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Anche i VV.F. puntano sulla formazione in modalità e-learning

Anche i VV.F. puntano sulla formazione in modalità e-learning
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

19/07/2016

Una circolare del Ministero dell’Interno avvia una fase sperimentale per l’erogazione di corsi/seminari di aggiornamento in modalità e-learning per professionisti antincendio. Lo streaming sincrono e le procedure di autorizzazione.

Anche i VV.F. puntano sulla formazione in modalità e-learning

Una circolare del Ministero dell’Interno avvia una fase sperimentale per l’erogazione di corsi/seminari di aggiornamento in modalità e-learning per professionisti antincendio. Lo streaming sincrono e le procedure di autorizzazione.


Roma, 19 Lug – Non sono mancati in questi mesi chiarimenti e interventi del legislatore in merito all’iscrizione agli elenchi dei professionisti antincendio, ai corsi di prevenzione incendi e all’aggiornamento obbligatorio, con preciso riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139".

Non dimentichiamo l’importanza dei compiti dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, professionisti che “sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio” (art. 2, Decreto 5 agosto 2011).

E tali professionisti  per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 7) devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto 2011).

Ricordiamo che per coloro già iscritti a tale data la prossima, non lontana, scadenza è quella del 27 agosto 2016.

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Oltre alla pubblicazione di documenti riassuntivi delle norme e del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2016, recante modifiche al decreto 5 agosto 2011, il Ministero dell’Interno è recentemente intervenuto con una nuova circolare che affronta il tema della formazione a distanza o, con un termine che fa riferimento alla metodologia di formazione prevista anche dai più recenti Accordi Stato-Regione, alla “ formazione e-learning”.

 

La Circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno 22 giugno 2016, n. 7888, che ha per oggetto “Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell'articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di ‘Formazione a Distanza’”, si inserisce dunque in un percorso di continua valorizzazione e sperimentazione della validità della formazione inmodalità e-learningin materia di sicurezza.

 

La circolare indica che l’ipotesi di una formazione erogata secondo sistemi "alternativi" alla tradizionale presenza in aula dei discenti, “rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa la complessità interdisciplinare della prevenzione incendi e la necessità di raggiungere un concreto e verificabile apprendimento”.

 

E si indica che tali nuove modalità di erogazione della formazione, che in questo caso vengono definite più genericamente come "formazione a distanza (F.A.D.)", sono dunque “oggetto di un attento approfondimento” da parte della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei VVF, allo scopo di “garantire elevati standard qualitativi, in linea con le primarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica”.

 

E proprio per favorire questo approfondimento si ritiene utile “avviare una fase sperimentale relativa all’erogazione di corsi/seminari di aggiornamento (art. 7 del decreto 5 agosto 2011) con modalità ‘streaming’, secondo le indicazioni riportate in Allegato I”.

Si ricorda che sono comunque “fatte salve”, le indicazioni relative ai contenuti dei corsi/seminari di aggiornamento “previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia e le indicazioni già fornite con nota prot. D.C. PREV. 11956 del 09/10/2014 nei casi in cui gli eventi formativi siano organizzati congiuntamente tra diversi soggetti organizzatori”.

 

Veniamo ad analizzare l’Allegato 1 sulla “Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art. 7 D.M. 5 agosto 2011”.

 

Innanzitutto vediamo di comprendere i termini, perché lo streaming sincrono, una tipologia di formazione e-learning, è più conosciuto con il termine “videoconferenza”.

Con questo termine si indica “un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze”. E in questo caso il Soggetto organizzatore è il soggetto “a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all’art. 7, comma 4, del D.M. 5/8/2011 ("Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie", e strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.).

 

In particolare con l’allegato 1 sono consentiti:

- corsi di aggiornamento in streaming sincrono: “è consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento. Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti, contemporaneamente, il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale. Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all’evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo”;

- seminari di aggiornamento in streaming sincrono: “è consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all’evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo. Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza”.

 

E, infine, quali sono le procedure per l'autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento, in modalità streaming?

 

Al di là di quanto già previsto con nota prot. D.C. PREV. 7213 del 25 maggio 2012, si indica che il Soggetto organizzatore “dovrà inviare alla Direzione Regionale VV.F. competente la richiesta di autorizzazione del corso o del seminario comprendente anche l'indicazione delle sedi presso cui i discenti parteciperanno all'evento formativo”. E nel caso di corsi organizzati congiuntamente da più soggetti organizzatori non tutti afferenti territorialmente ad un’unica Direzione regionale VVF, “la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Direzione regionale VVF competente per territorio del soggetto organizzatore che si qualifica come ‘operatore di riferimento’ ai sensi della nota prot. D.C.PREV. 11956 del 09 ottobre 2014 (circolare per corsi congiunti)”.

 

 

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica - Circolare 22 giugno 2016, n. 7888 - Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di “Formazione a Distanza”.

 

Ministero dell'Interno - Decreto 5 agosto 2011 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

Ministero dell’interno - Circolare 25 maggio 2012, prot. 7213 – Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.

 

RTM



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Rispondi Autore: Massimo Tedone immagine like - likes: 0
19/07/2016 (10:28:35)
Ok, diciamo che un percorso formativo effettuato con modalità diverse può andare bene in ogni caso, ma le prove pratiche come verrebbero svolte?
E poi che senso ha fare la formazione e-learning in apposito sito, quindi non a casa propria, alla presenza di un rappresentante che attesti la presenza dei partecipanti, distribuisca e ritiri i test finali? Credo comunque che i costi siano simili ai corsi "normali".
Autore: Viberti Guglielmo
20/07/2016 (14:17:09)
L'articolo fa riferimento ai corsi e seminari per l'aggiornamento per l'818. Non sono previste prove pratiche.
Rispondi Autore: Ciccotti Massaro immagine like - likes: 0
24/02/2019 (10:46:09)
Volevo chiedere se sono stati organizzati corsi o seminari di aggiornamento in videoconferenza da seguire per rimanere iscritti nell'albo dei professionisti antincendio.

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