Imparare dagli errori: quando le scarpe non sono adeguate
Brescia, 6 Apr – Sfogliando nelle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, si possono trovare molti casi di infortuni gravi in cui si rileva non tanto la carenza, ma l’inadeguatezza delle protezioni per i piedi usate nel luogo di lavoro.
E proprio per sottolineare l’importanza di utilizzare, laddove necessario, dispositivi di protezione individuale (DPI) per i piedi in buono stato e adeguati ai rischi e alle caratteristiche dei lavoratori, dedichiamo questa nuova puntata della rubrica “Imparare dagli errori” alla protezione dei piedi.
I casi
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto in una fonderia.
Un lavoratore, di nazionalità senegalese, sta lavorando al distaffatore - un’attrezzatura usata in fonderia per liberare i getti dalle staffe - ed in particolare sta scaricando i getti distaffati per poi caricarli nella cesta metallica posta lateralmente al distaffatore stesso.
Dopo aver agganciato uno dei pezzi alla gru a bandiera, in fase di sollevamento si rompe il sistema di aggancio solidale del pezzo e quest’ultimo cade colpendo il collo del piede del lavoratore che indossa scarpe antiinfortunistiche, ma non dotate di protezione metatarsiale. Il lavoratore subisce una frattura al piede destro.
Questi i fattori causali identificati nella scheda:
- “le scarpe non erano dotate di protezione metatarsiale;
- si rompeva il sistema di aggancio solidale della gru a bandiera”.
Il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante l’uso del decespugliatore.
Mentre un lavoratore sta tagliando degli arbusti del sottobosco con il decespugliatore sull'argine del fiume, la lama dell’attrezzatura si spezza a causa di un urto contro un corpo estraneo. Un frammento della lama colpisce il piede dell'operatore causando una ferita da taglio al dorso del piede destro.
Gli accertamenti successivi hanno rilevato che gli stivali usati dal lavoratore non erano idonei e la macchina era priva di protezione all'apertura di scarico.
Questi i fattori causali rilevati:
- “macchina priva di protezione all'apertura di scarico;
- stivali non adeguati”.
Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto in un ristorante.
Una lavoratrice si sta occupando, con bastone e stracci, del pavimento del locale ristorante di un albergo. Ma sul pavimento è presente acqua e la lavoratrice scivola cadendo su di una sedia e procurandosi fratture alle coste IX, X e XI.
Si è accertato che la lavoratrice indossava scarpe antiscivolo inadeguate.
Questi i fattori causali rilevati:
- “scarpe antiscivolo inadeguate;
- presenza di arredo (sedia);
- presenza di acqua sul pavimento”.
Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto durante le operazioni di taglio del bosco con motosega.
A causa di un movimento incontrollato della motosega un lavoratore riceve un colpo al piede destro procurandosi una ferita al quinto dito, che era fuori dal puntale di ferro.
Chiaramente, al di là della perdita di controllo della motosega, tra i fattori causali dell’infortunio è indicato anche l’uso di “calzature antinfortunistiche inappropriate”.
La prevenzione
PuntoSicuro, anche con riferimento agli articoli di “ Imparare dagli errori”, si è soffermato più volte sui dispositivi per la protezione dei piedi, raccontandone le caratteristiche e l’importanza.
Riportiamo oggi innanzitutto alcune informazioni generali tratte dal documento “Prime indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo III - Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale”, prodotto dall’ Azienda Sanitaria Locale Roma H (ora Asl Roma 6) che abbiamo presentato su PuntoSicuro qualche anno fa.
Il documento fa riferimento all’Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari) del Decreto legislativo 81/2008, sulla protezione dei piedi. Per la protezione dei piedi “nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente”.
Il documento elenca poi alcune importanti caratteristiche delle scarpe di sicurezza.
Devono essere “comode, leggere e tali da consentire la traspirazione:
- in gomma se richieste buone caratteristiche dielettriche;
- con puntale di acciaio e solette antiperforazione se rischio da schiacciamento o perforazione;
- alte ai malleoli ed imbottite se vi è rischio di urti o contusioni;
- a rapido sfilamento in caso di infortunio o intrappolamento;
- con suole antisdrucciolevole se si ha accesso su suoli instabili”.
Concludiamo ricordando che lo stesso Allegato VIII riguardo alle calzature per uso professionale fa riferimento al rischio di “errata scelta del dispositivo”.
Questi alcuni criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo:
- scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro (ad esempio, se necessario, con protezione del metatarso, resistenza allo scivolamento o alla perforazione);
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante;
- osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici);
- scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore.
Inoltre questi DPI di protezione dei piedi devono essere utilizzati correttamente e sono necessari:
- mantenimento del dispositivo in buono stato;
- controlli regolari;
- sostituzione a tempo debito;
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 3606, 6222, 6166 e 5737 (archivio incidenti 2002/2012).
Tiziano Menduto
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