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Sentenza Thyssen: dolo eventuale e sicurezza sul lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria siderurgica, lavorazione metalli

08/06/2011

Alcune note a margine del caso Thyssen affrontano alcuni temi importanti in relazione alla sentenza. Le imputazioni, il dolo eventuale, il particolare lavoro di indagine, le responsabilità individuali e dell’impresa.

Sentenza Thyssen: dolo eventuale e sicurezza sul lavoro

Alcune note a margine del caso Thyssen affrontano alcuni temi importanti in relazione alla sentenza. Le imputazioni, il dolo eventuale, il particolare lavoro di indagine, le responsabilità individuali e dell’impresa.

 
Urbino, 8 Giu - Nella sezione “approfondimenti tematici” del sito di Olympus, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, sono presenti documenti elaborati dai docenti e ricercatori che afferiscono all'Osservatorio Olympus nell'ambito delle loro attività didattiche, di ricerca e di divulgazione scientifica.
 
Un documento, dal titolo “ Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine del caso Thyssen” – a cura di Gabriele Marra (Professore associato di diritto penale -  Università di Urbino “Carlo Bo”) – affronta alcuni importanti temi relativi alla recente sentenza con la quale la seconda Corte d’Assise di Torino ha condannato il vertice della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a per il delitto di omicidio volontario plurimo in relazione all’incidente del 6 dicembre 2007.
 
Nelle premesse si sottolinea che questa sentenza parte dal presupposto che, pur non essendo la morte lo scopo del suo comportamento, finalizzato in realtà ad evitare “impegni di spesa giudicati antieconomici”, “l’imputato ha giudicato probabile il suo verificarsi quale conseguenza del piano d’azione intrapreso per realizzare il proprio interesse (id est: risparmio di spesa), senza tuttavia deflettere dalla linea di condotta originariamente stabilita”. Insomma l’imputato “non si è lasciato motivare dalla previsione delle specifiche implicazioni lesive del proprio agire”.
Situazioni diversa invece per gli altri addetti dell’organigramma prevenzionistico aziendale chiamati sul banco degli imputati. “Questi, nonostante la rappresentazione dell’evento, hanno infatti agito sul presupposto che tale evenienza non si sarebbe verificata, orientando, quindi, il proprio comportamento” in base ad una previsione negativa in merito alla verificazione del pur previsto fatto di reato [1]. “Debbono pertanto rispondere dell’accaduto per aver colposamente causato la morte dei sette operai violando le regole di diligenza pertinenti al proprio status. Violazione che, in ragione della previsione dell’evento, dimostra una più marcata nota di colpevolezza rispetto ai casi di negligenza incosciente. Inferiore, però, ai livelli stabiliti per la responsabilità dolosa, difettando in capo all’agente, l’intenzione di sovvertire la gerarchia assiologica consacrata dal tipo di illecito considerato”.
 
Parlando di dolo eventuale, l’autore ricorda che molti commentatori parlano di una sentenza epocale. Tuttavia “la discontinuità introdotta da questa decisione nell’orizzonte di una consolidata consuetudine giudiziaria non può infatti essere discussa in modo proficuo in assenza delle motivazioni sulla cui base la Corte ha ritenuto di interpretare le risultanze processuali in termini di accettazione del rischio omicidiario da parte del titolare dei poteri necessari a garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento alla decisione di quest’ultimo di non implementare i presidi cautelativi conformemente alle mutate condizioni di lavoro”. La “formula che ha consentito alla Corte di discostarsi in modo così manifesto dalla prassi precedente – l’accettazione del rischio quale peculiare forma di volontà dell’evento causato – è infatti concettualmente fragile se discussa in astratto, senza cioè calarla nella specificità delle vicende storiche del fatto oggetto di imputazione”.
 
