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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei dirigenti

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

22/02/2012

Sulla formazione dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. È necessaria la collaborazione con gli Organismi Paritetici? I soggetti formatori sono gli stessi indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP? A cura di G. Porreca.

 
Bari, 22 Feb - Quesito sulla formazione dei dirigenti d’azienda in materia di sicurezza sul lavoro. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Con riferimento alla nuova formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario anche per quanto riguarda la formazione dei dirigenti fare la comunicazione agli Organismi Paritetici come per i lavoratori? La formazione dei dirigenti, inoltre, può essere svolta in azienda o deve essere fatta dagli stessi soggetti indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP?
 

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Risposta
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dirigenti d’azienda è regolamentata dal recente Accordo raggiunto tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011 (repertorio atti n. 221), Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, essendo i dirigenti stessi, così come emerge dalla lettura della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, dei lavoratori subordinati al datore di lavoro alle direttive del quale sono tenuti ad attenersi.
 
Sulla formazione dei dirigenti già si era espresso il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale con l’articolo 37, contenente disposizioni sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, aveva stabilito con il comma 7 che:
 
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    c) valutazione dei rischi;
    d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”,
 
e con il comma 7-bis, introdotto dal citato D. Lgs. n. 106/2009, che:
 
   “7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”,
 
con i quali sono stati fissati quindi i contenuti della formazione ed è stato precisato che la stessa, diversamente da quanto era stato inizialmente indicato nella versione originaria del D. Lgs, n. 81/2008 in base alla quale la formazione dei dirigenti e dei preposti dovesse essere svolta in azienda, potesse essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
 
Ora con il punto 6 dell’ultimo Accordo Stato  Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21/12/2011 la formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 ed in relazione agli obblighi previsti nell’articolo 18 dello stesso D. Lgs., è stata strutturata specificatamente in quattro moduli e precisamente nel modulo 1 giuridico – normativo, nel modulo 2 sulla gestione ed organizzazione della sicurezza, nel modulo 3 sulla individuazione e valutazione dei rischi e nel modulo 4 sulla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori con una durata minima di 16 ore e con i contenuti specificatamente indicati nello stesso Accordo. Secondo quanto indicato nello stesso punto 6, inoltre, la formazione dei dirigenti, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti si devono sottoporre ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, con la finalità di verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo frequentato.
 
In merito alla individuazione dei soggetti formatori ed ai requisiti dei docenti, premesso che per la formazione dei dirigenti non vengono individuati quali soggetti formatori quelli già indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP e riportati nel relativo Accordo avente pari data (repert. n. 223), si fa presente, in risposta al quesito formulato, che nel punto 1 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, che secondo quanto esplicitamente indicato nella premessa dello stesso Accordo è valido anche per la formazione dei dirigenti, è precisato che, in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, i corsi possono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, da docenti interni o esterni all'azienda che siano in grado di dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale esperienza professionale, secondo quanto indicato nello stesso Punto 1 dell’Accordo, può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
 
Per quanto riguarda poi la richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici, nella premessa dell’Accordo per la formazione dei lavoratori vengono fornite alcune indicazioni che si deve intendere valide quindi, in risposta al quesito formulato, anche per la formazione dei dirigenti e dei preposti, secondo le quali, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro può procedere alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, secondo quanto si legge nella premessa all’Accordo, occorre che il datore di lavoro tenga conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove, invece, tale richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.  
 
La formazione dei dirigenti, inoltre, che può essere svolta anche in azienda ed anche in modalità e-Learning, così come definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni ed ove vengano rispettati i criteri indicati nello stesso Allegato, costituisce credito formativo permanente. Al termine dello svolgimento del corso, previo superamento della prova di verifica, ai dirigenti vengono rilasciati direttamente dall’organizzatore del corso degli attestati subordinati alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste per i dirigenti stessi.
 
