Imparare dagli errori: quando a ribaltarsi è un mezzo agricolo
Brescia, 16 Set – Sono decine le puntate delle rubrica “ Imparare dagli errori” che hanno raccontato, in questi anni, le conseguenze del rischio ribaltamento in assenza di buone prassi, di dispositivi di protezione, di formazione, di idonee attrezzature , … Ci siamo occupati di diverse macchine e attrezzature ( carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, perforatrici, …) che perdendo stabilità possono produrre conseguenze gravi e mortali agli operatori.
Tuttavia questi incidenti continuano ad avvenire ed è sufficiente sfogliare le schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, per trovare ancora nuovi infortuni da raccontare e analizzare.
In uno studio tratto proprio dalle informazioni presenti nell’archivio INFOR.MO. è stata circoscritta l’analisi su 169 casi di ribaltamento avvenuti nel quinquennio 2008 – 2012: analisi che mostra, tra le altre cose, come circa il 70% dei ribaltamenti è avvenuto nel comparto agricolo-forestale (settore che interessa un quinto di tutti gli altri eventi mortali presenti nella banca dati del Sistema di sorveglianza).
Proprio in considerazione della dimensione e diffusione di questo rischio, torniamo a parlarne oggi – sempre con riferimento ai casi descritti nel sistema di sorveglianza – riportando utili suggerimenti tratti dall’analisi degli infortuni presente nel documento Informo/Inail “Il ribaltamento dei mezzi – Scheda 4” pubblicato nel 2017.
Ci soffermiamo oggi, in considerazione degli incidenti che avvengono nel comparto agricolo-forestale, sui mezzi agricoli.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Esempi di infortuni causati dal ribaltamento di un mezzo agricolo
- Rischio ribaltamento: le misure per i mezzi agricoli
Esempi di infortuni causati dal ribaltamento di un mezzo agricolo
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto a seguito di ribaltamento di una trattrice agricola cingolata durante le operazioni di aratura di un terreno scosceso e irregolare adibito a frutteto.
L’infortunato anziano pensionato perde il controllo del mezzo che è munito di tutti i dispositivi di sicurezza previsti ma il dispositivo antiribaltamento è tenuto abbassato e le cinture non sono indossate.
I fattori causali rilevati:
- “la trattrice veniva utilizzata con il dispositivo antiribaltamento abbassato e senza utilizzare la cintura di trattenuta”;
- “il pensionato perde il controllo della trattrice”.
Nel secondo caso un bracciante agricolo è alla guida di un trattore agricolo con cabina guida chiusa e relativo ROPS, provvisto di sistema di caricamento a forche installato nella parte anteriore del mezzo.
Mentre si dirige verso l'abitazione del datore di lavoro per riporre il trattore, percorrendo un tratto di strada in salita, i pneumatici di sinistra scarrocciano sul lato sinistro della carreggiata e il mezzo si ribalta sulla strada sottostante.
Il ribaltamento determina la rottura dei vetri della cabina e l'infortunato viene sbalzato fuori, rimanendo schiacciato a terra dal sistema di caricamento frontale.
Dagli accertamenti svolti è emerso che “l'infortunato, che non indossava la cintura di sicurezza, era privo di formazione specifica sull'utilizzo e la conduzione del trattore agricolo”.
Al di là delle carenze formative, questi i fattori causali rilevati nella scheda:
- “l'infortunato manovrava causando lo scarrocciamento dei pneumatici”;
- “dagli accertamenti svolti è emerso che l'infortunato non indossava la cintura di sicurezza”.
Veniamo al terzo caso che riguarda la guida di una trattrice che traina un carro agricolo vuoto.
Tale trattrice traina il carro verso un vigneto dove è in corso la raccolta dell’uva. Mentre percorre una capezzagna (sorta di passaggio di servizio tra gli appezzamenti coltivati) in un tratto in leggera salita, il mezzo viene condotto verso sinistra e si ribalta nella scarpata che delimita la strada ponderale schiacciando il lavoratore.
Il mezzo è dotato in origine di telaio di protezione (ROPS) che è stato rimosso per poter passare sotto i filari di vite.
I fattori causali rilevati riguardano la perdita del “controllo del mezzo che si ribalta in una scarpata” e la presenza di una “trattrice agricola privata del ROPS”.
Rischio ribaltamento: le misure per i mezzi agricoli
Nel documento Inail “ Il ribaltamento dei mezzi – Scheda 4”, citato in premessa di articolo, sono riportate, oltre alle misure generali per tutte le tipologie di mezzi, anche misure specifiche per i mezzi agricoli.
Si indica che per i mezzi agricoli “è necessaria l’adozione di determinati accorgimenti per ridurre la probabilità di ribaltamento, tra i quali:
- verificare l’eventuale presenza di pendenze rilevanti e la stabilità del terreno in lavorazione, di scarpate non protette nelle vicinanze dei percorsi di transito organizzando il lavoro attraverso percorsi sicuri;
- praticare opportune tecniche di guida in base alla lavorazione. Esempio “a rittochino, vale a dire l’avanzamento lungo le linee di massima pendenza”. Riprendiamo dal documento un’immagine esplicativa;
- “mantenere una velocità che garantisca la sicurezza in relazione a diversi fattori quali la conformazione del terreno agricolo, il carico trasportato, la tipologia del mezzo condotto;
- trasportare altre persone è consentito solo su strada pubblica e non in fase di lavoro e solo per i trattori che siano stati omologati con il sedile del passeggero”.
Si indica poi che relativamente ai dispositivi di prevenzione contro il rischio di ribaltamento dei trattori, “fermo restando che il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare talune attrezzature di lavoro a specifici requisiti di sicurezza, si evidenzia come per i trattori agricoli o forestali sia richiesta la presenza combinata di:
- un telaio o cabina, che in caso di capovolgimento del trattore, abbia lo scopo di garantire nel posto di guida la conservazione di un volume di sicurezza destinato a proteggere l’operatore;
- una cintura di sicurezza che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, trattenga l’operatore al posto di guida all’interno del sopraindicato volume di sicurezza.
Infine si segnala che oggi tutte le trattrici agricole “devono avere il telaio di protezione (a due/quattro montanti o cabina), previsto dalla casa costruttrice ed omologato. Lo stesso, per i mezzi sprovvisti, può essere installato successivamente da una officina autorizzata ai sensi della normativa vigente o direttamente dall’impresa agricola che abbia un’officina per effetto dell’art. 14, comma 12, del d.lgs. 99/2004”.
E un efficace sistema di protezione tecnicamente riconosciuto “è rappresentato dalla concomitante presenza sulla trattrice di un dispositivo di protezione contro il rischio di ribaltamento (telaio di protezione) e di un adeguato sistema di trattenuta del conducente (cinture di sicurezza)”.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 13290, 13355 e 13574 (archivio incidenti 2002/2016).
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