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Formazione: i moduli per la collaborazione con gli organismi paritetici
Milano/Brescia, 27 Mar – Agli organismi paritetici il Decreto legislativo 81/2008 ha attribuito diversi compiti essenziali, ad esempio il supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per la tutela dei lavoratori, l’asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e lo svolgimento e promozione di attività formative. In particolare più volte il nostro giornale si è soffermato sull’art. 37, comma 12 del Testo Unico che dispone che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
Segnaliamo a questo proposito la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi.
Per rendere più chiara questa collaborazione e fornire gli strumenti per attuarla, presentiamo alcuni documenti prodotti e/o pubblicati in rete da Assolombarda, un'associazione di più di 5.000 imprese sparse per lo più nelle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza, e l’ Associazione Industriale Bresciana (AIB), una delle più antiche associazioni industriali d'Italia.
Innanzitutto pubblichiamo una circolare dell’Associazione Industriale Bresciana con cui si affronta il tema della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E della modalità di richiesta di collaborazione dell’Organismo Paritetico Provinciale AIB-CGIL,CISL e UIL costituito in base ad un accordo provinciale del 1995.
Per le aziende, facenti riferimento (in base a CCNL, settore e territorio) al suddetto organismo paritetico, che intendessero richiederne la collaborazione dovranno seguire specifiche istruzioni e procedure.
Ad esempio il modulo di richiesta e collaborazione per la formazione dei lavoratori dovrà essere scaricato e compilato per ciascun corso “che, in funzione del numero di partecipanti, potrà essere replicato in più edizioni. Dovrà essere compilato in ogni sua parte, stampato e firmato dai soggetti per cui è prevista l’apposizione della firma”.
Il riscontro dell`OPP (organismo paritetico provinciale) si perfezionerà, senza necessità di attendere il meccanismo del silenzio-assenso, a seguito e per effetto della ricezione da parte della segreteria del modulo cartaceo compilato correttamente in ogni sua parte e debitamente sottoscritto ed in assenza di segnalazione di omissioni e/o incongruenze nella compilazione.
Per i corsi che richiedessero nel tempo un numero di edizioni superiore rispetto a quello indicato nel "Modulo di richiesta di collaborazione", sarà poi necessario trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, l`apposito "Modulo di notifica replica".
Inoltre poiché l’Organismo Paritetico effettua, in relazione agli adempimenti relativi alla richiesta di collaborazione, un trattamento di dati personali soggetto alle norme ed alle prescrizioni del D.Lgs 196/2003, si richiede che, unitamente al modulo di richiesta di collaborazione ex art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008, vengano restituiti, compilati in ogni loro parte e sottoscritti i moduli privacy (informativa e consenso).
Assolombarda indica invece sul suo sito che l'Organismo Paritetico Provinciale di Milano (OPP di Milano) è l'organismo di riferimento delle aziende associate ad Assolombarda per quanto riguarda la collaborazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza su lavoro.
L'OPP di Milano ha approvato le modalità di richiesta di collaborazione che le imprese inviano ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, attive dal 23 aprile. E per l’adempimento della richiesta di collaborazione di cui sopra, le imprese sono invitate a collegarsi ad uno specifico sito internet indicando il nome dell’Azienda e un recapito e-mail.
Si dovrà quindi caricare sulla pagina Internet il modulo predisposto dall’OPP di Milano, nonché il proprio progetto formativo (con indicazione della denominazione dei corsi, delle mansioni destinatarie della formazione, delle durate e degli argomenti).
L'OPP di Milano invierà alle imprese la conferma di aver ricevuto la richiesta di collaborazione e formulerà le osservazioni eventuali entro 15 giorni.
Concludiamo ricordando che tra i vari documenti messi a disposizione delle aziende dall’OPP di Milano c’è anche un “esempio semplificato di progetto formativo rivolto ai lavoratori ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.
Il progetto comprende diversi campi da compilare:
- titolo del Corso di formazione (es. Corso di formazione per aziende a rischio
basso, corso di aggiornamento ecc.);
- argomenti trattati con riferimento a parte generale e parte specifica dettagliata per le mansioni dei lavoratori destinatari della formazione;
- eventuale presenza lavoratori stranieri: modalità di attestazione della comprensione della lingua italiana da parte dei destinatari della formazione;
- eventuale utilizzo di modalità e-Learning: devono essere indicate le caratteristiche della formazione in e-Learning (modalità, strumenti, destinatari, piattaforma utilizzata, tutor, verifiche di apprendimento ecc.).