Viene poi riportato il dato oggettivo “dell’impressionante numero di udienze – novantaquattro – nelle quali si è articolata l’istruttoria dibattimentale” e allo stato è “ragionevole ritenere che la lunga istruttoria dibattimentale abbia consentito alla Corte di vagliare funditus i moltissimi elementi di prova raccolti in due intensi anni di indagini preliminari e di pervenire, così, ad una dettagliata conoscenza della dinamica dei fatti. Circostanza di per sé idonea a minimizzare il rischio di affrettate decisioni in punto di diritto in merito all’ascrivibilità delle morti avvenute presso lo stabilimento torinese ad una consapevole decisione contro il bene giuridico”.
 
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Nel documento si affrontano le preoccupazioni espresse in merito alla “carica ‘viremica’ della decisione torinese e, quindi, alla possibilità che tale rigorosa interpretazione ‘venga replicata’ da altre autorità giudiziarie, innescando, così, un generalizzato ‘clima da caccia alle streghe’, giudicato inutile e dannoso”.
In realtà “l’inusuale articolazione del lavoro di indagine” è un “efficace antidoto contro un siffatto rischio. Dimostra che per mettere sul tavolo di lavoro l’ipotesi di una responsabilità dolosa in caso di eventi infortunistici è necessario, in primo luogo, che l’ attività di indagine venga ampliata ben oltre l’accertamento dei dati esteriori della dinamica infortunistica che solitamente caratterizza la prassi accertativa in questi casi. E’ infatti indispensabile che le indagini vengano estese agli specifici fattori che, in una determinata contingenza storica, hanno caratterizzato la dinamica fattuale sfociata nella realizzazione dell’evento. Solo così è possibile ricostruire nella sua completezza il processo decisionale in termini di effettiva previsione del rischio da parte dell’agente e porsi, di conseguenza, il problema dell’esistenza di una responsabilità dello stesso a titolo di dolo eventuale, qualora dalla ricostruzione dei fatti emerga l’intervenuta accettazione del rischio del verificarsi dell’evento”.
Infatti, come riferito dal pm Guariniello, “non ci siamo […] fermati alle anomalie dello stabilimento: abbiamo cercato di capire perché si erano create”. 
 
Il rigore dell’accertamento richiesto impone, infatti, una profonda modificazione dei protocolli di indagine che usualmente caratterizzano la prassi in materia di infortuni sul lavoro. Sopralluoghi, documentazione fotografica dello stato dei luoghi, sequestri dei macchinari, sommarie informazioni testimoniali rese da quanti erano presenti al momento dell’infortunio, accertamenti tecnici intesi a stabilire la regolarità dei luoghi di lavoro non sembrano essere più sufficienti. La specificità delle verifiche richieste per ritenere sussistente una consapevole decisione contro il bene giuridico da parte dei vertici aziendali impone, infatti, di estendere gli accertamenti a elementi organizzativi, a regole procedurali, alle politiche di bilancio, alle comunicazioni interne all’azienda e, come dimostra il processo torinese, ad una molteplicità di altri dati che comunemente rimangono all’esterno della sfera di interesse delle usuali indagini in tema di infrazioni alle regole della sicurezza del lavoro”.
È sempre Guariniello a ricordare che “abbiamo dovuto applicare metodologie di indagine nuove per gli incidenti sul lavoro, metodologie più tipiche da reati di criminalità organizzata”.
 
Il documento - a cui vi rimandiamo per una lettura più completa e puntuale - fa riferimento anche all’introduzione della responsabilità degli enti per i casi di infortuni sul lavoro (artt. 2, 30 e 300 Dlgs n. 81/2008). Disciplina “che, come è noto, assegna alla predisposizione di modelli di organizzazione interna funzione esimente della responsabilità della società quando tali modelli siano idonei a minimizzare il rischio di illeciti e risultino effettivamente applicati nel quotidiano esercizio dell’attività di impresa in forma collettiva (art. 6 Dlgs n. 231/01).  Elementi che la Corte d’Assise non ha ritenuto sussistenti nel caso ThyssenKrupp”. 
 
