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Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione: la posizione di Confindustria

Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione: la posizione di Confindustria
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

19/05/2025

Un approfondimento sull’Accordo Stato-Regioni 2025 attraverso una Nota che esprime la posizione di Confindustria tra aperture responsabili e rilievi giuridici. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione: la posizione di Confindustria

Un approfondimento sull’Accordo Stato-Regioni 2025 attraverso una Nota che esprime la posizione di Confindustria tra aperture responsabili e rilievi giuridici. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.


Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro e pur in attesa della sua prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, continuiamo a raccogliere alcuni pareri.

Pareri che ci permettono non solo di approfondire specifici aspetti del nuovo Accordo, ma anche di entrare nel merito di alcune possibili criticità o dubbi interpretativi.

 

Presentiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini – dal titolo “Accordo Stato-Regioni 2025: la posizione di Confindustria tra aperture responsabili e rilievi giuridici” – che riporta la posizione della Confederazione generale dell'industria italiana, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiane.



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Accordo Stato-Regioni 2025: la posizione di Confindustria tra aperture responsabili e rilievi giuridici

 

La prima Nota di Confindustria sull’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) fornisce una valutazione complessa e articolata delle nuove disposizioni in materia di formazione obbligatoria per la salute e sicurezza sul lavoro. L’approccio adottato è quello di un sostanziale apprezzamento per gli obiettivi dell’accordo, affiancato però da osservazioni critiche mirate, in particolare sul piano della coerenza giuridica e dell’uniformità applicativa del sistema nazionale.

 

Aspetti positivi: innovazioni formative condivise

Confindustria riconosce “un bilancio complessivamente positivo dell’Accordo”, che viene salutato come uno strumento potenzialmente utile a migliorare “la qualità della formazione e la sua effettiva capacità di incidere sulla prevenzione degli infortuni”.

 

Apprezzamenti particolari vengono riservati a:

  • l’obbligo formativo per i datori di lavoro, considerato “una scelta coerente con la funzione centrale che il datore riveste nel sistema di prevenzione aziendale”;
  • l'inserimento sistemico della videoconferenza sincrona, definita “una modalità che consente di ampliare l’accessibilità alla formazione, con modalità già sperimentate nel sistema scolastico e universitario”;
  • il riconoscimento implicito delle articolazioni confederali, dato che “le associazioni imprenditoriali aderenti al sistema Confindustria e le loro articolazioni formative sono legittimate a erogare formazione in quanto rientranti tra i soggetti individuati all’art. 1.3, lett. b) dell’Accordo”.

 

In sintesi, Confindustria sostiene le finalità dell’accordo, sottolineando che “ogni sforzo teso a migliorare la qualità della formazione è pienamente condivisibile”.

 

Criticità strutturali: la clausola di salvaguardia regionale

La prima, e più incisiva, critica riguarda l’inserimento nell’Accordo di una clausola di salvaguardia che consente a Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere “disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Confindustria definisce questa previsione “inaccettabile nella sua formulazione attuale” e ne denuncia l’effetto disgregativo sul principio di uniformità, ponendo l’accento sulle gravi ricadute interpretative e applicative.

 

La nota osserva infatti che “il concetto di 'più favorevole' risulta del tutto indeterminato, potenzialmente estensibile a qualunque contenuto formativo”, con il risultato che “le imprese potrebbero trovarsi costrette a rispettare regole differenti a seconda del territorio in cui operano o in cui si trovano i lavoratori formati”. Viene pertanto sollevata una domanda retorica ma di assoluta rilevanza giuridica: “vale per il lavoratore che opera nella Regione? Per il datore di lavoro che ha sede nella Regione? Per il lavoratore formato nella Regione?”.

 

Tale situazione, secondo Confindustria, pone a rischio diretto “la tenuta costituzionale del sistema”, con potenziale violazione del principio di uguaglianza e del principio di legalità penale, dato che “le responsabilità ex art. 590 e 589 c.p. connessi alla violazione di obblighi formativi possono variare in base al territorio”.

 

Dubbi sulla qualificazione dei soggetti formatori

Un altro punto critico è l’individuazione e il controllo sui soggetti formatori diversi da quelli istituzionali. Pur riconoscendo che l’Accordo “mira a rafforzare la qualificazione dei soggetti erogatori”, Confindustria osserva che la previsione del Repertorio nazionale ex art. 8 D.Lgs. 81/2008, così com’è, “non consente un reale filtro qualitativo”. Si chiede pertanto l’introduzione di un elenco nazionale distinto, con requisiti selettivi autonomi, per evitare che “si continuino ad ammettere soggetti scarsamente rappresentativi o privi di effettive competenze”.

 

Assenza del delegato tra i destinatari formativi

Infine, Confindustria sottolinea una “grave lacuna” nell’impianto dell’accordo: l’esclusione della figura del delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 tra i soggetti per cui è prevista formazione obbligatoria. La Nota rileva che “il delegato, pur non essendo formalmente il datore di lavoro, esercita di fatto una funzione equivalente”, e la sua omissione rappresenta “una contraddizione con lo spirito stesso dell’Accordo, orientato all’effettività della formazione come strumento di prevenzione”.

