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei datori di lavoro RSPP

Quesito sui termini per l’aggiornamento dei datori che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione. Da quando decorre il quinquennio per calcolare i tempi per l’aggiornamento? Risposta a cura di G. Porreca.

Quesito
Nell’ambito di un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato sostenuto che l’aggiornamento di un  datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e che ha frequentato il corso di formazione nel mese di maggio 2011 va fatto entro i 5 anni dal completamento della formazione stessa. Ma da quando secondo l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 decorre il quinquennio per tali datori di lavoro RSPP?

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Risposta
Un po' prematuramente ed ecco che spunta un quesito sull' aggiornamento dei datori di lavoro RSPP e cioè di quei datori di lavoro che hanno inteso optare per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. Da quando decorre, chiede un lettore, il quinquennio entro il quale questi datori di lavoro RSPP devono provvedere ad aggiornarsi secondo gli indirizzi forniti dalle disposizioni di legge e dal relativo Accordo Stato-Regioni?
La formazione e l’aggiornamento dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, indicati più comunemente come datori di lavoro RSPP, sono stati regolamentati dall'art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo il comma 2 di tale articolo 34, infatti:
 
“2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente”,
 
mentre per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento di tali figure con il comma 3 dello stesso articolo 34 è stato stabilito che:
 
“ 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”. 
 
(...)
 
 
 
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
 
 
Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sui termini per l’aggiornamento dei datori che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione.
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Anna Sinico immagine like - likes: 0
27/04/2016 (09:14:59)
Chi ha frequentato il corso nel periodo transitorio (gennaio-luglio 2012) con le modalità previste dal D.M.16/01/1997 l'aggiornamento deve essere svolto entro gennaio 2017 oppure entro cinque anni dalla data del rilascio dell'attestato?
Rispondi Autore: Paolo Giuntini immagine like - likes: 0
27/04/2016 (09:57:16)
Il quinquennio utile per l'aggiornamento dovrebbe decorrere dalla data di conclusione del corso analogamente al caso RSPP modulo B. Se non pubblicate la risposta completa, non c'è altro da commentare.
Rispondi Autore: Kendo immagine like - likes: 0
27/04/2016 (15:12:07)
Per coloro che hanno fatto il corso DDL-RSPP prima del 12/01/2012 (anche, per dire, nel 1998), devo aggiornare il medesimo entro il 12/01/2017. Su questo al circolare esplicativa dell'Accordo Stato Regioni è chiarissima.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti immagine like - likes: 0
27/04/2016 (17:12:31)
pubblicate le risposte complete.grazie oppure non pubblicate neppure le domande.
Rispondi Autore: natale salvatore immagine like - likes: 0
28/04/2016 (13:05:25)
Mi sembra un modo scorretto quello di pubblicizzare il sito di porreca che e' a pagamento. Se si pone un quesito su di un siti libero si dovrebbe dare anche la risposta. Cordiali saluti.-
Rispondi Autore: sauro bartoli immagine like - likes: 0
30/04/2016 (08:59:35)
Mi unisco al disappunto di alcuni sulla scorrettezza di forzare verso l'iscrizione al sito di Porreca. Ringraziamo Porreca per il suo lavoro, ma non mi pare giusto mettere delle esche per catturare più iscritti. Senza risposte/ Niente domande. Grazie

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