Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I quesiti sul decreto 81/08: autocertificazione e valutazione dei rischi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Valutazione del rischio incendio

14/01/2009

Chiarimenti sull’autocertificazione della valutazione dei rischi delle piccole aziende. È obbligatorio compilare il DVR? Esistono modelli prestampati? A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81/08: autocertificazione e valutazione dei rischi

Chiarimenti sull’autocertificazione della valutazione dei rischi delle piccole aziende. È obbligatorio compilare il DVR? Esistono modelli prestampati? A cura di G. Porreca.

Pubblicità

Sull’obbligo di autocertificare la valutazione dei rischi nelle piccole imprese. Come deve essere redatto questo documento? Esistono modelli prestampati? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----






 
Quesito
L’oggetto della domanda è l’autovalutazione dei rischi che può essere fatta nelle microaziende. Quale è l'importanza di tale autovalutazione e cosa mi fa capire che ho valutato i rischi in azienda? In realtà il DVR dovrebbe essere fatto per tutte la aziende, o mi sbaglio? Per dichiarare inoltre di aver fatto tale autovalutazione dei rischi esistono modelli prestampati?
 
Risposta
Lei dice: io dichiaro di aver fatto l’autovalutazione dei rischi in quanto lo posso fare, essendo datore di lavoro di una microimpresa, e poi si interroga su che valore ha questa dichiarazione e come può fare a capire di aver valutato i rischi presenti in azienda.
 
I termini della faccenda vanno invertiti nel senso che lei, per prima cosa, deve effettuare una valutazione effettiva dei rischi presenti nella sua attività lavorativa, così come devono farlo, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’ex D. Lgs. n. 19/9/1994 n. 626 e degli articoli 17 comma 1 e 28 comma 1 del subentrato D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutte le aziende aventi anche un solo lavoratore dipendente o ad esso equiparato, affidando la valutazione stessa, se non è in grado di farla, a tecnici competenti interni o esterni alla sua azienda, e poi, se si trova come si trova  nelle condizioni previste dall’art. 29 comma 5 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), invece di compilare, a conclusione della valutazione, la relazione sui risultati della valutazione contenente tutti gli elementi indicati nell’art. 28 comma 2, può usufruire, ai sensi dell’art. 29 comma 5, della possibilità di autocertificare di averla fatta, a meno che non svolga particolari attività comportanti particolari rischi indicate nell’art 31 comma 6 lettere a), b), c), d) e g), fornendo comunque in essa precise indicazioni sui rischi individuati e valutati e sulle modalità adottate per la valutazione medesima, documentazione da tenere in azienda a disposizione degli organi di vigilanza nell’ambito di una loro eventuale vigilanza ispettiva.
 
Quindi in sintesi è la redazione del documento di autocertificazione di aver fatto la valutazione dei rischi che il legislatore consente alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori e non anche assolutamente di non fare la valutazione dei rischi medesima che è obbligatoria per tutti ed è il perno insostituibile della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.
 
