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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Imparare dagli errori: quando non si toglie tensione
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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Ci soffermiamo anche questa volta su incidenti dovuti a folgorazione e in assenza di dispositivi di protezione idonei. Se nella puntata precedente di questa rubrica l’infortunato era addetto ad attività di produzione di materiale proveniente dalla frantumazione di pietrame di fiume, in questo caso l’attività è relativa a installazione e manutenzione di impianti elettrici.
In questo incidente l’infortunato, dopo aver “concluso le operazioni di misura dell'impianto elettrico di terra di una abitazione civile presso un cantiere edile”, si apprestava a “recuperare i cavi di connessione allo strumento di misura”.
Questi cavi giacevano infatti sull'area di cantiere e potevano creare intralci alle operazioni di scavo che stavano per essere svolte da un lavoratore di un altra impresa con un mezzo di movimentazione terra.
I cavi “erano collegati ad un apparecchio di misura che lo stesso infortunato aveva utilizzato in precedenza”. Questo strumento di misura, “sovradimensionato per le misure che dovevano essere realizzate in loco”, era “alimentato a 230 Volt in grado di erogare una tensione massima di 400 Volt per 10 Ampere di intensità di corrente”.
L'infortunato prima si allontanava dallo strumento di misura (con il circuito ancora attivo) per concordare la rimozione dei cavi con l'operaio che conduceva il mezzo di movimentazione terra, poi si dirigeva “verso la sonda di corrente con l'intenzione di staccare il conduttore (cavo elettrico) dalla stessa”.
È in questo momento che, eseguendo il distacco del conduttore dalla sonda, “non ricordandosi o non accorgendosi che il circuito era ancora alimentato subiva una iniziale scarica elettrica (presumibilmente di circa 350/400 Volts) tale da fargli perdere l'equilibrio e chiudere il circuito quando lo stesso infortunato si accasciava sulla sonda di corrente provocando ulteriori scariche elettriche che ne causavano la morte”.
È evidente in questo caso un errore di procedura. Era necessario togliere la tensione dal circuito dell'apparecchio di misura prima di provvedere al distacco del cavo elettrico dalla sonda. È lecito chiedersi se l’errore sia dipeso da una disattenzione o da una formazione non sufficiente del lavoratore.
Ricordiamo, come già fatto nel precedente articolo dedicato alle folgorazioni, che nel comma 1 dell’articolo 82 (Lavori sotto tensione) del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è indicato che “è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza”, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di specifiche condizioni. Condizioni che, anche in questo caso, non riportiamo perché non riguardano la situazione lavorativa relativa all’infortunio.
Un’eventuale carenza di formazione potrebbe spiegare anche il sovradimensionamento, rispetto alle esigenze, dell’apparecchiatura per la misura della dispersione elettrica di terra. Sovradimensionamento che sarebbe stato evitato seguendo le norme di buona tecnica contenute nella Norma CEI 11-27 dedicata ai "Lavori sugli impianti elettrici".
Infine come già indicato in precedenza è da rilevare che l’infortunato “risultava privo di guanti isolanti e precariamente isolato a terra in quanto indossava delle semplici scarpe da tennis su un terreno umido”.
Questa mancanza di dispositivi di protezione individuali ci porta dunque a sottolineare nuovamente gli obblighi del datore di lavoro contenuti nel D. Lgs. 81/2008.
Il comma 2 dell’articolo 80 prescrive che “a seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1”.
Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a questo link e successivamente visualizzare (con una funzione di ricerca nella pagina) la scheda del caso 623.
Tiziano Menduto
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