 

In sintesi, Confindustria offre una valutazione complessiva che potrebbe essere riassunta come “condividere i fini, contestare alcuni mezzi”.

 

Se da un lato l’ Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta un avanzamento sul piano della qualità e della responsabilità formativa, dall’altro rischia, se non corretto, di generare un sistema frammentato, incerto e potenzialmente iniquo.

 

L’associazione auspica che, nella fase applicativa, vengano introdotti “correttivi interpretativi” e “interventi normativi” per garantire l’uniformità, la certezza giuridica e l’efficacia preventiva delle norme.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

Scarica i documenti e la normativa di riferimento:

Confindustria, Nota di Aggiornamento, “Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Analisi delle principali novità”, maggio 2025

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

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Rispondi Autore: Tamburri Bruno immagine like - likes: 0
19/05/2025 (07:37:43)
Da formatore, ritengo molto opportune le critiche che vengono da Confindustria.
Immagino una società che ha filiali in diverse regioni: i lavoratori potrebbero avere una formazione non omogenea.
Ritengo anche opportuna una creazione di un elenco ufficiale dei formatori come quello che esiste per i Medici competenti.
Rispondi Autore: Roberta Perrone immagine like - likes: 0
19/05/2025 (08:25:50)
Concordo con Tamburri. Assurdo che le regioni diano regole diverse sulla formazione su una cosa che è drammaticamente la stessa. I rischi sul lavoro non cambiano per fattori geografici, soprattutto in Italia dove abbiamo una varietà enorme di imprese, soprattutto piccole. Nelle grandi e medie organizzazioni è poi fondamentale muoversi con regole omogenee.
Rispondi Autore: pippo immagine like - likes: 0
19/05/2025 (09:14:37)
chiedo scusa per l'ignoranza... ma il delegato per la sicurezza non è dirigente per la sicurezza? non ha già il suo percorso formativo?
Rispondi Autore: raffaele scalese immagine like - likes: 0
19/05/2025 (09:46:56)
Mi pare che le osservazioni di Confindustria siano coerenti e logiche.
In particolare sulla confusione che si genererebbe sulla possibilità di dare alle Regioni l'opportunità di variazioni.
Almeno sulla formazione per la sicurezza i criteri dovrebbero essere uguali per tutti.
Rispondi Autore: raffael scalese immagine like - likes: 0
19/05/2025 (11:12:26)
Avendo dato una occhiata veloce alle Osservazioni di Confindustria avrei aggiunto una osservazione in merito alla consegna degli attestati di fine corso.
E' sempre stato un tema di contenzioso (ancorchè chiarito da varie circolari e prese di posizione)
A chi è OBBLIGATORIO consegnare l'attestato:
al Lavoratore che ha seguito la formazione
o al Datore di Lavoro che l'ha organizzata e pagata e su di cui cade l'obbligo di Legge della dimostrazione dell'avvenuto adempimento?

Ripeto ci sono diversi interventi in merito ma questa, mi appare, poteva essere una occasione per definire al meglio: ad ENTRAMBI con obbligo di fornirlo, a richiesta, da parte di un nuovo D.L. (a tale proposito va bene l'obbligo all'Ente di mantenere la documentazione per 10 anni)
Invece l'accordo, al punto 6 pagina 11 dice "ai partecipanti" dimenticando i D.L.
Chi ha un poco di dimestichezza, (non tanta) con la materia non può non ricordare :
quante discussioni e contenziosi in merito ed in particolare a fine rapporto di Lavoro
quante discussioni a seguito di una nuova assunzione per la dimostrazione dell'avvenuta formazione (che, oggettivamente, potrebbe essere uno sgravio per il nuovo D.L.)
Speriamo che, PRIMA della pubblicazione alcune cose possano essere sistemate

