Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Prevenzione incendi: riduzione degli oneri e semplificazioni amministrative

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

12/03/2012

Un convegno sulle nuove procedure per la prevenzione incendi introdotte dai decreti di semplificazione. Il contesto normativo europeo e nazionale, la misurazione e riduzione degli oneri, gli obiettivi del nuovo regolamento.

 
Vicenza, 12 Mar – Sul sito dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza sono presenti  diversi documenti informativi sulla prevenzione del rischio incendio nei luoghi di lavoro con riferimento alle novità normative e in particolare al Decreto n. 151 del primo agosto 2011, contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
 
Dopo gli atti del seminario dal titolo “ Valutazione rischio incendio”, sul sito sono stati pubblicati anche gli atti di un convegno organizzato da Confindustria Vicenza dal titolo “Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione”, convegno che si è tenuto a Vicenza il 10 febbraio 2012.
 

Pubblicità
L'incendio in DVD
Videocorso per la formazione antincendio secondo il D.M. 10.3.98, consigliato per tutti i lavoratori in DVD

Nella presentazione del convegno si sottolinea che il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il DPR 151/2011, il primo di una serie di provvedimenti, alcuni dei quali di prossima pubblicazione, recanti semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
In breve si ricorda che le attività sottoposte ai controlli “vengono ora distinte in tre categorie (A B e C) assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. L'elenco stesso delle attività è stato revisionato con l'aggiunta di nuove attività e l'eliminazione di altre non ritenute pericolose ai fini antincendio”.
E la nuova disciplina sostituisce inoltre il rinnovo del certificato di prevenzione incendi con un’attestazione di conformità, e prevede l'eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal D.Lgs 81/08 (e s.m.i.). Senza dimenticare “il rapporto che si instaura con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni con i più recenti strumenti amministrativi - quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - che permette di avviare l’attività senza attendere l’esito di sopralluoghi di verifica”.
 
Per approfondire alcuni di questi temi ci soffermiamo brevemente su quanto contenuto nel documento agli atti dal titolo “Le procedure di semplificazione della prevenzione incendi”, a cura di Marco Cavriani, Vicario del Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
 
L’autore inserisce le novità normative nazionali nella cornice europea di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, con particolare riferimento alle piccole imprese.
 
E in relazione al contesto normativo nazionale fa riferimento a:
- “decreto taglia-oneri amministrativi di cui alla legge 6 agosto 2008, n.133: obiettivo comunitario di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012;
- esigenza di pervenire all’applicazione della normativa in materia di semplificazione delle procedure amministrative: modifiche all’art.19 della Legge 241/90, introdotte d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- inserimento della disciplina generale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), dettata dall’articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall’articolo 49,comma 4 quater della legge n.122/10;
- raccordo con la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010 n.160”.
 
Riguardo alla misurazione degli oneri, in materia di prevenzione incendi, il Dipartimento della Funzione Pubblica “aveva rilevato:
- l’onerosità per le PMI connessa all’assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e al rischio;
- la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta;
- la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- l’onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea”.
 
In questo senso e in linea con il piano di riduzione degli oneri, il nuovo regolamento DPR n. 151 del 01/08/2011, “in attuazione del principio di proporzionalità:
- “distingue le attività soggette al controllo di prevenzione incendi in tre categorie A, B, C assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con un’elevata tutela della pubblica incolumità;
- elimina il doppio registro dei controlli per le attività lavorative”. 
Una tabella presente nel documento, che vi invitiamo a visionare, riporta nello specifico gli oneri misurati e i risparmi stimati.
 
Nell’intervento si ricorda che il nuovo regolamento si prefigge di:
- “rendere più snella e veloce l’azione amministrativa: non un ostacolo all’inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti;
- rendere più efficace l’azione di controllo dei Comandi VVF, concentrare maggiormente le verifiche sulle attività a rischio di incendio più elevato”.
Il primo passo è relativo ad un nuovo elenco delle attività soggette: “l’elenco è riportato nell’allegato I del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività”.
Con il secondo passo si determinano “procedimenti” proporzionati in base alla complessità dell’attività: 
- attività a basso rischio: “si elimina il parere preventivo. È sufficiente utilizzare la SCIA;
- attività a medio ed elevato rischio: “la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni”. SCIA per inizio attività e controlli successivi definiti in base al rischio.
 
Per concludere riportiamo ciò che, secondo l’autore, non si prefigge il nuovo regolamento: “fare prevenzione usando solo la repressione”.
 
 
Gliatti del convegno:
 
- “ Le procedure di semplificazione della prevenzione incendi”, a cura di Marco Cavriani, Vicario del Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (formato PDF, 2.02 MB);
 
- “ Le procedure di semplificazione della prevenzione incendi”, a cura di Giulio De Palma, Comandante VVF di Bergamo (formato PDF, 3.13 MB);
 
- “ La deroga: valutazione del rischio e la sicurezza equivalente nelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco”, a cura del Ing. Leonardo Denaro, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige (formato PDF, 410 kB);
 
- “ Il nuovo elenco delle attività e gli obblighi per l’esercizio”, a cura dell’ Ing. Giuseppe Lomoro
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza (formato PDF, 622 kB);
 
- “ L'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive in materia di prevenzione incendi”, a cura dell’ Avv. Marta Tognon, Direttore dello Sportello Unico delle Attività Produttive Alto Vicentino (formato PDF, 904 kB);
 
- “ Responsabilità tecniche e aggiornamento dei professionisti della prevenzione incendi”, a cura del Dott. Ing. Marco Di Felice, Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza (formato PDF, 404 kB);
 
- “ La responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione incendi”, a cura dell’Avv. Francesco Pasquino, Studio Legale Pasquino & associati (formato PDF, 537 kB).
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!