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A FINE OTTOBRE IL DECRETO SUGLI RSPP

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Articolo a cura di Rocco Vitale.
Dopo l’accordo del 29 settembre scorso in sede di Commissione Preparatoria per la Conferenza Stato-Regioni possiamo dire di essere giunti alla fine di un iter lungo e tortuoso e all’inizio di una nuova stagione che darà nuova visibilità e competenze ai Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione. Per fine ottobre è prevista la riunione della Conferenza Stato-Regioni ed in quella sede l’accordo dovrebbe essere approvato e poi, con decreto ministeriale, pubblicato in gazzetta ufficiale.

Per tutti coloro che hanno seguito le alterne vicende di questi anni è doveroso informare di una conferma e di una modifica sostanziale proposta dalla Commissione.

Viene confermato – senza ombra di dubbio – che per svolgere i compiti di RSPP “tutti” devono frequentare il Modulo “C” del corso di formazione definito dalla legge.
Questo “tutti” significa che sia coloro con esperienza lavorativa superiore ai tre anni sia gli RSPP di nuova nomina devono effettuare il Modulo “C”.

Novità interessante riguarda invece coloro che, con esperienza lavorativa superiore ai tre anni, designati RSPP prima del 14 febbraio 2003 e che svolgono attualmente tale ruolo (o lo hanno svolto fino al 13 agosto 2003) sono esonerati completamente dalla frequenza del Modulo “B”. Ricordiamo che il modulo “B” del corso (che va da un minimo di 8 ore ad un massimo di 68 ore) si basa sui macrosettori di attività aziendali.

Una proposta iniziale era quella che i soggetti di cui sopra avessero una riduzione del 50% di frequenza al modulo “B”. Es. L’RSPP di una azienda che opera nel settore del tessile avrebbe dovuto, in base alla vecchia proposta effettua un corso di 24 ore, che era la metà delle 48 previste. Con il nuovo accordo l’RSPP, che possiede le caratteristiche sopra dette, è esonerato completamente dalla frequenza al corso. Al contrario chi non ha riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi deve svolgere il corso nel suo complesso con i moduli A,B e C.

In sintesi, per completezza dell’informazione, l’accordo conferma l’esonero della frequenza del Modulo “A” , non solo per i soggetti di cui sopra ma, anche per chi ha esperienza lavorativa per un periodo che va dai sei mesi ai tre anni. Anche per coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore ma designati dopo il 14.02.03 o che hanno svolto un corso con i contenuti previsti dal DM del 16 gennaio 1997 sono esonerati dalla frequenza al modulo “A” mentre devono frequentare il Modulo “B” per il macrosettore di attività individuato.

La prossima lettura testuale dell’accordo ci consentirà di analizzare meglio altri aspetti qualitativamente importanti e determinanti che vanno dall’aggiornamento continuo al libretto formativo.


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