Autore: Nicola
20/05/2025 (22:39:32)
Beh tanto l'attestato (relativo alla formazione specifica) adesso non potrà valere in altre aziende, in questo nuovo accordo non viene citata minimamente questa possibilità, cosa invece perfettamente descritta nell'attuale Accordo. Pare che si siano dimenticati che l'articolo 37 parli di formazione di settore o di comparto dall'azienda.
E mi fermo a livello di commenti perchè ne avrei a bizzeffe.
Rispondi Autore: Claudio Pontiggia immagine like - likes: 0
19/05/2025 (15:28:12)
Onestamente mi aspettavo qualche commento in merito alla "sparizione" dei 60 gg per fare formazione al neoassunto... una situazione questa che renderà molto "vulnerabili" i DL che assumono un lavoratore e dovranno aspettare settimane (almeno) prima di poterli avviare ad alla frequentazione del corso di formazione. Criticità sicuramente acuita dal fatto che il nuovo ASR ponga l'accento sull'effettiva specificità della formazione specifica (aspetto sacrosanto): salvo poche aziende molto strutturate voglio proprio vedere come un DL possa organizzare "istantaneamente" un corso "specifico" per quella mansione... chi lo farebbe (docenza per 12h con 1 solo alunno!)? e sopratutto con quali costi?! se proprio volevano fare qualcosa del genere dovevano cercare dei percorsi condivisi per settore e limitare a poche ore la parte specifica per la mansione e sul DVR. Questo è il mio parere ma è 30 anni che ci litigo sul campo su queste questioni (come RSPP con i diversi DL) e si avevano ancora i 60 gg....
Rispondi Autore: Giovanni Bersani immagine like - likes: 0
19/05/2025 (17:27:29)
Al sig. Pontiggia: i famosi 60 gg spesso citati in realtà sono sempre stati una forzatura, poiché nell'Accordo 2011 sono nel capitolo 10 "disposizioni transitorie" relativo ai primi 18 mesi di attuazione. Altra cosa è dire che nella pratica è difficile riuscire a fare tutto subito e con tutti: per tante imprese è appunto... un'impresa (!) La speranza è che ora tutti abbiano l'attestato con sé e, salvo cambi di mansione e brevi sessioni informative, possano risultare più facilmente sempre con la formazione a posto.
Tra l'altro tutto questo riguarda la formazione di base, che ovviamente non ha nulla a che vedere con la formazione sul campo, l'addestramento, l'affiancamento, ecc. ecc. la cui necessità a priori è ben più evidente e normale.
Saluti
Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
19/05/2025 (20:14:06)
Ricordo quando 20 anni fa le imprese che smaltivano amianto e che "seguivo" in veste di RLST, quando andavano a lavorare ad esempio in Liguria, si vedevano non accettare gli attestati di formazione conseguiti in Lombardia. Oggi si rischia di tornare un poco indietro da questo punto di vista.
Poi, la formazione e-learning, a mio parere doveva essere completamente accantonata, sarà fonte di abusi e attestati fasulli...
Ragionando sul tutto mi sembra si sia fatto un passo avanti.
Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
19/05/2025 (20:17:51)
La possibilità di miglioramenti da parte delle regioni è figlia dell'art. 117 della Costituzione (legislazione concorrente), pur ritenendola una boiata credo sia lecita.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso immagine like - likes: 0
21/05/2025 (07:54:58)
L'intero approccio degli ASR era ed è da rivedere completamente.
Al riguardo ne avevo scritto su Puntosicuro il 4 ottobre 2023 "La formazione degli ASR è servita a qualcosa?"
Rispondi Autore: raffaele scalese immagine like - likes: 0
21/05/2025 (09:16:51)
per NICOLA
Ciao,
prendo atto della Tua osservazione e sono d'accordo.
Tuttavia mi riferivo (ma è rimasto "nella penna", cioè "nel dito" ) alle formazioni riguardanti le atrezzature speciali quali carrello, gru ecc.
Per quanto mi riguarda ho sempre suggerito ai DL , ANCHE in presenza di attestato, di fare SEMPRE una formazione integrativa relativamente alle attrezzature EFFETTIVAMENTE presenti in Azienda.

Appare chiaro che una cosa è fare una integrazione ed altra è fare un corso completo ex novo.

Ed è a questa possibilità che mi riferivo in merito alla CONSEGNA dell'attestato sia al Lavoratre sia al DL (che ha pagato il corso) e sia alla possibilità di richiedere, successivamente all'Ente erogatore una copia del medesimo. (atteso il fatto c he DEVONO conservare gli atti per 10 anni)


Mi sembra un vantaggio non da poco sia per il Lavoratore e sia per un eventuale NUOVO Datore di lavoro
Ciao
e buon lavoro
Rispondi Autore: tita immagine like - likes: 0
22/05/2025 (20:38:55)
La formazione come fino adesso è stata fatta e che si continua a basarsi con il nuovo accordo, sulle ore e non sulla qualità è destinata ancora a fallire; a 30 anni dalla 626 i morti e gli infortuni non sono diminuiti.
Rispondi Autore: Paride Piancatelli immagine like - likes: 0
26/05/2025 (08:56:30)
Concordo pienamente.
Inaccettabile e senza senso lasciare libero arbitrio alle Regioni, quindi senza un comune accordo, in un accordo S/R.
Il delegato ex art 16, che funge da DL tranne che per il DVR e la nomina RSPP, secondo me dovrebbe avere la stessa formazione del DL delegante.
Rispondi Autore: Francesco immagine like - likes: 0
23/06/2025 (08:20:38)
Ho fatto una rapida lettura dei commenti ai vari articoli sull'argomento e finalmente ne ho trovato uno di chi capisce le criticità e ha nel tempo dimostrato un approccio corretto, competente e costruttivo: questo accordo proprio non va!
Differenze insorgenti a breve fra le regioni, formazione a distanza, accreditamento, test da 30 domande e, quel che è peggio, una evidente dimostrazione che i redattori sono fuori dalla realtà!

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