Rimandando i lettori alle riflessioni del Prof. Marra in merito alle affermazioni di chi vede nella condanna un “riscatto del lavoro” o di chi “ha  stigmatizzato la sentenza come il primo tassello di un gigantesco regalo competitivo fatto alle imprese estere, foriero di ulteriori danni macroeconomici per l’effetto disincentivante che produrrebbe nei confronti degli investimenti stranieri”, passiamo direttamente alle sue conclusioni.
 
Secondo l’autore per chi sfoglia le pagine dei quotidiani “è facile imbattersi nel refrain che ascrive l’insicurezza dei luoghi di lavoro all’assenza di controlli efficaci. Massima che lascia intendere al distratto lettore che, nonostante la qualità della disciplina prevenzionistica oggi vigente, è solo l’intensificazione delle verifiche pubbliche sul rispetto di quest’ultima a rendere possibile l’effettivo contrasto della genetica anomia (assenza di leggi, regole o ordine, ndr) dei suoi destinatari”.
E prima di passare alla pagina successiva “è quindi facile che nella sua mente baleni, almeno per un attimo, l’idea che se le pur buone leggi della sicurezza del lavoro non sono di per sé in grado di prevenire gli infortuni, allora è necessario ricorrere alle maniere forti, magari anche un po’ spicce, del diritto penale. Solo così si può vincere la refrattarietà che la classe dei destinatari sembra pervicacemente dimostrare”.
Tuttavia le notizie successive su altri incidenti incalzano e “non c’è quindi tempo per soffermarsi oltre su questa prima impressione”.
“Il lettore troverebbe invece ragione e modo per continuare la sua riflessione, se avesse contezza dal fatto che tale precipitoso assunto talvolta alligna dietro gli ‘scossoni’ che segnano il divenire della prassi giurisprudenziale, in corrispondenza di accadimenti infortunistici la cui gravità è giudicata sintomo non equivoco del profondo grado di indifferenza alle regole che pervade i garanti della sicurezza”. Qualcuno potrebbe essere “indotto a credere che solo la capacità general-preventiva del reato doloso sia idonea allo scopo. Conclusione tanto suggestiva quanto fragile nelle premesse che coltiva”.
 
Dunque – continua l’autore – “architetture regolamentari progettate o implementate in modo da non riuscire a conformare le condotte dei destinatari e a neutralizzarne l’eventuale eccessiva propensione al rischio, non meritano giudizi positivi, a prescindere, quindi, da ogni valutazione sulla qualità del sistema dei controlli che l’assistono”. Senza dimenticare che la pena è “l’ultima ratio delle risorse preventive a disposizione dell’ordinamento” [2].
E “l’ostracismo che colpisce l’idea della colpevolezza quale categoria sistematica plasmata da scopi di prevenzione generale – quand’anche tali finalità vengano fatte coincidere con più tranquillizzanti richiami all’“apprendimento della fedeltà al diritto” [3] – completa il quadro critico, frapponendosi tra i giusti intendimenti dei fautori di un generalizzato recupero di effettività del sistema ed il ricorso, a tale scopo, al diritto penale [4]. Se responsabilità dolosa deve essere, è solo perché il soggetto ha realmente deciso contro il bene giuridico. Su ciò concorderà anche il più distratto dei lettori”.
   
 
L’indice del documento:
1- Premessa
1.1 – Temi
2 – Dolo eventuale: definizione ed accertamento
2.1 – Dalla teoria alla prassi dell’accertamento del dolo eventuale
2.1.1 – Nuovi protocolli di indagine ed accresciute competenze investigative
2.1.2 – Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità penale
2.1.3 – Previsione dell’evento, incertezza e pluralità dei centri di competenze prevenzionistiche
2.1.3.1 – Riflessi sulle responsabilità individuali: esiti inattesi o quadratura del cerchio?
2.2 – Certezza d’azione e prevenzione
3 – Interpretazioni dell’“accettazione del rischio”: strumentalità, simbolismo, critiche e cautele
3.1 - Contenuti psicologici e criteri normativi
3.2 – Normatività ed imputazione dolosa
3.2.1 - Doveri di cooperazione nella gestione del rischio e dolo eventuale
4 – Prevenzione e conseguenze.
5 – Conclusioni.
 
