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Come organizzare la nuova formazione del datore di lavoro?
Con riferimento alle novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 continuiamo la nostra opera di approfondimento delle tante tematiche connesse alla formazione dei datori di lavoro.
Approfondimento che è affidato a Renata Borgato, formatrice e docente, che ha recentemente pubblicato anche altri articoli su come affrontare questa novità in materia di formazione.
Il contributo di oggi si focalizza sugli obiettivi del corso, sui soggetti formatori, i docenti formatori, l’organizzazione dei percorsi formativi e riporta anche alcune proposte e riflessioni.
Una delle principali novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, consiste nel nuovo corso per datori di lavoro.
Tuttavia, perché il corso possa provare a fare la differenza e diventare un’occasione per innalzare il livello complessivo della sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario innanzitutto applicarlo correttamente. Ad esempio, comprendendo quali sono gli obiettivi dichiarati, i possibili soggetti formatori, i requisiti dei docenti formatori e come devono essere organizzati i corsi.
Riguardo agli obiettivi indicati dell’accordo ne ho già parlato nell’articolo “ Datore di lavoro e formazione: aggiungere carta o a fare la differenza?” segnalando anche alcune criticità e debolezze. Ad esempio, manca ogni segmentazione dell’utenza scardinando la possibilità di basare la progettazione sull’attività chiave di ogni progettazione: la rilevazione dei bisogni. Il datore di lavoro in una multinazionale difficilmente necessita delle stesse conoscenze del datore di lavoro di una piccola impresa di pitturazioni.
Parliamo ora dei soggetti formatori.
In applicazione delle disposizioni contenute nel testo del 17 aprile 2025 emesso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, la formazione per i datori di lavoro, come per tutti gli altri destinatari, può essere organizzata solo da
- soggetti “istituzionali”;
- soggetti “accreditati”;
- altri soggetti .
Pur non essendo precisato nel testo dell’Accordo, appare logico supporre che la formazione del Datore di lavoro non possa essere organizzata dal Datore stesso.
Con soggetti formatori “istituzionali” si indicano:
- Ministeri (del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; della salute; dell’ambiente e della sicurezza energetica; dell’interno; delle imprese e del made in Italy)
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- Università;
- Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- INAIL;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
- Ordini e collegi professionali;
- organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana ed Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
È il modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 che identifica i soggetti formatori “accreditati”.
Per i corsi è necessario, come indicato nell’Accordo, che “i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata”. Ma in deroga a quanto appena indicato per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti “è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I” relativamente ai requisiti dei docenti.
Con altri soggetti si indicano poi:
- i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- gli Organismi Paritetici
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Nel testo dell’Accordo si precisa che con atto successivo possono essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.
In vista di tale possibile integrazione appare interessante la riflessione del gruppo di lavoro sulla formazione della Consulta CIIP, coordinato dal dott. Norberto Canciani.
Il gruppo, preso atto che le Regioni si stanno muovendo in modo disomogeneo e che di conseguenza esiste il rischio di avere sistemi regionali che richiedono requisiti diversi (troppo pesanti in alcune regioni e troppo leggeri in altre), ritiene urgente che vengano definiti:
- requisiti comuni nazionali,
- modalità di iscrizione a un elenco unico,
- criteri minimi condivisi per evitare 20 sistemi regionali diversi.
Continuiamo questo approfondimento soffermandoci sui docenti formatori.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti ai docenti formatori, anche per coloro che erogheranno la formazione ai Datori di Lavoro, restano validi quelli prescritti dal decreto 6 marzo 2013.
In proposito, il già citato gruppo della CIIP ritiene necessario
- rivedere i requisiti minimi,
- prevedere una definizione di competenze realmente coerenti con gli argomenti trattati,
- limitare la possibilità che “chiunque con una laurea generica” possa fare il docente non garantendo una reale competenza in materia di salute e sicurezza.
Concludiamo, infine, riportando le indicazioni del nuovo Accordo Stato-Regioni per quanto riguarda, in generale, l’organizzazione dei corsi.
Si indica che per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
- predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- predisporre il verbale della verifica finale;
- predisporre l’attestato di formazione.
Renata Borgato
Scarica la normativa di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: castellani franco | 13/02/2026 (06:53:31) |
| anche se sembra logico, al momento non è indicato che il datore di lavoro non possa organizzare la propria formazione con un formatore qualificato | |
| Rispondi Autore: Maria Elena Maso | 13/02/2026 (08:21:57) |
| tra gli adempimenti, credo manchi la verifica dell'efficacia della formazione DL, e chi può farla? non mi sembra ci siano esplici riferimenti al fatto che il DL non deve subire la verifica dell'eficacia. Ci sono interpretazioni su come comportarsi per questo aspetto? grazie mille del vostro supporto e professionalità. Buon lavoro | |
