Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
I quesiti sul decreto 81: sulla formazione di stagisti e tirocinanti
Bari, 22 Mag - Sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli stagisti e dei tirocinanti. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Domanda
Coloro che svolgono stages o tirocini formativi all’interno di una azienda rientrano ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 nel percorso formativo dettato dall’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti?
Risposta
La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 è contenuta nel comma 1 lettera a) dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo. Secondo lo stesso, infatti, il lavoratore è la:
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Lo stesso articolo, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, indica comunque anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori così come sopra definiti ed in merito precisa che:
“Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”,
per cui è facile osservare che fra gli equiparati ai lavoratori il legislatore ha voluto specificatamente inserire gli stagisti ed i tirocinanti.
E’ chiaro quindi, per quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato, che, nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell’ Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto in data 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.
In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito allo stesso formulato in data 1/10/2012.
Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che “nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Francesco Ferrante - likes: 0 | 22/05/2013 (07:51:03) |
Buongiorno, vorrei chiedere: se un socio lavoratore di cooperativa, la quale ha vinto l'appalto per la gestione dell'asilo nido comunale, che svolge la sua attività come educatore nell'asilo nido comunale stesso, da che deve essere formato ed informato? Dalla cooperativa o dal comune? Quali sono le responsabilità del socio lavoratore, in caso di incidente occorso ad un bambino? Il socio lavoretore ha l'obbligo di denunciare le violazioni al D.Lgs. 81/08 de T.U.? |
Rispondi Autore: Alfredo Guerra - likes: 0 | 22/05/2013 (08:58:11) |
Vorrei esprimere il mio punto di vista. Sono RSPP in un'azienda. Può capitare che venga un tirocinante per un mese. Scatta l'obbligo e devo fargli formazione. E' sufficiente che la faccia io oppure è necessaria sempre la partecipazione dell'ente paritetico? In tal caso diventa veramente un calvario e magari il corso lo fa a fine tirocinio! |
Rispondi Autore: Alessio Tenti - likes: 0 | 22/05/2013 (09:32:17) |
Per Alfredo, l'accordo stato regioni detta i requisit che devono avere i docenti, in particolare: "...i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalita' e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti INTERNI o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o PROFESSIONALE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale puo' consistere anche nello svolgimento per un TRIENNIO dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro." Spero di esserle stato utile. |
Rispondi Autore: Alfredo Guerra - likes: 0 | 22/05/2013 (10:14:54) |
Per Alessio. Grazie per la risposta. Quindi l'organismo paritetico non è indispensabile ai fini dell'attività formativa. |
Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0 | 22/05/2013 (10:51:39) |
Relatativamente all'articolo volevo precisare quanto previsto all'art. 21 D.Lgsl 81/2008 e cioè che i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo non sono obbligati a fare la formazione dei lavoratori. |
Rispondi Autore: Alfredo Guerra - likes: 0 | 22/05/2013 (12:45:33) |
Per Alessio. Grazie per la risposta. Quindi l'organismo paritetico non è indispensabile ai fini dell'attività formativa. |
Rispondi Autore: Luca Moro - likes: 0 | 22/05/2013 (14:35:41) |
Buongiorno, scusate se non il modo migliore per porre i seguenti quesiti. Grazie. Quali sono gli obblighi di una S.a.s. composta da un socio accomandante e da un socio accomandatario avente per oggetto la consulenza tecnica per lo sviluppo di progetti elettromeccanici, pertanto svolgendo fondamentalmente attività di progettazione CAD e utilizzo di VDT prevalentemente presso i clienti. Nel specifico, confermata l’assoggettabilità alla procedura standardizzata di valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro: - il DVR è sottoscritto dal solo socio accomandatario? - Quando è necessario nominare il medico competente? - Quali considerazioni in merito a RLS e RSPP? Figure necessarie? - Quali disposizione in merito alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione? - Eventuali altri obblighi, quali ad esempio POS, DUVRI, tesserino di riconoscimento ed altro? |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 22/05/2013 (23:23:47) |
