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Medici competenti: le novità nella valutazione del rischio chimico

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Industria

25/10/2012

Le ricadute dei regolamenti europei sulla valutazione del rischio da agenti chimici con riferimento ai compiti di igienisti industriali e medici competenti. Scheda dati di sicurezza e scenari di esposizione. Il metodo delle congruenze organizzative.

 
Torino, 25 Ott – Per supportare il lavoro dei consulenti, dei medici competenti, delle aziende impegnate in attività di valutazione del rischio chimico, PuntoSicuro torna a parlare delle ricadute di alcuni regolamenti europei sulla normativa che riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Di valutazione del rischio chimico, con riferimento alle novità dei regolamenti europei vigenti, parla una relazione presentata al 74° Congresso Nazionale SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato”, congresso che si è tenuto a Torino dal 16 al 19 novembre 2011. La relazione è stata pubblicata sul numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
 

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In “La Valutazione del Rischio da Agenti Chimici” - relazione a cura di Giovanni Battista Bartolucci (Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università degli Studi, Padova), Danilo Cottica e Elena Grignani (Centro Ricerche Ambientali, Padova, Fondazione Salvatore Maugeri, I.R.C.C.S. Pavia) -  si sottolinea che l’applicazione dei Regolamenti REACH ( CE 1907/2006), CLP ( CE 1272/2008) e SDS (UE 453/2010) “ha introdotto alcuni cambiamenti e strumenti per elaborare la valutazione dell’esposizione professionale” dei lavoratori.
 
Lavalutazione del rischio da agenti chimici è ormai un “processo di valutazione dell’esposizione ben noto ed applicato dagli Igienisti Industriali (II) e dai Medici Competenti (MC)”. In particolare il suo scopo è quello di “identificare i lavori o le mansioni pericolose, definire la priorità degli interventi per il controllo dell’esposizione, costruire la storia espositiva di un operatore o di un Gruppo Omogeneo d’Esposizione (GOE), prevedere un programma di sorveglianza sanitaria per quei lavoratori che sono stati classificati esposti”.
 
Gli autori, oltre a sottolineare le diverse fasi di valutazione preliminare del rischio, si soffermano sulle novità introdotte dai vari regolamenti con ricaduta sul processo di valutazione del rischio:
 
-scheda dati di sicurezza (SDS): la SDS, “ancor più nella versione profondamente modificata dal Regolamento 453/2010, basato sempre sulle 16 sezioni, resta comunque la via principale per l’acquisizione d’informazioni di pericolosità di sostanze e miscele”. Si ricorda che per le sostanze prodotte ed importate in quantitativi superiori alle 10 t/anno “è prevista l’elaborazione del Rapporto sulla Sicurezza Chimica (CSR) che delinea gli SE, pertinenti e rilevanti per l’uso delle sostanze, che dovranno figurare in allegato alla SDS” (in questo caso viene definita SDS estesa, ESDS). Con queste novità la documentazione riporta una mole considerevole d’informazioni “che è certamente esauriente ma spesso risulta dispersiva per cui è necessaria un’attenta analisi dei contenuti per individuare le informazioni utili”;
 
-scenario d’esposizione (SE): tale SE è una “descrizione di una strategia di controllo delle sostanze che fornisce le effettive condizioni operative della produzione o degli usi specifici di una sostanza o di una miscela di sostanze; prescrive le appropriate misure di gestione del rischio che devono essere attuate durante la produzione o l’uso di una sostanza comprendendo il periodo d’utilizzo e la fase di smaltimento”. Gli autori ricordano che un SE deve “riportare le informazioni relative alla identificazione degli usi della sostanza, la descrizione dei processi e le problematiche insite nella sua produzione; le sequenze operative del processo con dettaglio della frequenza e durata delle singole operazioni; le misure di prevenzione (procedurali, impiantistiche, individuali) adottate per prevenire e controllare adeguatamente l’esposizione”. In particolare uno dei compiti dell’II e del MC è il riscontro “fra quelle che sono le peculiarità della situazione oggetto di valutazione del rischio (informazioni reperite attraverso la valutazione preliminare) e le informazioni riportate negli SE per individuarne l’eventuale applicabilità; particolare attenzione andrà rivolta alle misure di prevenzione e protezione rispettivamente adottate ed alla loro efficienza/efficacia”;
 