Per quanto riguarda, infine, la modulistica si fa presente che non esistono modelli prestampati per la compilazione dell’autocertificazione di avere effettuata la valutazione dei rischi. Una ulteriore agevolazione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha, inoltre, previsto con l’art. 29 comma 6 e che sarà concessa alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, è quella che la suddetta valutazione potrà essere fatta sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere fissate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2010.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: claudio immagine like - likes: 0
14/01/2009 (09:11)
L'ing. Porreca, in risposta al quesito, afferma, a mio giudizio, in maniera non corretta, quanto segue:
1) che la valutazione dei rischi aziendali, se non è in grado di farla il datore di lavoro, lo stesso si può avvalere di tecnici competenti interni o esterni alla sua azienda.
La legge dice (art. 17 - comma 1 - lettera a) cha la valutazione dei rischi la deve fare il solo datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP ed il medico competentre (art. 29 - comma 1 -lettera a).-
2)La legge dice che il datore di lavoro può autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 - comma 5 con la redazione di una dichiarazione da tenere in azienda. Non dice quindi, la legge, che il datore di lavoro deve altresì fornire, comunque, in essa, precise indicazioni sui rischi individuati e valutati e sulle modalità adottate per la valutazione medesima in azienda. Domando, quindi, quale sanzione possono comminare degli organi di vigilanza se detta autocertificazione non' è particolareggiata come afferma l'ing. Porreca?
Rispondi Autore: Paolo immagine like - likes: 0
14/01/2009 (10:50)
la lettura del quesito e dei relativi commenti mi ha fatto sorgere un interrogativo. se il datore di lavoro ha la facoltà di autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi, potrebbe ciò sostituire la certificazione di data certa? mi spiego meglio. per le aziende fino a 10 dipendenti, la data del DVR esistente può essere "certificata" in autodichiarazione dal DdL?
ringrazio e saluto
Rispondi Autore: valerio immagine like - likes: 0
06/02/2009 (11:32)
Quindi in base alla sua risposta la VDR per le aziende è rinviata al 2010?
la ringrazio in anticipo
Rispondi Autore: paolo immagine like - likes: 0
02/05/2009 (12:51)
Premesso che tutti i lavoratori, nessuno escluso, debbano essere tutelati,e tutte le misure debbano essere prese e tendere a questo fine. A me sembra che molti degli adempimenti siano inutili e forse sarebbe meglio spendere il tempo e il denaro per la prevenzione e la formazione al fine del raggiungimento delle mete ed evitare qualsiasi infortunio.
Rispondi Autore: tiziana immagine like - likes: 0
17/11/2009 (14:12)
Sono amministratore e socio di una società srl di servizi integrati per la medicina, non ho dipendenti, solo collaboratori esterni. Devo essere in possesso dell'autocertificazione in materia di sicurezza sul lavoro? Devo obbligatoriamente seguire un corso anche se on line, per avere l'autocertificazione?
Grazie
Tiziana
Rispondi Autore: Mauro D'Amico immagine like - likes: 0
15/06/2016 (16:03:37)
Buongiorno,
sono il titolare di una ditta individuale di impianti elettrici e non ho dipendenti.
Ho l'obbligo di compilare il DVR, oppure non avendo dipendenti non devo fare nulla in quanto sono responsabile della mia personale sicurezza e di conseguenza devo conoscere i rischi e sapere cosa fare per ridurli?
Grazie.

Mauro D'Amico

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Uffici e rischio incendio: valutazione secondo il Codice prevenzione incendi

Autorimesse e incendi: i rischi con le vetture elettriche, a GPL o metano

Incendi in edilizia: rischi e prevenzione per i depositi di carta e legnami

Edilizia: come prevenire i rischi per i depositi di gas infiammabili?


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

02LUG

Estate al lavoro: proteggiti dal caldo con OiRA

30GIU

Addio all'Ing. Gerardo Porreca

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
03/07/2025: Regione Lombardia - DGR n. XII/4499 del 03 giugno 2025 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
03/07/2025: Osservatorio Olympus - Il benessere lavorativo per la attraction e la retention delle risorse umane - Massimiliano De Falco
02/07/2025: INRS - Progettazione di dispositivi di cattura su macchine per la lavorazione del legno
01/07/2025: International Telecommunications Union (ITU), World Bureau Alliance (WBA) - Greening Digital Companies 2025: Monitoring emissions and climate commitments
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, CULTURA

Neurodiversità sul lavoro: impatto sulla SSL


POS, PSC, PSS

Sicurezza nei cantieri e nuove tecnologie: come migliorare i PSC


RISCHIO CADUTE E LAVORI IN QUOTA

Migliorare la sicurezza nel montaggio e manutenzione di impianti solari


LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Disabilità: linee guida e buone pratiche per l’accomodamento ragionevole


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità