ABC della formazione: abilitazione per attrezzature e macchine agricole
Imola, 23 Nov – Nelle scorse settimane su PuntoSicuro abbiamo fatto il riepilogo degli aspetti normativi correlati all’applicazione dell’ Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Continuiamo oggi a parlare di questo accordo con riferimento alla seconda parte di un intervento presentato al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.
Attraverso l’intervento “Formazione e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), abbiamo raccolto, nei mesi scorsi, diverse informazioni sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e sull’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio relativo all’abilitazione di alcune attrezzature (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo).
Riguardo all’Accordo del 22 febbraio 2012 l’intervento si sofferma anche sul percorso formativo delineato, un percorso organizzato in moduli teorici e pratici con verifiche dell’apprendimento intermedie e finali:
- Modulo Giuridico-Normativo - “consentita modalità e-learning - durata 1 ora per tutte le tipologie di attrezzatura (allegati III-X);
- Modulo Tecnico - consentita modalità e-learning - durata da 2 ore a 7 ore variabile a seconda delle attrezzature (allegati III-X);
- Modulo Pratico - non consentita modalità e-learning - durata da 4 ore a 8 ore variabile a seconda delle attrezzature (allegati III-X)”.
È previsto poi un aggiornamento quinquennale della durata di 4 ore (1 ora argomenti del modulo teorico, 3 ore argomenti dei moduli pratici).
Sono poi riportate altre informazioni sull’aggiornamento, anche con riferimento al Parere della Commissione Attrezzature Art.73 co. 5 del 22 gennaio 2015:
- “le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere svolte in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità;
- nei casi in cui sia prevista l’aggregazione della formazione pratica abilitante (come nello specifico le PLE o i tre tipi di carrelli o alcune macchine movimento terra) è possibile fare un unico aggiornamento della durata di 4 ore. Nei casi di aggiornamenti su più attrezzature nelle 4 ore dovrà essere garantita comunque la trattazione di tutti gli argomenti relativi alle macchine per le quali si richiede l’abilitazione avendo a riferimento quanto previsto nei moduli pratici della formazione abilitante”.
Si ricorda inoltre che il Modulo Giuridico-Normativo “deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili”. Nell’intervento, che vi invitiamo a visionare, sono riportati esempi di attrezzature simili.
Si cita poi un caso particolare che riguarda i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. “Qualora ai carrelli con conducente a bordo di cui all’Allegato VI siano abbinati accessori tali per cui l’attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un’altra attrezzatura dell’Accordo, è necessario ottenere l’abilitazione del corrispondente titolo abilitativo”.
Dopo aver sottolineato che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori secondo l’art. 38 del Testo Unico, ricordiamo poi che la partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
L’intervento si sofferma poi anche sul comparto agricoltura e riporta il contenuto del punto 9.4 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sul riconoscimento della formazione pregressa: ‘ai lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente Accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo”.
E riporta anche alcune indicazioni tratte dalla Circolare n.12 del 11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardo all’esperienza biennale documentata, secondo cui il lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore e il lavoratore subordinato “possono documentare l’esperienza dell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/200”.
Si segnala inoltre la successiva pubblicazione delle “ Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali”, atto di indirizzo, “la cui assunzione assume carattere volontario, per una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall’Accordo Stato-Regioni n.52 del 22 febbraio 2015 per le attrezzature dell’Allegato VIII dello stesso Accordo”.
Sono ricordate poi le diverse proroghe che hanno riguardato il comparto agricoltura e in particolare l’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole.
Una prima proroga, con legge 9 Agosto 2013 n.98, ha portato l’obbligo al 22 marzo 2015.
Una seconda proroga, con Legge 27 Febbraio 2015 n.11, ha portato l’obbligo al 31 Dicembre 2015.
Riportiamo un semplice specchietto con le varie scadenze che riguardano il comparto agricoltura:
L’intervento, riguardo al tema dell’Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012, si conclude riportando alcune indicazioni tratte dalla Circolare n.45 del 24/12/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Secondo la circolare “il differimento al 22 marzo 2015 (diventato poi 31/12/2015) ‘dell’obbligo
dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole’ è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale. La proroga riguarda pertanto sia le ‘macchine agricole’ sia tutte le altre attrezzature dell’Allegato A che vengono utilizzate dei lavoratori del settore agricolo o forestale (carrelli elevatori, macchine movimento terra, ecc)”.
“ Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione Abilitazione Attrezzature ”, parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 80 kB).
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano -Accordo del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
RTM
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