Per quanto riguarda poi l’aggiornamento dei dirigenti nell’Accordo è previsto un loro aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in merito, infine, al riconoscimento della formazione pregressa nel punto 11 dell’Accordo è previsto che, fermo restando l'obbligo del citato aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo medesimo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
 
 


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Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0
22/02/2012 (08:58:53)
A proposito della qualificazione dei formatori aziendali mi piacerebbe sapere cosa ne pensate del seguente caso che, immagino, possa riguardare diverse persone come me.
Leggiamo che "...i corsi possono essere tenuti, ..., da docenti interni ... all'azienda che siano in grado di dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale esperienza professionale, secondo quanto indicato nello stesso Punto 1 dell’Accordo, può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione".
Il sottoscritto è "solo" un perito industriale che lavora da oltre 15 anni nel SPP di una azienda medio-grande con più unità produttive come collaboratore dei vari RSPP che si sono alternati. Ho acquisito e mantengo anche io i titoli da RSPP ai sensi del D.L.vo 195/2003 ma nell'organizzazione del SPP aziendale sono formalmente "solo" un ASPP. Altresì, però, da oltre una dozzina d'anni sono colui che molto più di ogni altro in azienda è stato incaricato e si occupa tuttora anche della in-formazione interna dei lavoratori aziendali. Tra corsi vari, nel mio piccolo devo aver superato le 1500 persone in-formate per 3500-4000 ore circa in 250-350 "lezioni" (non ho mai tenuto un conto preciso).
Ora perchè non sono un libero profesisonista o per il fatto che non ho una laurea specialistica e non risulto nominato come RSPP improvvisamente non potrò più essere capace di fare in-formazione internamente al mio gruppo aziendale?!?
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
22/02/2012 (09:11:20)
Pare evidente che non sia obbligatoria, senza ulteriori disquisizioni più o meno speculative. Ciò che conta è che non rientrino in gioco enti accreditati più o meno sospesi ma che continuano ad erogare su cui non si vigila, che gli OOPP forniscano docente con i requisiti richiesti ecc...La procedura di formazione così come definita dall'Accordo fa già parte di chi ha operato con un minimo di ragione, risultano erogazioni di formazione fasulla o taroccata, rilasciate da personaggi pittoreschi su cui non esiste il benchè minimo controllo, anche quando viene segnalato. Gli OOPP nelle rare occasioni di formazione che ho tenuto, non mi hanno mai risposto, sebbene abbia attivato la procedura come da decreto 81/08...Un domanda infine: nel D.Lgs 81 appare la locuzione enti bilaterali una sola volta, mentre OOPP innumerevoli volte...sarebbe opportuno non riportare in qualunque argomentazione la dicitura "ente bilaterale o organismo paritetico"...sulla differenziazione mi attendo chiarimenti. Buona giornata
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
22/02/2012 (09:15:55)
Il Commento qui sotto di Giovanni dimostra come il dettato legislativo sia davvero inadeguato alle necessità delle aziende e miri a sponsorizzare la formazione dei "titolati" e non degli "aventi diritto per frequentazione reale del luogo di lavoro"...Solidarietà a Giovanni che vuole continuare a fare il formatore per la sua azienda...
Rispondi Autore: Maria Frassine - likes: 0
22/02/2012 (09:31:03)
A proposito della richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, credo che non si possa considerare valevole anche per i preposti ed i dirigenti.
Nelle stesse premesse dell'Accordo in cui si accenna alla collaborazione, infatti, viene precisato che l'applicazione dei contenuti dell'Accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti sia corretta ma facoltativa. Inoltre, anche nell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 il riferimento agli organismi paritetici è solo legato ai lavoratori e agli RLS, non a coloro che, pur essendo tecnicamente lavoratori, siano classificati in azienda quali dirigenti e preposti.
Rispondi Autore: Giuseppe Ciarcelluto - likes: 0
22/02/2012 (10:12:43)
Condivido la tesi di Maria FRASSINE.
L'art. 37 comma 7-bis evidenzia che la formazione per i dirigenti e preposti può essere svolta anche presso gli organismi paritetici ecc., quindi facoltativa
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/02/2012 (11:33:40)
Per i dirigenti ed i preposti non è necessaria la "collaborazione" con gli organismi paritetici.
La conferma la si trova sia all'art. 32, comma 7-bis del D. Lgs. n° 81/2008, come evidenziato da Maria e Giuseppe, sia nella Premessa all'Accordo che, infine, al comma 12 del citato art. 37 dove il legislatore, in questo caso, ribadisce che "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici....".
Pertanto, il fatto che, in quest'ultimo caso, si dica "deve avvenire", denota palesemente la differenza con il comma 7-bis.

