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Quale sicurezza per le macchine nel Testo Unico?

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: Valutazione del rischio incendio

11/04/2008

Una disamina tecnica delle novità che modificano significativamente le modalità di valutazione dei rischi delle macchine marcate CE sulla base del titolo III del Testo Unico. A cura di Alessandro Mazzeranghi.

Quale sicurezza per le macchine nel Testo Unico?

Una disamina tecnica delle novità che modificano significativamente le modalità di valutazione dei rischi delle macchine marcate CE sulla base del titolo III del Testo Unico. A cura di Alessandro Mazzeranghi.

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Come cambierebbe la valutazione dei rischi delle macchine marcate CE sulla base del titolo III del Testo Unico. A cura di Alessandro Mazzeranghi.
 
Dal titolo si intuisce la perplessità dello scrivente su quanto in oggetto. Oggi parliamo specificatamente di valutazione dei rischi delle macchine marcate CE, cioè di quelle macchine che il datore di lavoro acquista certificate dal costruttore ai sensi della direttiva 98/37/CE.
 
Il punto chiave su cui vogliamo focalizzare l'attenzione sono gli elementi che il datore di lavoro deve tenere in conto al momento della scelta delle macchine da mettere a disposizione dei lavoratori; dobbiamo confrontare due testi apparentemente molto simili tratti rispettivamente dal Titolo III del D.Lgs. 626/94 e dal Titolo III del Testo Unico.
 


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Ecco un estratto dell'articolo 35 del D.Lgs. 626/94 (comma 3):
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura
 
Ed ecco quello dell'articolo 71 del Testo Unico (comma 2):
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a)le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b)i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c)i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
d)i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
 
In pratica scompare il comma 3 c-bis) e viene introdotto il coma 2 d).
 
Vogliamo analizzare la scomparsa del comma 3 c-bis) che in verità, tramite l'allegato V, resta in vigore per tutte le attrezzature di lavoro non soggette a "norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto". Quindi questa scomparsa riguarda, come si diceva, le attrezzature di lavoro non marcate CE, fra cui le macchine.
 
Bisogna ricordare che il comma in oggetto, introdotto dal D. Lgs. 359/99 (recepimento della direttiva 95/63/CE), aveva rivoluzionato l'approccio alla valutazione dei rischi delle macchine in quanto il datore di lavoro doveva, nel valutare i rischi, verificare che i sistemi di comando che svolgevano funzioni di sicurezza avessero un grado di affidabilità adeguato in relazione al rischio da cui proteggevano. E le stesse linee guida del coordinamento delle ASL, così come certa giurisprudenza, avevano chiarito che il riferimento per giudicare l'idoneità era la norma UNI EN 954-1.
 
In pratica l'iter diventava, per il datore di lavoro:
1) identificare, stimare e valutare i rischi compresi quelli apparentemente risolti tramite dispositivi di sicurezza
2) verificare, tramite la norma citata, se l'affidabilità dei sistemi in oggetto fosse adeguata in funzione all'esito della valutazione
 
In pratica significava riesaminare "intimamente" alcune scelte del progettista della macchina per valutarne l'idoneità. Fatto strano e anche assurdo, si potrà dire, ma molto concreto per il fatto che spesso le macchine marcate CE, essendo comunque soggette ad auto certificazione (non venendo dunque verificate da un ente terzo salvo che per pochissimi casi), presentavano e presentano gravi carenze proprio sotto questo aspetto.
 
Quale è il rischio concreto? Semplice: poniamo di avere una macchina su cui un organo mobile, pericoloso sia protetto da una “portella” la cui apertura, per effetto di un micro interruttore ferma il movimento pericoloso quasi istantaneamente, evitando quindi ogni rischio di contatto fra l'operatore e l'elemento in movimento. Se quel micro è affidabile (funziona sempre correttamente, la macchina è sicura, ma se invece non è affidabile può accadere che si guasti e che l'operatore possa aprire la protezione senza che la macchina si fermi, esponendosi quindi a un rischio grave e del tutto inaspettato. E sono accaduti infortuni, nell'ultimo decennio, dovuti proprio al falso senso di sicurezza che sistemi di sicurezza (sic) inaffidabili avevano dato agli operatori.
Il comma in oggetto voleva prevenire questi infortuni; oggi, invece, la sicurezza dei lavoratori resta affidata alla buona fede e alla competenza dei costruttori, senza nessun filtro da parte del datore di lavoro, su un tema che tanti infortuni ha causato in passato. Il livello di sicurezza effettivo si riduce, a fronte di una direttiva sociale come la 95/63/CE che non limitava affatto il campo di applicazione escludendo i prodotti marcati CE. Fra l’altro diversi stati membri di cui chi scrive ha avuto modo di applicare la legislazione su questo specifico tema estendono l'applicazione del citato comma a tute le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori!
 
