Imparare dagli errori: il rischio di investimento nelle aree aziendali
Brescia, 29 Set – Come ricordato nei nostri articoli, le informazioni presenti nella banca dati del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mostrano come gli investimenti di lavoratori da parte di mezzi rappresentino una delle più frequenti cause di infortunio mortale. Per questo motivo torniamo ogni tanto a parlarne nella rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni professionali, con riferimento a vari ambiti lavorativi.
Nelle schede del Sistema di sorveglianza nazionale è poi possibile rilevare che tra le professioni maggiormente coinvolte in queste dinamiche infortunistiche al primo posto vi sono i conduttori di mezzi di lavoro (camion, furgoni, macchine movimento terra, ecc.) con il 19,2%, vittime degli investimenti in esecuzione di operazioni connesse alla specifica mansione. Ad esempio durante le operazioni di carico/scarico merci l’autista, che in quel momento si trova a terra, viene investito da altro mezzo in movimento nelle vicinanze. Seguono, con il 16%, mansioni svolte principalmente in cantieri temporanei (pavimentatori stradali e assimilati, armatori di gallerie, addetti all’armamento ferroviario, ecc.). Al terzo posto si trovano poi gli addetti al magazzinaggio o alla consegna merci (8,5%), come, ad esempio, abbiamo ricordato nell’articolo “ Imparare dagli errori: il rischio di investimento con i carrelli elevatori”.
Torniamo oggi ad affrontare il rischio investimento con particolare attenzione agli infortuni che avvengono in ambito industriale e aziendale.
Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati:
- Esempi di infortuni a causa di investimenti con carrelli e pale
- Rischio di investimento nelle aree aziendali: i fattori di rischio
Esempi di infortuni a causa di investimenti con carrelli e pale
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto in un’azienda che svolge attività di lavorazione legno, ed in particolare nel cortile sul quale si affacciano il laboratorio/officina e i magazzini.
La scheda indica che nel cortile “avvengono le operazioni di carico e scarico merci con l’ausilio dei carrelli elevatori ma nell’area transitano anche i mezzi che trasportano le merci (camion) e possono essere presenti contemporaneamente i mezzi in circolazione e le persone a piedi”.
Un lavoratore, autista di impresa esterna, si trova all’interno della ditta per caricare sul proprio camion i trucioli e la segatura dal silos dove sono stoccati. La zona di carico si trova in un’area del cortile aziendale delimitata da pareti. Qui viene posizionato il mezzo sotto lo scarico del silos e azionando un comando si effettua la discesa del materiale.
Un lavoratore dipendente della falegnameria deve invece prelevare dal magazzino “prodotto finito” del materiale con un carrello elevatore a forche. Uscendo dalla segheria, si dirige verso il locale magazzino percorrendo un tratto di strada nel cortile. Dopo aver svoltato a sinistra, a fianco della parete del silos, sente un tonfo nella zona della ruota anteriore sinistra e quindi si ferma. Voltatosi indietro per verificare, si accorge che sul pavimento si trova il corpo del primo lavoratore investito dal carrello.
L’investimento “è avvenuto mentre il mezzo procedeva a marcia avanti; l’area non presenta irregolarità nella pavimentazione, né scarsa visibilità. Il conducente del carrello procedeva a bassa velocità e il mezzo non era carico. Si rileva tuttavia che:
- nella zona dove è avvenuto l’infortunio non esiste segnaletica di sicurezza che definisca e identifichi le vie di circolazione destinate ai pedoni ed ai mezzi in movimento;
- non esistono procedure di lavoro per operare in sicurezza durante le operazioni di movimentazione (carico e scarico) dei materiali, anche in presenza di personale estraneo all’azienda;
- il conducente del mezzo che ha investito l’infortunato causandone il decesso, pur non essendo inquadrato come carrellista, annovera tra le sue mansioni anche quella che prevede l’utilizzo del carrello elevatore. Il medesimo è stato sottoposto a formazione specifica per gli addetti alla conduzione dei carrelli, ma tale formazione non risulta adeguata”.
Questi i fattori causali rilevati nella scheda di Infor.mo.:
- “l'infortunato si muoveva nell'area di magazzinaggio anche perché non aveva avuto disposizioni da parte dell'impresa presso cui doveva effettuare il carico”;
- “non esistono regole di transito nel cantiere e non vengono posti limiti agli spostamenti del personale esterno”.
Nel secondo caso l’incidente avviene presso un mangimificio e coinvolge un dipendente di una ditta esterna che sta operando in appalto per lavori di manutenzione meccanica.