Ma ci rendiamo conto che se ad un odontotecnico...meccanico...geometra...ingegnere...architettoche non hanno dipendenti , telefona una scuola e propone...anzi chiede per favore senpossono ospitare uno STAGISTA per 2...3...4 settimane...LORO DIVENTANO DATORI DI LAVORO e devono: redigere un DVR...anche se semplificato forse nominare un medico competente...x un "cadista..." avere un RSPP avere almeno un addetto antincendio almeno rischio basso avere un addetto primo soccorso...12 ore di corso far seguire un corso di 8 ore di formazione allo stagista e forse per il professionista un corso per dirigente se non quello per RSPP... per dare la disponibilità di 2 settimane ad uno stagista !?!? Ma chi lo farebbe ? E questo è un aiuto allo sviluppo ? Ai giovani ? Ma finiamola di farci "elucubrazioni mentali" sulla sicurezza della CARTA ! |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 23/05/2013 (12:54:38) |
Pienamente d'accordo con Zucchiatti. Mi è capitato di fare consulenze gratuite in materia, ad esempio, di sorveglianza sanitaria e formazione ad un ente che cerca di avviare al lavoro alcuni ragazzi "meno fortunati". In effetti, al momento, l'unica possibilità che hanno è quella di sistemarli presso le grandi aziende che sono già attrezzate con tutti i requisiti a cui Zucchiatti faceva riferimento. In questo modo però si perdono tutte le attività artigiane che costituiscono delle vere e proprie nichhie dove magari questi ragazzi potrebbero trovare uno sbocco (ciabattini, arrotini, panettieri, parrucchieri, ecc.). L'unica cosa che si può evitare a queste imprese artigiane, a determinate condizioni, è la nomina del Medico Competente sfruttando il parere della D.G. Sanità Regione Lombardia del 02/03/10 che permette all'istituto scolastico/ente di farsi carico della sorveglianza sanitaria usando il proprio medico competente di istituto. Per quanto il parere sia più che ragionevole è limitato alla sola Regione Lombardia e comunque, uno strumento simile dovrebbe essere esteso anche a tutti gli altri obbligi citati da Zucchiatti, altrimenti non ci siamo proprio. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0 | 23/05/2013 (17:55:58) |
Una informazione...forse un soluzione per la SORVEGLIANZA SANITARIA (che si evita) leggete l'interpello del 2 maggio 2013 sulla sorveglianza sanitaria degli STAGISTI... Combattiamo (chi...?) per far si che la norma -DLGS 81- sia più snella ...non abbassando la guardia ma non mettendo dei "bastoni tra le ruote" ai piccoli (ho appena discusso con un TABACCAIO con un Socio in partecipazione...gli ho detto: tu sei come la FIAT:DVR-ADDETTO ANTINCENDIO-PRIMO SOCCORSO-FORMAZIONE DEL SOCIO LAVORATORE-RSPP...manca poco che debba anche avere il RLS (in effetti lo avrà dalla Categoria Tabaccai...) Il "barcone Italia" affonda ma sapete anche perchè ? Perchè è pieno di carte,documenti,certificazioni,dichiarazioni,SCIA, DIA, omologazioni, collaudi, verifiche, ecc.ecc. (gli "ecc.ecc." pesano tantissimo) Una "chicca" (anche se fuori tema...): sapevate che per essere un titolare di una attività di somministrazione alimenti si deve dichiarare di NON ESSERE: 1 DELINQUENTE ABITUALE 2 DELINQUENTE PROFESSIONALE 3 DELINQUENTE di TENDENZA...??? ...ma la legge pensa veramente che un "DELINQUENTE" dichiari il contrario ???...siamo veramente agli sgoccioli gente ! |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 23/05/2013 (18:31:15) |
Ho visto l'interpello n. 1/2013. Secondo me, non esclude la sorveglianza sanitaria degli stagisti in quanto non fa altro che ribadire che lo stagista è equiparato ai lavoratori e quindi è soggetto alla sorveglianza sanitaria soli nei casi previsti dalla legge. I casi previsti dalla legge sono sempre gli stessi: esposizione ad egenti fisici, chimici, lavoro notturno, ecc... Per cui, alla fine, dipende come sempre dalla valutazione dei rischi. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 25/05/2013 (06:09:50) |
Una novità. Di ieri ..sembra proprio che la Direz Prov.le lavoro di...ha sanzionato (4000 €) una azienda che non aveva fatto la sorveglianza sanitaria ad uno Stagista il quale era stato già visitato dal medico competente dell'ente formatore dal quale lo stagista proveniva. Quindi "cancello" quello che avevo detto leggendo l'interpello e penso che siamo messi veramente...male. |
Rispondi Autore: Leonardo Biancalani - likes: 0 | 25/05/2013 (12:14:52) |
Buongiorno, qualcuno è in grado di dirmi entro quando deve essere effettuata la formazione allo stagista? Ovvero se vale la regola del neoassunto cioè 60 gg, o se ci sono scadenze diverse?.Grazie |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 25/05/2013 (21:46:50) |
Una novità. Di ieri ..sembra proprio che la Direz Prov.le lavoro di...ha sanzionato (4000 €) una azienda che non aveva fatto la sorveglianza sanitaria ad uno Stagista il quale era stato già visitato dal medico competente dell'ente formatore dal quale lo stagista proveniva. Quindi "cancello" quello che avevo detto leggendo l'interpello e penso che siamo messi veramente...male. |
Rispondi Autore: Mirko D'Amario - likes: 0 | 26/05/2013 (19:57:06) |
Buona sera, in riferimento a lavoratori con contratto a prestazione occasionale vige lo stesso l'obbligo, per il datore di lavoro, della formazione ai sensi degli accordi del 21/12/2011 (es. liberi professionisti chiamati da enti di formazione per attività di docenza)? |