Questo grosso sconto ai datori di lavoro come si tradurrà in pratica: il datore di lavoro considererà le macchine CE che acquista "intrinsecamente sicure" salvo quei rischi palesi che probabilmente sono i rischi residui caratteristici della macchina (e si spera indicati nel manuale), e si occuperà solo della compatibilità della macchina con l'ambiente e la destinazione d'uso.
 
Chi scrive ritiene che anche la aggiunta del comma d) dell'articolo 71 del Testo Unico, pur corretta, sia semplicemente una precisazione ulteriore di quanto si diceva implicitamente parlando di rischi presenti nell'ambiente di lavoro e rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. Un miglioramento, certo, ma su un aspetto che a un valutatore dei rischi minimamente attento non poteva sfuggire!
 
Come concludere? Chi scrive si sente di dire quanto segue: peccato, in una disposizione legislativa così completa (nello stesso titolo III che stiamo criticando) e anche innovativa sarebbe stato molto meglio che non ci fosse una svista che metterà a rischio la sicurezza di molti lavoratori che sino ad oggi avevano diritto ad un elevato livello di tutela. Speriamo solo che chi già aveva la prassi di esaminare questo tipo di rischi non decida di smettere in virtù del nuovo testo legislativo!
 


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Rispondi Autore: S.Monti immagine like - likes: 0
11/04/2008 (11:49)
E' giusto che il datore di lavoro che utilizza il macchinario non debba prendersi la responsabilità di riverificare la sicurezza della macchina durante il suo uso previsto e uso scorretto prevedibile. Il costruttore deve essere il responsabile della sicurezza della macchina avendo cura di scrivere sul manuale di uso e manutenzione come utilizzare la macchina. Il datore di lavoro deve verificare che la macchina risponda alle proprie esigenze e formare i lavoratori secondo quanto indicato sul manuale di uso e manutenzione. E, come giustamente indicato dal comma d) del TU, il datore di lavoro deve valutare i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature in uso presenti che il costruttore del macchinario non conosce.
Rispondi Autore: dr. Luigi Filippo von Mehlem immagine like - likes: 0
06/05/2009 (08:39)
Queste sacrosante regole vengono tuttavia regolarmente evase o non tenute in considerazione nella maggior parte dei casi nei quali vengono sempre più frequentemente installate attrezzature per il parcheggio automatico e meccanizzato. In qualità di Presidente di una Commissione Europea per una da decenni carente Normativa Europea nel settore, finalmente recepita anche dall'Italia nel 2005, e di RSPP mi sono battuto per anni al fine di far introdurre oltre alle regole appunto prescritte dalla suddetta EN 14010 anche quanto poi finalmente previsto dal DM 37/2008 e cioè l'bbligatorietà della Analisi dei Rischi da parte del produttore. Ma anche i pochi più sensibili ed attenti persistono nel ritenere che questa analisi debba essere eseguita soltanto "dopo" e cioé nel caso che l'Autorità preposta lo richieda. Invece 'analisi dei rischi dve necessariamente essere compilata "prima" della consegna della macchina all'utilizzatore. Pur avendo inserito nella Normativa l'obbligo di un manuale di istruzioni che ogni successivo utilizzatore deve sottoscrivere confermando di aver letto attentamente le prescrizioni di sicurezza ivi contenute , vedo costantemente che per fretta o noncuranza questa prassi non venga eseguita o nel migliore dei casi applicata facendo apporre una firma senza che in realtà questa segua una avvenuta attenta lettura ed una altrettanto attenta istruzione da parte di un Esperto Qualificato.
Inoltra queste macchine comportano non solo durante l'installazione , ma principalmente dopo la chiusura del cantiere un utilizzo continuo da parte dei condomini ed un rischio continuo per gli addetti alla manutenzione. Proprio nel caso recente di una installazione a Brescia ho riscontrato che non sia per esempio sufficiente prescrivere di staccare la corrente agendo sull'interruttore generale durante le operazioni di manutenzione curandone anche il controllo, ma necessariamente fornire una assoluta sicurezza di non azionamento da parte di altro ignaro addetto e estraneo mediante uno sportello con chiave o lucchetto affidata al capo squadra. Altrettanto per gli utenti i quali si fidano ciecamente dei sensori e micro istallati. A Verona, per esempio, proprio per questo motivo un conducente per poco non precipitava con l'auto nella fossa ritenendo appunto che la serranda si potesse aprire soltanto a piattaforma presente. Anche in questi casi il rimedio sarebbe facile, introducendo l'obbligo di sarrande parzialmente "a vista" che permettano quindi all'utente di poter controllare la regolarità del funzionamento. Occorrerebbe pertanto affidare ad un Organo di Controllo l'obbligo di eseguire le necessarie verifiche riguardanti anche l'esistenza in ogni caso di una adeguata Analisi dei Rischi. Ma questa resterà la solita "voce nel deserto".

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