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Imparare dagli errori: giovani, lavoro e apprendistato

Imparare dagli errori: giovani, lavoro e apprendistato
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

29/06/2017

Esempi di infortuni professionali nel lavoro degli apprendisti. Infortuni avvenuti ad un’apprendista muratore e ad un’apprendista carpentiere. Le dinamiche degli infortuni, i fattori causali e il contratto di apprendistato.

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Brescia, 29 Giu – Concludiamo, con questa puntata della rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, il nostro viaggio attorno ai rischi e agli infortuni nel mondo del lavoro giovanile, con particolare riferimento al tema dell’apprendistato. E lo facciamo analizzando le dinamiche di alcuni incidenti e ricordando, ancora una volta, che la frequenza di infortuni tra i giovani nuovi assunti e tra gli apprendisti è decisamente superiore rispetto ai lavoratori con più esperienza.

  

I casi presentati sono tratti, come sempre, dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi

 

I casi

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto ad un apprendista carpentiere.

L’infortunio avviene al sig. XX, apprendista carpentiere della ditta YYY, nel cantiere di ristrutturazione di una abitazione a più piani con negozi della ditta ZZZ.

Il sig. XX, era stato assunto come apprendista dalla ditta YYY, cui erano stati affidati i lavori di carpenteria nel cantiere menzionato. XX aveva ricevuto dal collega KK l’incarico di togliere le assi di protezione laterali della parete anti caduta sistemata sul tetto lungo la grondaia in quanto gli operai della ditta dovevano tagliare con la sega da cemento un vecchio balcone e sollevarlo con la gru e per questo dovevano avvicinarsi il più possibile alla parete. Così passando attraverso un abbaino XX era salito sul tetto. La parete anticaduta era stata messa dagli operai della YYY lungo la grondaia, ad un’altezza di ca 6 –8 m, per lavorare in sicurezza. Mentre toglieva le assi di protezione laterali della parete anti caduta ad una altezza di più di 6 m, XX perdeva improvvisamente l’equilibrio e cadeva sul suolo sabbioso, nel cortile interno dell’edificio. L’apprendista aveva cercato di fermare la caduta aggrappandosi ad uno dei sostegni zincati della parete anticaduta, fissati con morsetti alle travi del tetto, ma questo aveva ceduto. L’infortunato riportava un trauma cranico, la frattura polso sinistro e contusioni multiple.

L’infortunio è da ricondurre al mancato uso da parte dell’infortunato di dispositivi personali anti caduta, come l’imbragatura, la fune di sicurezza e il dispositivo di arresto caduta.

Inoltre l’indagine metteva in luce quanto segue:

- nel sottotetto ed al pianterreno dell’edificio sono state trovate due borse della ditta YYY, contenenti ognuna i dispositivi anticaduta sopraindicati;

- il giorno dell’infortunio, il sig SS, socio della ditta YYY, a cui era stata affidata l’istruzione dell’apprendista XX, si trovava su un altro cantiere;

- XX aveva usato i dispositivi anticaduta durante il montaggio/smontaggio della parete anticaduta, sotto la sorveglianza del suo istruttore; non sapeva però di doverli usare anche nello smontaggio delle assi di protezioni laterali.

Inoltre, contrariamente a quanto previsto nelle istruzioni di montaggio della parete anticaduta, i sostegni dovevano essere fissati con morsetto direttamente alle travi del tetto per garantire un’efficace tenuta; il sig SS aveva fatto interporre tra le travi ed i sostegni, tavole di legno.

 

Nella scheda, che riporta nel dettaglio anche le violazioni accertate a carico del datore di lavoro ed istruttore, si riportano i seguenti fattori causali dell’infortunio:

- l’infortunato “operava in condizioni di pericolo”;

- “mancato uso dei dpi disponibili nel cantiere”;

- “la barriera anticaduta sul tetto non è stata montata secondo le istruzioni del costruttore”.

 

Il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto ad un apprendista muratore.

L'infortunato, apprendista muratore minorenne, si trova su un cantiere edile stradale intento a pulire con il badile la zona immediatamente vicina a un piccolo scavo. Lo scavo profondo circa 50 centimetri viene eseguito con l'uso di un piccolo escavatore alla cui guida si trova un collega di lavoro anch'egli dipendente dell'impresa. Sul piccolo escavatore è montato il dispositivo che funge da martello demolitore. L'infortunato, trovandosi nelle immediate vicinanze del mezzo in manovra, viene colpito al piede dal martello demolitore montato sul piccolo escavatore riportando fratture alle dita.