 
“ Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine del caso Thyssen”, a cura di Gabriele Marra - Professore associato di diritto penale -  Università di Urbino “Carlo Bo” (formato PDF, 131 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 
 

 



[1] M. GALLO, voce Dolo (dir.pen.), Enc.dir., vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, 792 s.
[2] M. DONINI, Il volto attuale, cit., 75 ss.
[3] G. JAKOBS, Schuld und Prävention, Mohr, Tübingen, 1976, 10 ss.
[4] C. ROXIN, Cosa resta della colpevolezza nel diritto penale?, Politica criminale e sistema del diritto penale, Esi, Napoli, 1998, 148 ss; spec. 159 ss.





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Rispondi Autore: MORANDO SERGIO immagine like - likes: 0
09/06/2011 (11:53:25)
Quanto scrivete sopra del caso Thyssen dovrebbero leggerselo "per benino.." senza offesa certi Sig.ri che LAVORANO nello Stato pagati pure da noi operi tecnici impiegati etc. PRECARIZZATI con contratti interinali di somministrazione ,a ritenuta d'acconto,sociolavoratori , a progetto , cantieri lavoro etc.etc.simili INQUANTO dove COMPAIONO queste denominazioni contrattuali equivale ASSAI SPESSO a quanto è accaduto alla Thyssen o per i carrelli ferroviari STRAGE di Viareggio! Poichè con questi contratti precari si VIOLANO LE LEGGI sulle sicurezze del lavoro RAGGIRANDOLE ! E poi..si fanno le inchieste a fattti avvenuti dopo infortuni o morti ! I contratti precari RAGGIRANO LE LEGGI SUL LAVORO CONTINUAMENTE !
Dove cavolo sono i VERI controlli che devono essere eseguiti più volte e contrapposti da organi diversi? Nemmeno quando ci sono DENUNCIE vengono fatti ! O se fatti fatti non in modo approfondito!Nemmeno chiamati per spiegare i fatti sul posto! Ma denunciati perchè si scrivono queste VERITà! Che danno fastidio a chi sa ed occultato! Ed occultando possono arrecare danni anche a persone estranee all'azienda! Occultare ad esempio: che delle gru a torre o gru semoventi..sono state saldate da saldatori assunti con altre qualifiche o da manovali..SENZA VISITE MEDICHE ! SENZA PATENTINI DI SALDATURA che sono TANTI e Diversi! Ad esami ed a scdenza biennali ! Senza i corsi di legge sulle sicurezze inerenti alle qualifiche di saldatore è grave anzi GRAVISSIMO ! Ma si deve ubbidire..tacere..non parlare non scrivere! Ma è dovere CIVILE farlo o averlo fatto ! INQUANTO LA COSA PUò coinvolgere tutti! Le gru sono al lavoro nei cantieri e su strade vicino magari a noi ed a Voi senza che NESSUNO SAPPIA LE REALTà DI POSSIBILE PERICOLO ! E poi si fanno le inchieste..e la PREVENZIONE DOvé ?????? Perchè gli ispettori del lavoro Carabinieri..polizia..VENUTA a conoscenza di questi fatti non chiama noi operai tecnici CHE SAPPIAMO a fre VEDERE I REALI FATTI a LORO STESSI PROVE!? Tacere non scrivere di queste cose si è poi eventualmente COMPARTECIPI di eventuali infortuni e morti! IO NON VOGLIO ESSERNE COMPARTECIPE ed ho scritto le verità e ci sono al riguardo ampie PROVE VISIVE e testimoni..Il caso Thyssen insegna la strge di Viareggio pure ma ancora la cosa non viene capita pERCHè si è scriTTO ! Nemmeno da certi laureati..."senza offesa"
Sergio MOrando.
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
06/12/2011 (15:08:10)
Comunque i morti della Thyssen non erano precari, avevano un contratto a tempo indeterminato ed erano alla quarta ora di straordinario ... L'articolo è eccellente.

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