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Crediti formativi: novità sull’attestazione di aggiornamento

Crediti formativi: novità sull’attestazione di aggiornamento

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

31/05/2017

Utilizzabile da vari ordini professionali il servizio di attestazione degli aggiornamenti informali ottenuti con la consultazione di documenti e banche dati. Focus sui crediti formativi per i periti industriali e i periti industriali laureati.

Crediti formativi: novità sull’attestazione di aggiornamento

Utilizzabile da vari ordini professionali il servizio di attestazione degli aggiornamenti informali ottenuti con la consultazione di documenti e banche dati. Focus sui crediti formativi per i periti industriali e i periti industriali laureati.

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” sottolinea che ‘al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale’.

 

E sono sempre di più gli ordini professionali, a partire dall’ordine degli Ingegneri e dei Periti agrari, a specificare che tale aggiornamento può avvenire non solo con apprendimenti formali (istruzione superiore e universitaria, corsi di master,...) e non formali (frequenza di corsi di formazione, ...), ma anche con veri e propri apprendimenti informali, cioè quegli apprendimenti che si realizzano nell’esercizio di una professione; ad esempio anche attraverso continui approfondimenti e consultazione di libri, informazioni tecniche e banche dati normative.

 

Con la pubblicazione del Regolamento sulla formazione professionale continua dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, nella revisione definitiva approvata dal Consiglio Nazionale (CNPI) in data 27 maggio 2016 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 13 del 15 luglio 2016, anche l’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati dà ora la possibilità di considerare gli apprendimenti informali come “eventi che costituiscono il percorso della formazione continua” (art. 6) e che possono essere, dunque, utilizzati come aggiornamento delle competenze professionali.

 

Ricordiamo a questo proposito che il regolamento definisce l’apprendimento informale come l’apprendimento, “che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell’esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell’interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l’apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l’attività professionale in forma innovativa ed in linea con l’aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell’ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale”.

 

È tuttavia evidente che se il perito industriale può maturare e autocertificare crediti formativi per attività informali di apprendimento – ad esempio tramite approfondimenti tecnici (consultazione di libri, articoli tecnici, apprendimento di software e hardware connessi all’attività professionale svolta …) e normativi (lettura e approfondimento della produzione normativa in materia) - tali attività di approfondimento e aggiornamento devono essere dimostrabili.

 

Esiste un modo per dimostrare l’aggiornamento delle proprie conoscenze attraverso attività informali di apprendimento che consistono nella consultazione di documenti, riviste e banche dati normative?

 

Sicuramente uno strumento idoneo che può garantire un idoneo e puntuale approfondimento e aggiornamento è proprio il nostro giornale, PuntoSicuro che dal 1999 è un autorevole fonte sia di informazioni tecniche attraverso gli articoli che di informazioni normative attraverso la Banca Dati.

 

Per questo motivo PuntoSicuro ha elaborato un vero e proprio sistema di attestazione che offre la possibilità di dimostrare la lettura di documenti tecnici e normativi.

 

Ricordiamo che per attestare l’accesso alle informazioni è disponibile:

- l’attestazione di lettura degli articoli: la lettura di ogni articolo può essere dimostrata con singoli attestati;

- l’attestazione di iscrizione alla newsletter giornaliera di PuntoSicuro: attestazione che permette di dimostrare la continua attività di ricerca di informazioni e novità.

Due servizi che sono rivolti a tutti gli abbonati alla Banca dati di PuntoSicuro.

 

Attraverso questi servizi si dà la possibilità agli iscritti ad ordini professionali che prevedono l’aggiornamento informale di conseguire crediti formativi e a tutti coloro che hanno a che fare con la gestione della sicurezza, di poter dimostrare il lavoro di aggiornamento e di conoscenza delle novità in ambito di salute e sicurezza.

 

Come ottenere l'attestazione di lettura?

Innanzitutto è necessario effettuare il login (inserendo username e password nell'apposito riquadro) prima di cominciare a leggere gli articoli, in modo tale che il sistema possa registrare correttamente il tempo di lettura che verrà riportato nell'attestazione.

E successivamente:

- selezionare l'articolo o il documento da leggere.

- cliccare su “Attestazione di lettura dell’articolo” o “Attestazione di lettura del documento” (ad esempio in caso di normative) presente alla fine del testo.

 

Per avere invece l’attestato di iscrizione e si è iscritti sia alla newsletter che alla Banca Dati di PuntoSicuro, è necessario aprire la newsletter ricevuta nella propria casella di posta elettronica e cliccare su "Attestazione di iscrizione al servizio”. Dopo aver effettuato il login, viene creato l’attestato in formato PDF che riporterà i dati dell’abbonato e l'attestazione dell’iscrizione alla newsletter quotidiana informativa.

 

Questi alcuni esempi di attestazione...

Clicca qui per vedere un’anteprima dell’attestazione di lettura di un articolo.

Clicca qui per vedere un’anteprima dell’attestazione di iscrizione a ai servizi di PuntoSicuro.

 

Concludiamo ricordando che le attestazioni di PuntoSicuro - un innovativo sviluppo del processo di accesso alle informazioni e di aggiornamento delle conoscenze - possono essere utilizzate in relazione a:

- aggiornamento delle conoscenze relative alle prescrizioni legali per l’azienda e aggiornamento delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Qualità e/o Sicurezza (Sistemi di gestione per la Qualità o per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro);

- aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, dei periti agrari e dei periti industriali;

- aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche al fine del miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione (Articoli 2, 15 e 29 D.Lgs. 81/2008);

- informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 36, D.Lgs 81/2008).

 

 

Link per avere informazioni sul servizio di attestazione di PuntoSicuro.

 

Link per abbonarsi alla Banca dati di PuntoSicuro

 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati - Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - revisione definitiva approvata dal Consiglio Nazionale (CNPI) in data 27 maggio 2016 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 13 del 15 luglio 2016.

 

Consiglio Nazionale Ingegneri - Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 DPR n. 137/2012



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