 

Questi i fattori causali individuati:

- l’operatore del mezzo “eseguiva manovre di scavo con un piccolo escavatore mentre un altro addetto stazionava nel raggio di azione del mezzo”;

- l’infortunato “eseguiva lavori di pulizia con badile in prossimità di uno scavo mantenendosi nel raggio di azione di un piccolo escavatore”.

 

La prevenzione e l’apprendistato

In questo articolo conclusivo sul tema dell’apprendistato vediamo di comprendere le novità legislative attraverso una nota, pubblicata su PuntoSicuro e a cura di Cinzia Frascheri, relativa al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. 

 

Nella nota si ricorda che l'apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca”. Inoltre il contratto di apprendistato “ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni relative”. E per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; (…)”.

Si rimarca poi nella nota che gli apprendisti sono già ricompresi nella categoria dei lavoratori (ai sensi della definizione prevista all’art.2, comma 1, lett.a del d.lgs. 81/08 s.m.), e quindi essendo “titolari dei diritti a questi previsti, in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, viene prevista in coerenza a loro favore, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

 

Riprendiamo, infine, dal documento dell’Inail dal titolo “ Giovani, formazione e lavoro - Le tue opportunità, la tua sicurezza”, alcune indicazioni rivolte direttamente ai giovani lavoratori, già anticipate in un precedente articolo, e tratte capitolo “Giovani e sicurezza sul lavoro”.

 

Hai il “diritto di lavorare in modo sicuro e sano, di fare domande se qualcosa non ti è chiaro e di rifiutarti di svolgere eventuali attività pericolose. Qual è dunque la prima e fondamentale disposizione d’animo che devi avere? Sicuramente è quella dell’ascolto. Devi ascoltare attentamente le istruzioni che ricevi, è poi importante che tu possa ‘trovare’ il tuo ritmo di lavoro perché l’infortunio avviene proprio quando si fanno le cose troppo in fretta. Non devi dimenticare, infatti, che la consapevolezza dei tuoi diritti e dei rischi che devi affrontare è molto importante: un giovane lavoratore deve aspettare di essere adeguatamente istruito prima di tuffarsi in qualsiasi attività lavorativa. Devi dunque collaborare con il datore di lavoro sulle questioni di salute e sicurezza, attenerti alle procedure di sicurezza per proteggere te stesso e i tuoi compagni di lavoro, utilizzare i dispositivi di protezione personale e gli eventuali indumenti protettivi messi a disposizione dalla tua azienda. Se hai problemi o difficoltà, devi informare il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza in azienda, o il rappresentante (sindacale) dei lavoratori per la sicurezza; rivolgiti al tuo medico, parlane con genitori, tutori, o insegnanti nel caso di lavoratori ancora iscritti a un corso di studi o in situazioni di stage o tirocinio (in questi casi è prevista anche la figura di un referente aziendale)”.

 

E per concludere segnaliamo, attraverso il contenuto di una scheda del documento Inail, che nel caso di un infortunio occorso ad un apprendista “la persona incaricata a curare la sua formazione assume, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, una posizione di garanzia nei confronti dello stesso e risponde direttamente dell’obbligo della sua tutela e della vigilanza finalizzata ad evitare che questi, durante il periodo di formazione, possa compromettere anche per un suo incauto comportamento, la propria integrità fisica”. E quanto emerge, infatti, dalla lettura di una sentenza della Corte di Cassazione ( Cass. Pen. Sez. IV Sent. N. 15009 del 7 aprile 2009) “chiamata a confermare o meno la condanna inflitta dalla Corte di Appello ad un dipendente di una cantina sociale per l’infortunio occorso ad un apprendista, sottoposto alla sua tutela ed alla sua vigilanza, a seguito del ribaltamento di un carrello elevatore alla cui guida si trovava l’apprendista”.

 

 

Sito web di INFOR.MO.: abbiamo presentato le schede numero 6373 e 5552 (archivio incidenti 2002/2015).

 

 

Tiziano Menduto

 



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