Il lavoratore si sta recando al deposito delle attrezzature percorrendo un piazzale quando viene colpito dalla benna (vuota) di una pala caricatrice telescopica anch’essa in transito sul piazzale. Il lavoratore cade a terra e viene schiacciato dalla ruota del mezzo.
Dal sopralluogo “è emerso che:
- Le dimensioni della benna limitavano la visibilità dal posto di guida in quanto la benna era di dimensioni superiori a quella di serie. In questo caso il costruttore prevedeva l’installazione di una telecamera o la presenza di un aiutante a terra;
- L’area non era segregata, ovvero non era presente una segnaletica che avvertiva la compresenza di mezzi in movimento e pedoni;
- Il conducente della pala non aveva seguito corsi di formazione;
- Non esisteva DUVRI tra committente e ditta in appalto”.
Questi i fattori causali rilavati:
- “un lavoratore “guida una pala-caricatrice senza adeguata formazione in merito”;
- “la visuale dal posto di guida della pala caricatrice telescopica era ridotta e ulteriormente ridotta dall’utilizzo di una benna di dimensioni superiori a quella di serie. il costruttore prevedeva l’installazione di una telecamera o la presenza di un aiutante a terra”
- “non era presente/segnalata la viabilità di mezzi e pedoni”.
Rischio di investimento nelle aree aziendali: i fattori di rischio
Per raccogliere qualche suggerimento e qualche ulteriore informazione per migliorare la prevenzione del rischio di investimento in ambito aziendale e industriale, torniamo a sfogliare la scheda Inail “ Investimento dei lavoratori in ambienti di lavoro”, da cui abbiamo tratto i dati inseriti a inizio articolo e che fa riferimento alla Banca dati del Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro.
Ci soffermiamo oggi su quanto indicato in merito ai fattori di rischio.
Si indica che in quasi la metà degli eventi analizzati nella scheda, “congiuntamente all’errata condotta dei mezzi (anche da parte di soggetti estranei all’ambito lavorativo)”, sono stati identificati “elementi di criticità sulle attrezzature di lavoro o sulla predisposizione corretta dell’area di lavoro”. Mentre nella restante casistica “i fattori causali degli investimenti hanno riguardato esclusivamente inappropriati comportamenti dei lavoratori poi deceduti, o di loro colleghi, in tre casi su quattro, di soggetti esterni all’area di lavoro negli altri eventi”.
E l’analisi delle dinamiche infortunistiche ha consentito la “suddivisione degli eventi per luogo di accadimento:
- area di pertinenza dell’azienda 41%
- cantiere stradale 24%
- area ferroviaria 14%
- cantiere edile 11%
- altro luogo 10%.
Ad esempio si segnala che per gli investimenti avvenuti in aree aziendali, “i fattori di rischio prevalenti sono costituiti dalle manovre in retromarcia effettuate con scarsa visibilità ed in assenza di coordinamento con il personale a terra nelle vicinanze che hanno interessato il 65% degli eventi infortunistici. Le cause di tali condotte sono ascrivibili principalmente a pratiche abituali (e tollerate) nonché ad inadeguata formazione, informazione ed addestramento dei conducenti dei mezzi”.
Si rileva inoltre “un problema di comunicazione tra gli operatori coinvolti nell’incidente. Nel 59% dei casi mortali è emerso quale fattore causale la presenza dell’infortunato nell’area di manovra dei mezzi al di fuori della zona di sicurezza. Tali comportamenti sono spesso frutto di abitudini ricorrenti favorite anche dalla scarsa percezione del rischio durante la specifica fase lavorativa. Anche la problematica dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro è ricorrente (47%), vista la mancata definizione di una adeguata viabilità nelle aree di lavoro per i mezzi ed i pedoni. Si evidenzia che in taluni casi è stata ravvisata anche la mancanza sui mezzi dei richiesti dispositivi di segnalazione del movimento e di retro visione”.
Nelle prossime puntate della rubrica, sul rischio di investimento anche in altri ambiti lavorativi (agricoltura, cantieri, aree ferroviarie, …), raccoglieremo anche indicazioni delle possibili misure preventive da mettere in atto per ridurre o eliminare il rischio.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 8024 e 13304 (archivio incidenti 2002/2018).
Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:
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Rispondi Autore: michele - likes: 0 | 12/10/2022 (12:47:43) |
nel primo caso, sono indicate come causa radice delle carenze che sono puramente burocratiche e, forse, avrebbero potuto impedire che si creasse la situazione. Ma non sono le cause. E' possibile considerarle cause solo in un'ottica persecutoria, il cui fine sia semplicemente trovare una responsabilità del DL. La causa realmente radice è un errore di manovra o un'imprudenza della vittima. Sempre ammettendo che la ricostruzione sia reale, perchè la dinamica è abbastanza inverosimile per come descritta |