I documenti disponibili:
- AIB/OPP, “ Documento OPP sulla formazione” (formato PDF, 20 kB);
- AIB/OPP, “ Modulo di richiesta collaborazione” (formato PDF, 660 kB);
- AIB/OPP, “ Modulo di notifica replica” (formato PDF, 27 kB);
- AIB/OPP, “ Istruzioni per richiesta di collaborazione” (formato PDF, 7 kB);
- AIB, Circolare 2 maggio 2012 “Formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modalità di richiesta di collaborazione dell’Organismo Paritetico Provinciale AIB-CGIL,CISL e UIL ai sensi dell’art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008” (formato PDF, 15 kB);
- Assolombarda/OPP Milano, “ Esempio semplificato di progetto formativo” (formato PDF, 22 kB);
- Assolombarda/OPP di Milano, “ Comunicazione dell’OPP di Milano alle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” (formato PDF, 13 kB);
- Assolombarda/OPP di Milano, “ Modello richiesta collaborazione” (formato DOC, 41 kB).
RTM
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/03/2013 (12:23:10) |
Segnalo che tutti i moduli i quali chiedono contributi in denaro o quattrini vari, oppure che subordinano l'invio della richiesta di collaborazione all'accettazione preventiva del parere che verrà in seguito emesso su come fare formazione sono illegittimi e illeciti. La collaborazione significa informare correttamente l'organismo paritetico delle modalità di erogazione della formazione, l'organismo emetterà se lo ritiene un parere che non è in alcun modo vincolante per il datore di lavoro, unico soggetto sanzionato e sanzionabile per violazione dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Peraltro la mancata richiesta di collaborazione all'organismo paritetico non è in alcun modo sanzionata dal D.Lgs. n. 81/2008, che punisce la violazioni d diversi commi dell'articolo 37, ma evita accuratamente di sanzionare la mancata collaborazione. |
Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0 | 30/03/2013 (09:20:41) |
Sono d'accordo con l'avv., che saluto, ma, perlomeno a Roma, alcuni ispettori ASL, sanzionano come "mancata formazione" la non collaborazione con l'organismo paritetico, nella fattispecie il CPT di Roma. Come ne usciamo vivi? |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 30/03/2013 (10:16:12) |
Vorrei capire come sanzionano. Con verbali di prescrizione? Con disposizione? Se può essere più dettagliato è meglio. Contro le sanzioni illegali ci sono gli opportuni rimedi. A volte anche l'autorità ignora la legge. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 29/04/2013 (21:10:17) |
Ma non era l'art. 23 della Costituzione che recitava "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"? Quindi, se ne deduce che il detto "piatto ricco .... mi ci ficco" conserva tutta la sua validità. In merito ai geni degli enti di vigilanza che si arrogano il diritto di sanzionare per un'ipotetica mancata collaborazione, sarebbe il caso che tornino a studiarsi la materia. Magari, questi sono quelli che si son presi la laurea di Tecnico della Prevenzione in un'Università del Centro Italia che dava la laurea solo con 5 anni di attività quali UPG in una ASL e 120 ore di corso. Poi .cosa sanzionano? La mancata spedizione di una raccomandata agli OO.PP.? Come dice Dubini, io posso pure scrivere ed inviare la comunicazione ma poi, della loro risposta, me ne posso tranquillamente impippare e nessuno può contestarmi alcunché. Sapete che in una provincia della Lombardia, un organismo paritetico imponeva la presenza ai corsi di un tutor da loro inviato ma pagato dall'azienda o dalla società di consulenza che organizzava il corso? Questi sono gli esempi con cui ci si trova, per fortuna non dappertutto, a convivere. |
Rispondi Autore: Massimo Barale - likes: 0 | 11/05/2013 (08:29:14) |
Ringrazio molto PuntoSicuro per aver aperto con questa interessante carrellata il dibattito sulla comunicazione agli Organismi Paritetici. Restano, al di là delle opinioni personali sull'utilità di questa richiesta di collaborazione, delle questioni aperte: il modulo da inviare on-line di Assolomabarda prende in considerazione esclusivamente la parte generale e la parte specifica della formazione, nulla viene detto sulla formazione aggiuntiva per i preposti e su quella per i dirigenti. Men che meno viene trattato l'aggiornamento o eventuali formazioni specialistiche. Se io sto in un'azienda che fa formazione regolarmente dal 1996 ed è in grado di documentarlo e per il mio personale predispongo abitualmente corsi monotematici di 2 - 3 ore (es. lavori in quota, ambienti confinati, ecc) oppure organizzo corsi specialistici (es. PES) come faccio a chiedere la collaborazione dell'organismo paritetico? Ma soprattutto, è necessario, visto che lo stesso organismo più rappresentativo non ne fa menzione? In caso affermativo, l'Organismo Pariteticodi Assolombarda accetterà moduli diversi dal proprio facsimile? Al contrario il modulo dell'organismo di Brescia è più elastico e possibilista da questo punto di vista: considera tutte le varie formazioni, permette di spezzare le ore e di scrivere delle note dove, ad esempio si può mettere l'argomento del corso. |