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ABC della formazione: l’applicazione dell’accordo sulle attrezzature

ABC della formazione: l’applicazione dell’accordo sulle attrezzature
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

28/09/2016

Un intervento fa il punto della situazione relativa all’abilitazione degli operatori per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro individuate dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. La normativa, l’applicazione e le scadenze.

ABC della formazione: l’applicazione dell’accordo sulle attrezzature

Un intervento fa il punto della situazione relativa all’abilitazione degli operatori per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro individuate dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. La normativa, l’applicazione e le scadenze.


Imola, 28 Sett – Le normative, le regole e i dettagli della formazione alla sicurezza, come abbiamo potuto anche constatare con il nuovo Accordo per la formazione di RSPP e ASPP, sono in continua evoluzione.

Per cui è necessario costantemente fare il punto, riepilogare le indicazioni normative anche alla luce delle circolari, degli interpelli e delle altre forme di chiarimenti presentate in questi anni. 

Ci soffermiamo oggi sull’abilitazione degli operatori per l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro e lo facciamo basandoci sui contenuti di un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.


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Supporti per formatori - Formazione operatori per gru mobili
Formazione operatori per gru mobili - Materiale didattico per formatori conforme allegato VII ASR 22/2/2012

 

L’intervento “Formazione e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), ricorda innanzitutto alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008:

- Art.71 comma 7 titolo III: qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (omissis); 

- Art.73 comma 5 titolo III: in sede di Conferenza permanente (omissis) sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

El’ Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 - concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione - costituisce attuazione dell’art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ed individua nell’Allegato A le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

 

La relatrice ricorda cita poi i vari chiarimenti che in questi anni hanno riguardato questa tipologia di formazione. Ne riportiamo alcuni (a livello nazionale e riguardo alla Regione Emilia Romagna):

- Circolare n.12 del 11/03/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Circolare n.21 del 10/06/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Circolare n.34 del 23/12/2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Circolare n.45 del 24/12/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Legge 9 agosto 2013 n.98 (proroga dei termini);

- Legge 27 febbraio 2015 n.11 (proroga dei termini);

- Nota della Regione Emilia-Romagna PG/2015/0136794 del 04/03/2015; 

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.168 del 18 Febbraio 2013.

 

Veniamo all’applicazione del’Accordo del 22 febbraio 2012.

 

L’Accordo riguarda innanzitutto “solo ed unicamente” le attrezzature individuate nell’Allegato A dell’Accordo stesso”, anche con riferimento “all’utilizzo saltuario od occasionale” di tali attrezzature.

Nell’intervento vengono riportati due esempi di attrezzature escluse:

- “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale;

- piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”.

 

E l’ Accordo si applica a:

- “lavoratori incaricati dell’uso di un’attrezzatura di lavoro (art.69 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - applicazione obbligatoria; 

- datore di lavoro che fa uso di un’attrezzatura di lavoro (art.69 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - applicazione obbligatoria” (“novità introdotta dal D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015 che ha modificato l’art.69 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”);

- “soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. - applicazione obbligatoria”.

Mentre non si applica “ad operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro , ecc...In tutti i casi in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro”.   

 

Ricordiamo ora le attrezzature (Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012) per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: 

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;

b) Gru a torre;

c) Gru mobile;

d) Gru per autocarro;

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);

f) Trattori agricoli o forestali;

g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);

h) Pompa per calcestruzzo.

 

Ricordiamo per concludere che l’Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012 è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e, con riferimento a questa data, riportiamo la tabella presentata nell’intervento con le scadenze, passate e future, correlate all’Accordo:

 

 

L’intervento segnala infine che “gli operatori incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni dopo il 12 Marzo 2015 devono effettuare la formazione specifica prima del loro utilizzo”. E riporta anche una nota della Regione Emilia-Romagna - Nota PG/2015/0136794 del 04/03/2015 - che indica che “tutti gli operatori che dopo il 12 Marzo 2015 non hanno regolarizzato la loro posizione devono fare la formazione completa così come prevista negli allegati dell’Accordo Stato-Regioni, relativi alle diverse tipologie di attrezzature”.

 

In un prossimo articolo ci soffermeremo, sempre con riferimento all’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi, sul percorso formativo delineato dall’Accordo e sulle specificità relative al comparto agricoltura.

 

 

“ Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione Abilitazione Attrezzature ”, parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 80 kB).

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano -Accordo del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

RTM



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Giampaolo Ceci immagine like - likes: 0
28/09/2016 (08:22:24)
Esauriti i "vecchi" operatori per i quali la formazione pratica consisteva nel guidare per un'oretta il mezzo che già conoscevano, ora si presenta il problema dei giovani che si presentano alla formazione totalmente sprovvisti di qualsiasi esperienza pratica.
Impossibile formarli seriamente nelle ore del "corso".
Dovrebbero avere modo di frequentare una speciale scuola guida, ma non mi risultano esserci neppure nelle scuole edili.
Potrebbero fare esperienza da soli nei cantieri edili/stradali in affiancamento ad un esperto come avviene oggi, ma chi se la sente di fare fare esperienza in cantiere ad un giovane privo di abilitazione?
Rispondi Autore: g palmisano immagine like - likes: 0
28/09/2016 (15:27:32)
Tanto è vero che persino coloro che sono stati formati/informati/addestrati secondo quanto stabilito prima dell'ASR 22/02/2012,su quelle attrezzature che richiedevano conoscenze e responsabilità particolari, oggi DEVONO, qualora incaricati, avere una specifica abilitazione secondo l'ASR del 22/2/2012 x quelle specifiche attrezzature.
Non credo invece che, ci debba essere necessariamente una esperienza pregressa (nei riguardi dell'attrezzatura),per conseguire l'abilitazione. Se il Datore di Lavoro ritiene necessario per l'operatore proseguire la formazione quanto l'addestramento (ad integrazione alla qualifica ), seguendo quanto al comma 7,art 71, D.Lgs 81/08 smi "in relazione ai loro rischifo specifici...", non credo che vada incontro a sanzioni, anzi porta valore aggiunto alle condizioni di utilizzo su specifici scenari pericolosi.

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