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REACH, CLP e SDS: le ricadute sulla valutazione del rischio chimico

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

24/04/2012

Una relazione si sofferma sul nuovo scenario normativo del rischio da agenti chimici alla luce dei regolamenti REACH, CLP e SDS, con riferimento alla valutazione del rischio e alle indicazioni esplicative della Commissione Consultiva Permanente.

 
Torino, 24 Apr – Ci siamo soffermati nei giorni scorsi su alcune relazioni presentate al 74° Congresso Nazionale SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato”, congresso che si è tenuto a Torino dal16 al 19 novembre 2011. Relazioni, pubblicate sul numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, con riferimento ai temi dell’industria metalmeccanica e dei rischi da rumore.
 
Il congresso nazionale SIMLII si è tuttavia occupato anche di molte altre tematiche e tipologie di rischi, ad esempio i rischi da agenti chimici.
 
In particolare un intervento - dal titolo “ Il nuovo scenario normativo del rischio da agenti chimici alla luce dei regolamenti REACH, CLP e SDS” e a cura di Ilaria Malerba (Federchimica, Direzione Centrale Tecnico-Scientifica, Milano) - si sofferma sui vari regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche che hanno dirette ricadute sulla normativa che riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si interfacciano con la valutazione del rischio chimico.
 

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L’intervento sottolinea che le imprese europee si stanno trovando di fronte “a un impegno importante per affrontare le rilevanti scadenze che prevedono la contemporanea entrata in vigore delle nuove disposizioni che riguardano la classificazione ed etichettatura (C&L) delle sostanze, l’obbligo di adeguamento delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) così come emendate dal regolamento UE 453/2010 di modifica dell’Allegato II del REACH, nonché, per le sostanze, la notifica della classificazione ed etichettatura e la prima scadenza della registrazione ai sensi del REACH”.
 
Poiché queste novità porteranno necessariamente le imprese “ad affrontare con un nuovo approccio le proprie attività connesse all’utilizzo di agenti chimici e a rivedere le relative valutazioni dei rischi (VdR)”, il tema delle ricadute dei Regolamenti REACH e CLP è stato affrontato dal Ministero del Lavoro tramite il Comitato 9 della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
 
La relatrice si sofferma sulle varie modifiche apportate dai regolamenti suddetti, ricordando, ad esempio, che il Regolamento CLP va ad incidere,  “anche se a volte in maniera indiretta e non sempre immediata, su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele”, con la conseguente modifica delle relative  Schede Dati di Sicurezza (SDS), così come previsto dal regolamento 453/2010.
 
D’altronde il Regolamento REACH rivoluziona il sistema di gestione delle informazioni sulle sostanze e introduce altrettanti importanti novità, novità che PuntoSicuro in questi anni ha presentato tempestivamente attraverso numerosi articoli.
Ricordiamo che il REACH prevede, per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all’anno per dichiarante, che sia effettuata la valutazione della sicurezza chimica (CSA-Chemical Safety Assessment), “i cui risultati sono da riportarsi in una relazione sulla sicurezza chimica (CSR-Chemical Safety Report). Il REACH prevede, all’interno del suddetto CSA, anche la valutazione di rischio in ambiente di lavoro”.
Si tratta di un “processo di valutazione complesso”che prevede, “in caso di mancanza di dati specifici, l’utilizzo di modelli per predire la concentrazione della sostanza in ambiente di lavoro, con la conseguente valutazione del rischio specifico attraverso la comparazione con il livello di effetto tossicologico”. E alla luce di queste e altre novità “per gli utilizzatori di agenti chimici risulterà sempre più necessario riferirsi alle specifiche SDS per effettuare le proprie valutazioni”.
 
Ricordando che lo “strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare informazioni sulla pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro”, è la Scheda Dati di Sicurezza unitamente all’etichetta di pericolo riportata su contenitori e su impianti, la relazione presenta iprincipali elementi da tenere in considerazione per una corretta valutazione del rischio da Agenti Chimici, così come enunciati dalle “Indicazioni”:
 
-definizione e individuazione delle figure coinvolte (come definite dai Regolamenti REACH e CLP): “nonostante l’intento delle “Indicazioni” di creare un parallelismo tra le figure previste sia da REACH e CLP sia dal D.Lgs. 81/2008, le applicazioni delle diverse normative rimangono indipendenti con differenti obiettivi e obblighi e, quindi, non necessariamente il Datore di Lavoro previsto dal TU Sicurezza coincide con l’Entità legale definita dai due Regolamenti (è dunque necessario effettuare valutazioni caso per caso in funzione della propria Organizzazione aziendale)”. Si ricorda inoltre che il Datore di Lavoro ha il “compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, derivanti dall’applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori”;
 
-terminologia che si deve adeguare a quella dei Regolamenti (ad esempio il termine “preparati” è sostituito da “miscele”);
 
-nuove prescrizioni per la stesura delle SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose: “le modifiche di alcuni criteri di classificazione (per esempio per la tossicità acuta) non permette spesso la conversione diretta dalle “vecchie” alle nuove classificazioni. Ciò comporta una difficoltà soprattutto nelle normative a valle di definire i nuovi campi di applicazione delle stesse”;
 
-nuovo sistema di etichettatura: “verranno introdotti non solo importanti cambiamenti concernenti i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele, ma anche la riformulazione delle etichette di pericolo, nelle quali muteranno gli attuali pittogrammi e indicazioni di pericolo, le frasi di rischio ‘R’ e i consigli di prudenza ‘S’”. In particolare per le miscele “verranno introdotti criteri di classificazione più restrittivi rispetto a quelli attuali definiti dalle Dir. 67/548/CEE e 99/45/CE”. E si può dunque ipotizzare per il futuro che, “anche solo con la procedura di conversione delle classificazioni nelle nuove categorie previste dal CLP - ma ancora di più quando saranno rese disponibili nuove informazioni sulle sostanze grazie alla registrazione secondo il REACH - potrebbe verificarsi un aumento degli agenti chimici soggetti a VdR e a sorveglianza sanitaria”;
 
-coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. n. 65/2003;
 
-eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro “nei casi in cui le informazioni inerenti le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La VdR è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola e in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro”;
 
-aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell’informazione, “relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare”;
 
-classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria che “deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti, in base alla Dir. 67/548/CEE, ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche corrosivi, cancerogeni di categoria 3 e mutageni di categoria 3, o alle corrispondenti categorie così come previste dal Regolamento CLP e che sarà a completo regime il 1° giugno 2015”;
 
-aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP come previsto nell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008.
 
 
 
Il nuovo scenario normativo del rischio da agenti chimici alla luce dei regolamenti REACH, CLP e SDS”, a cura di Ilaria Malerba (Federchimica, Direzione Centrale Tecnico-Scientifica, Milano), relazione al 74° Congresso Nazionale SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale . La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, luglio/settembre 2011 (formato PDF, 51 kB).
 
 
 
 
 
 RTM


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