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Imparare dagli errori: quando mancano i DPI nei luoghi di lavoro

Imparare dagli errori: quando mancano i DPI nei luoghi di lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

13/06/2024

Esempi di infortuni professionali correlati all’assenza di idonei dispositivi di protezione individuale. Il controllo della fase di conciatura delle pelli e la produzione di smalti, vernici e adesivi sigillanti. Gli obblighi normativi.

Brescia, 13 Giu – Molti dei nostri articoli si sono soffermati in questi anni sui dispositivi di protezione individuale (DPI), anche presentando documenti, norme e regolamenti che ne descrivono le caratteristiche e sottolineano l’importanza di una scelta attenta e un uso adeguato.

 

Il problema, come rilevato anche in varie puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, è che a volte i dispositivi di protezione individuale, anche quando sarebbero necessari per la sicurezza del lavoratore, non vengono forniti o non vengono utilizzati.

 

In questa nuova puntata della rubrica torniamo a parlarne, anche con riferimento al contenuto di un documento Inail sui DPI, presentando due casi e dinamiche tratti da INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Dispositivi di protezione individuale - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - L'importanza dell'utilizzo dei DPI

 

Gli infortuni professionali e il non utilizzo dei dispositivi

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto ad un lavoratore nel locale detto riviera in relazione al controllo della fase di conciatura delle pelli detta “piclaggio”.

L’operazione avviene “entro appositi bottali muniti di impianto di aspirazione aria e si inserisce nelle fasi della conciatura pelli, dopo la de calcinazione (purga) e prima della concia al cromo. In tale fase, all'interno dei bottali vengono introdotti una serie di agenti chimici che sviluppano una serie di reazioni a catena che portano al formarsi di acido solfidrico, che è un gas incolore, inodore, e mortale per inalazione anche in basse concentrazioni”.

 

In riferimento ai risultati ed accertamenti successivi all’incidente, “sembra che l'infortunato abbia aperto il portello del bottale per controllare le pelli prima dell'avvenuta aspirazione e che nel contempo sia stato investito dal gas fuoriuscito dal bottale stesso con impianto estrazione vapori inefficiente. Il lavoratore non indossava maschera antigas. Poco dopo pare che l'infortunato si sia accasciato al suolo perdendo i sensi”. L'infortunato è morto per asfissia.

 

I fattori causali presentati nella scheda:

  • l'infortunato “apre il portello prima dell'avvenuta aspirazione”;
  • “impianto estrazione vapori da bottale piclaggio inefficiente
  • maschera antigas non utilizzata”.

 

Il secondo caso di infortunio è avvenuto in una ditta di produzione di smalti, vernici e adesivi sigillanti.

La mansione di un lavoratore consiste nel lavaggio delle vasche di miscelazione metalliche di forma cilindrica. “Tale operazione di lavaggio è eseguita in quanto per le produzioni differenziate occorrono contenitori ripuliti in modo da non mescolare materie prime diverse. Come solvente è utilizzato il cloruro di metilene. Dopo un primo lavaggio mediante apparecchio dotato di spazzola rotante, la seconda fase della pulitura prevede l’intervento manuale del lavoratore con l’utilizzo di spazzolone e raschietto”.

Durante questa operazione il lavoratore si sporge sul bordo della cisterna e inizia a ripulire il fondo, quando, a causa delle esalazioni, perde i sensi e decede per intossicazione da cloruro di metilene.

Si segnala che il “lavoratore operava all'esterno dello stabilimento e non aveva ricevuto dispositivi di protezione personale idonei”.

 

Il fattore causale indicato è la “ maschera filtrante non utilizzata (non fornita)”.

 

I dispositivi di protezione individuale: gli obblighi normativi

Per avere qualche utile indicazione normativa sui dispositivi di protezione individuale - utilizzati quando non sia possibile eliminare, ridurre o fronteggiare adeguatamente i rischi con misure tecniche di prevenzione, con sistemi di protezione collettiva o con una differente organizzazione del lavoro – possiamo fare riferimento al contenuto di un documento Inail.

Si tratta, in particolare, del factsheet Inail “ I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”, a cura di A. Paola Castellano (Inail - Dimeila) e Maria Pia Gatto (Inail - UOT Avellino).

 

In relazione ai DPI e ai sensi del d.lgs. 81/2008, il documento ricorda gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e dei lavoratori:

 

Gli obblighi del datore di lavoro:

  • “Fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
  • Valutare e raffrontare sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
  • Valutare le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni del DPI
  • Aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
  • Mantenere i DPI in efficienza e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
  • Provvedere affinché i DPI siano usati per gli scopi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante.
  • Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge.
  • Rendere disponibile nell’azienda, ovvero unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI
  • Destinare ogni DPI ad uso personale; se l’uso è collettivo, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
  • Stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI
  • Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento (obbligatorio per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito) circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI”.

 

Gli obblighi del preposto (come modificati dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215):

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 

Infine, riprendiamo gli obblighi dei lavoratori:

  • “Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari
  • Utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato
  • Avere cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa
  • Al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
  • Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma, parlando di rischio chimico nel comparto edile, sulla scelta, le caratteristiche e l’uso di vari dispositivi di protezione individuale.

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 3716 e 7377 (archivio incidenti 2002/2021).

 

 

Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:

Imparare dagli errori – Quando mancano i DPI nei luoghi di lavoro – le schede di Infor.mo. 3716 e 7377.

 



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Rispondi Autore: Tancredi - likes: 0
13/06/2024 (14:31:31)
Avete pubblicato la versione obsoleta degli obblighi del preposto (art. 19 c.1 lett.a)

Art. 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
Rispondi Autore: redazione - likes: 0
13/06/2024 (16:42:21)
Buongiorno, la ringraziamo per la segnalazione, abbiamo provveduto a correggere l'articolo.
La redazione

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