Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: sulla sospensione dell’attività

I quesiti sul decreto 81: sulla sospensione dell’attività
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

19/12/2018

I criteri in base ai quali il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è tenuto ad adottare nel cantiere il provvedimento di sospensione delle attività lavorative.

Quesiti

Esistono delle norme o delle linee guida nelle quali siano indicati i casi in cui un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sia tenuto, in applicazione dell’art 92 comma 1 lettera f) del D. Lgs n. 81/2008, a sospendere le lavorazioni in un cantiere edile in presenza di pericoli gravi ed imminenti?



Pubblicità
MegaItaliaMedia

Risposta

Il quesito perviene ovviamente da un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili che chiede di sapere se ci sono riferimenti normativi che precisino quali siano le situazioni di pericolo gravi e imminenti in presenza delle quali lo stesso, una volta riscontrati, è tenuto a sospendere le attività lavorative delle imprese fino a quando non verifichi che le imprese stesse non abbiano attuate le misure di adeguamento per regolarizzare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Il provvedimento di sospensione al quale fa riferimento il lettore che ha formulato il quesito è quello che si legge nell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il quale sono stati fissati gli obblighi a carico dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSE) e con il quale al  comma 1 è stato stabilito che:

 

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) ................................;

b) ................................;

c) ................................;

d) ................................;

e) ................................;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”,

 

in violazione del quale, alla luce dell’art. 158 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il CSE è punito con con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.

 

(…)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - I criteri in base ai quali il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è tenuto ad adottare nel cantiere il provvedimento di sospensione delle attività lavorative.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!