Rispondi Autore: Marco Valentinis - likes: 0 | 18/09/2014 (09:45:07) |
Buongiorno, Un dubbio, ma i tirocinanti , venendo dalle scuole non dovrebbero arrivare con una formazione sulla sicurezza? |
Rispondi Autore: Gennaro Piezzo - likes: 0 | 23/04/2015 (17:09:53) |
Un istituto universitario che nel corso di restauro di beni storici ed artistici ha previsto lo stage formativo da svolgersi all'interno di una chiesa, dove non è presente nessuna ditta, deve ottemperare agli obblighi di cui al D.Lvo 81/08, in materia di sicurezza nei luoghi di lavorio? |
Rispondi Autore: Pietro De Luca - likes: 0 | 10/07/2015 (14:45:05) |
Buongiorno, vorrei chiedere: una ditta può ospitare nel suo stabilimento lavoratori in stage-scolastici della ditta che ha vinto l'appalto? Grazie |
Rispondi Autore: Paolo Giglioni - likes: 0 | 08/02/2016 (18:06:42) |
Secondo voi un datore di lavoro , all'atto di prendere uno stagista proveniente da un istituto professionale, deve aggiornare il proprio DVR. In caso affermativo mi potete citare le fonti. Grazie. |
Rispondi Autore: giacinto mattina - likes: 0 | 08/04/2016 (13:16:19) |
buon giorno, sono un docente rspp di un istituto tecnico, ho uno dei 6 requisiti del DI , posso effettuare a formazionione base per gi studenti per l'alternanza scuola lavoro. |
Rispondi Autore: Paola Pedone - likes: 0 | 03/06/2016 (13:23:59) |
Perdonatemi riguardo la formazione da erogare agli stagisti ossia formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda. Se nell’accordo che si stipula con la scuola, quest’ultima sottoscrive che eroga la formazione allo stagista secondo il disposto del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (quindi eroga lei la formazione di 4 ore generale e 12 es. rischi specifici) mentre l’impresa ospitante eroga solo quella legata ai rischi della mansione che lo stagista ricopre in azienda ha valenza? Grazie |
Rispondi Autore: Anna Lisa Laddomada - likes: 0 | 07/06/2016 (11:56:34) |
Ma se ho frequentato il corso per la sicurezza sul lavoro durante il mio precedente stage, devo farlo nuovamente nel momento in cui inizio a lavorare per un'altra azienda? |
Rispondi Autore: Silvia Urban - likes: 0 | 09/07/2016 (15:42:45) |
Buongiorno,un informazione per gentilezza: Un architetto vorrebbe prendere come tirocinante uno studente che ha gia fatto un corso di 4 ore sulla sicurezza sul lavoro,è necessario far praticare degli altri corsi ulteriori o può essere sufficiente quello già praticato? Grazie |
Rispondi Autore: sara righetti - likes: 0 | 21/09/2016 (22:04:07) |
Buonasera, Io svolgo moltissime ore di tirocinio ma spalmate in un lunghissimo periodo e in molte strutture diverse, in alcune svolgo pochissime ore in altre di più. Ho l'attestato del corso sulla sicurezza di quattro ore più le dodici specialistiche sanitarie... La mia domanda è la seguente: c 'é una legge che mi obbliga a frequentare un corso di formazione di 16 ore per il primo soccorso? Io mi sono informata ma il d m 15 luglio 2003 , n 388 lo prevede solo per "gli addetti al primo soccorso" . Nelle strutture nessuno ne lo ha chiesto assolutamente e nessuno ha intenzione di nominarmi addetta al primo soccorso. Mi confermate che non sono obbligata a farlo? Grazie, saluti. |
Rispondi Autore: Manos Kouvakis - likes: 0 | 03/03/2017 (18:01:25) |
DOMANDA: E' stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 è stata deliberata la non impugnativa, essa all'articolo 1, comma 2, definisce "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, e all'articolo 3, comma 5, specifica che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario. Questa legge che riguarda SOLO l'aspetto formativo, in Italia, è l'unica esistente per attività lavorative subacquee FUORI da''ambito portuale per coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo,operando in acque marittime inshore ed offshore o interne. Visto che in Italia la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria; si può affermare che la legge regionale 07/2016 della Regione Sicilia, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del D. Lgs. 81/08, costituisce in Italia l’unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente il settore della subacquea industriale? |
Rispondi Autore: ottoz Patrick - likes: 0 | 22/12/2017 (19:12:02) |
Gli stagisti devono fare analisi dal medico competente? |
Rispondi Autore: Daniele Mascagni - likes: 0 | 15/10/2018 (12:43:04) |
c'e ancora troppo che non è chiaro, abbiamo appena seguiti un aggiornamento sulla sicurezza in cui è stato detto che , il tirocinante, è sotto la responsabilità del tecnico in officina, e che non puo esser lasciato solo se non in bagno, deve essere seguito in ogni percorso che fa all'intero dell'azienda, questo ha un po allarmato il responsabile, che sta pensando se iniziare a rinunciare all'ospitalità di questi ragazzi. |
Rispondi Autore: anna demiceli - likes: 0 | 01/08/2019 (10:38:44) |
sono un architetto rspp da 5 anni di un'ente pubblico come dipendente interna, posso fare la formazione (4+4)sulla sicurezza ad un tirocinante? |