-misure di controllo dei rischi: gli SE riportano specifiche misure di controllo e gestione del rischio. Questa è “un’importante fonte d’informazione per l’utilizzatore a valle in quanto, già nella fase preliminare, consentono di valutare l’adeguatezza delle misure di prevenzione da lui adottate e, se necessario, indirizzarne l’adeguamento/implementazione prima di procedere ad eventuali misure strumentali degli agenti chimici”;
 
-livelli di non effetto: “con questa definizione vengono indicate delle concentrazioni quantitativamente valutate come non in grado di produrre effetti sulla salute (Derived No Effect Level - DNEL). Questi valori sono aspetti innovativi nella valutazione della sicurezza chimica con i quali l’II ed il MC dovranno confrontarsi sotto diversi aspetti” (“attendibilità delle motivazioni tossicologiche o dei test che stanno alla base della loro determinazione”,  “applicabilità/fattibilità tecnologica delle misure di prevenzione richieste all’utilizzatore a valle”, “valenza di un DNEL rispetto ad un Valore Limite di Soglia (TLV) proposto dal Legislatore”);
 
-stima dell’esposizione: l’ordine gerarchico consigliato per l’acquisizione dei dati utili alla stima comprende 1) “dati misurati sperimentalmente applicando i principi delle linee guida EN 689/95 ed EN 482/06; 2) dati derivati da sostanze analoghe utilizzate in scenari analoghi (vedi gli SE); 3) stima tramite modelli”.
Sempre riguardo alla stima e considerando complessità e costi relativi all’applicazione delle EN 689/95 ed EN 482/06 ad ogni possibile scenario di esposizione nel ciclo di utilizzo di una sostanza, “il Regolamento REACH per eseguire il primo stadio della valutazione del rischio indirizza all’uso di alcuni modelli di calcolo informatici sufficientemente conservativi”, modelli che “richiedono l’immissione di dati relativi alle proprietà chimico fisiche delle sostanze, la presenza di sistemi d’aspirazione localizzata, modalità operative, loro durata e frequenza” (ECETOC Targeted Risk Assessment; Easy to use workplace EMKG; Stoffenmanager). E  “per quanto riguarda la stima tramite modelli i risultati vanno attentamente valutati da competenze professionali in quanto la loro attendibilità dipende fortemente dalla scelta dei parametri da imputare che a sua volta richiede una buona esperienza nei processi di valutazione dei rischi”.
 
Gli autori, considerata la rilevanza data alle misure di controllo ed alla valutazione degli Scenari d’Esposizione, riportano, in una tabella, lo schema del percorso di valutazione e gestione del rischio secondo il Metodo delle Congruenze Organizzative (MCO). Metodo utilizzato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed il Nucleo Operativo del Medico Competente (NOMC) dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS-TN).
Si indica che il MCO “è uno strumento operativo di analisi che, permettendo di individuare criticità organizzative (Costrittività Organizzative), consente di proporre scelte organizzative alternative per una maggiore congruenza del processo in termini di efficienza, efficacia e promozione del benessere dei lavoratori coinvolti. L’analisi, in una logica di processo sempre mutevole, è a sua volta un processo continuo nel tempo; pertanto l’analisi con il MOC si presta anche alla valutazione ‘periodica’ del rischio”.
 
In conclusione la relazione sottolinea che se l’applicazione del Regolamento REACH e degli altri Regolamenti che lo accompagnano “costituisce certamente una rilevante fonte d’informazioni al fine della valutazione del rischio chimico”, la mole delle informazioni disponibili richiede comunque “competenze professionali qualificate nel campo dell’igiene industriale, la medicina del lavoro e la tossicologia”.
In particolare igienisti industriali e medici competenti “possono fornire un notevole contributo nell’implementazione della casistica segnalando ogni nuovo SE che si troveranno ad affrontare ed avranno valutato” nel rispetto dei requisiti richiesti dai vari Regolamenti vigenti.
 
 
 
 
La Valutazione del Rischio da Agenti Chimici”, relazione a cura di Danilo Cottica e Elena Grignani (Centro Ricerche Ambientali, Padova, Fondazione Salvatore Maugeri, I.R.C.C.S. Pavia), Giovanni Battista Bartolucci (Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università degli Studi, Padova), relazione al 74° Congresso Nazionale SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, luglio/settembre 2011 (formato PDF, 465 kB).
 
 
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