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Basso rischio di incendio: cosa indica l’allegato al DM 3 settembre 2021?

Basso rischio di incendio: cosa indica l’allegato al DM 3 settembre 2021?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa Antincendio

24/11/2021

L’allegato del decreto del 3 settembre 2021 riporta i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Focus su valutazione, compartimentazione e gestione della sicurezza.

Roma, 24 nov – Il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 (entrerà in vigore il 29 ottobre 2022), conclude, come raccontato in precedenti articoli, il percorso di attuazione dell’articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 iniziato nelle settimane scorse con il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) e il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (gestione delle emergenze e servizio di prevenzione e protezione antincendio).

 

 

Sicuramente una delle più importanti novità del nuovo decreto, recante “criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”, è relativa al contenuto dell’allegato che riporta le indicazioni per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti nell’allegato stesso.

 

Dopo aver già presentato nei giorni scorsi il decreto, soffermandoci sull’articolato e sul campo di applicazione dell’allegato, torniamo oggi a presentare ulteriori indicazioni e criteri per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio con riferimento ai seguenti argomenti:

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Antincendio Rischio Basso e Medio
Formazione antincendio rischio basso e medio (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 46, D.M. 10/03/1998, All. IX, 9.5)

 

Luoghi a basso rischio d’incendio: la valutazione del rischio

Nell’allegato, dal titolo “Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”, al punto 3 (Valutazione del rischio di incendio) si indica che la valutazione deve essere effettuata “in relazione alla complessità del luogo di lavoro”.

Una nota ricorda che la valutazione del rischio d’incendio “rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato”.

 

Inoltre si segnala che la valutazione del rischio di incendio “deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio” (ad esempio, si valutano: “sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …”); 
  2. “descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti” (si indicano ad esempio: “condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …”);
  3. “determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi”.

 

L’allegato indica poi che identificati i pericoli di incendio, “è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, …)”. E in base alla “specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, …)”.

 

Luoghi a basso rischio d’incendio: strategia e compartimentazione

Al punto 4 l’allegato del decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, sempre con riferimento ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, si sofferma sulla strategia antincendio.

 

Si indica che il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) “deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio”. E l’applicazione della normazione tecnica volontaria che viene citata nell’allegato “conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari”.

 

Ci soffermiamo brevemente sulla compartimentazione.

 

Secondo le risultanze della valutazione del rischio di incendio, “al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

  1. verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
  2. all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro”.

 

Si ricorda che deve essere posta particolare attenzione “al mantenimento della continuità della

compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio”, …

 

Luoghi a basso rischio d’incendio: la gestione della sicurezza antincendio

Concludiamo con un breve cenno (punto 4.3) alla gestione della sicurezza antincendio (GSA).

 

Si indica che il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) “organizza la GSA tramite:

  1. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive”;
  2. “verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
  3. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);
  4. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza”.
  5. “apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
  6. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …)”.

 

Si riporta poi, nelle note, che le misure preventive minime “sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)”.

 

Infine, per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, “si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

   

Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato del DM 3 settembre 2021 (entrata in vigore il 29 ottobre 2022), riporta ulteriori indicazioni su altri aspetti della strategia antincendio:

  • esodo
  • controllo dell’incendio
  • rivelazione ed allarme
  • controllo di fumi e calore
  • operatività antincendio
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell'interno - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

 



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Rispondi Autore: enzo romano - likes: 0
23/04/2022 (15:45:45)
più che un commento una domanda: dovendo aggiornare il DUVR di alcune società delle quali sono RSPP esterno. è legittimo trattare il rischio incendio secondo l'all. 1 del minicodice, ancorchè non ancora in vigore? Io penso di si. GRAZIE! e buon long weekend.
enzo romano

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