Ricordo che, ai fini prevenzionali, quello che conta, è la definizione di di "lavoratore", di "preposto" e di "dirigente".
Pertanto, anche se i preposti ed i dirigenti sono dipendenti dello stesso datore di lavoro (definito ai sensi civilistici), ai fini prevenzionali, il riferimento che li differenzia con i "lavoratori", è quello dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n° 81/2008.

In merito, poi, alla situazione di Giovanni, l'Accordo offre due possibilità:
1. esperienza almeno triennale d'insegnamento;
2. esperienza almeno triennale professionale.

Per "professionale", poi, l'Accordo ricomprende anche l'esperienza triennale quale RSPP.

Ora, nel caso di Giovanni, vista la possibilità di dimostrare di avere effettuato attività di docenza interna per un periodo ben superiore ai tre anni, nulla vieta che lui continui a fare il docente nei corsi di formazione all'interno della sua azienda.

Quindi, Giovanni, non dovrà fare altro che predisporre l'elenco dei corsi in cui ha fatto la docenza e le relative ore e tenerlo in azienda a disposizione degli enti di vigilanza.
Naturalmente, i corsi per i soli "lavoratori" dovranno essere realizzati in collaborazione con gli enti bilaterali ed il loro "braccio amato" e cioè gli Organismi Paritetici.
Rispondi Autore: Daniela Previtali - likes: 0
22/02/2012 (14:25:48)
Concordo con le indicazioni dei colleghi Giuseppe, Maria e Carmelo. Aggiungo inoltre che da un recente incontro in Assolombarda l'Avv Fantini ha confermato che le indicazioni della formazione x dirigenti e preposti sono FACOLTATIVE, infatti l'81.08 NON demanda a successivi chiarimenti in merito a tale formazione >>> pertanto l'Accordo non "può essere considerato vincolante" in merito a quanto non gli compete. L'Avv ha confermato che quanto scritto voleva solo essere un supporto per i Datori che così hanno delle indicazioni.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/02/2012 (18:22:51)
Personalmente penso sia veramente preoccupante che dopo tre anni che ci hanno lavorato sopra, ci si trovi davanti ad un qualcosa in cui non si è riusciti a scrivere pochi concetti con chiarezza.
Adesso, come al solito, uscirà l'ennesima circolare ..... diciamo esplicativa ... su cui andremo ancora una volta a confrontarci.
C'est l'Italie!
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
23/02/2012 (10:34:00)
Immaginavo che un parere personale derivato dalla lettura dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti avrebbe raccolto una serie di pareri discordanti e tutto questo perché il testo dell’Accordo non è particolarmente chiaro, anzi si presenta addirittura scoordinato. Ma allora, viene da chiedersi, se l’applicazione delle indicazioni fornite dall’Accordo sulla formazione dei lavoratori è facoltativa per quanto riguarda la formazione dei dirigenti e dei preposti, perché ad esempio nel testo al punto 5 si legge che la formazione aggiuntiva dei preposti “deve” essere integrata da una formazione particolare? Ed ancora se è da considerare facoltativa la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali ed agli OO. PP., indicata nella Premessa dell’Accordo, dovrebbe essere facoltativa anche l’articolazione della formazione dei dirigenti (punto 6) e la verifica di apprendimento dei preposti e dei dirigenti alla quale viene subordinato il rilascio degli attestati (punto 7) nonché l’applicazione delle indicazioni che nell’Accordo vengono fornite sui crediti formativi sempre per quanto riguarda i dirigenti ed i preposti(punto 8) o sull’aggiornamento (punto 9) o sulle disposizioni transitorie (punto 10) o ancora sul riconoscimento della formazione pregressa (punto 11) e così via, il che non ha assolutamente senso.
Ma se così è perché allora non forniamo ai datori di lavoro delle regole precise non su quello che "possono" fare in merito alla formazione dei dirigenti e dei preposti ma su quello che "devono" fare perché la stessa sia considerata “adeguata e specifica” così come vogliono le disposizioni di legge (art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008)?
Alla fin fine sono allora da condividere in pieno le conclusioni alle quali è pervenuto Carmelo Catanoso e cioè che è sconcertante come dopo tre anni di lavoro non si sia riusciti a dare sulla materia della formazione sulla sicurezza sul lavoro delle indicazioni chiare ed esaustive ma solo degli indirizzi che dobbiamo ancora una volta stare ad interpretare e che, come è scontato, non saranno da tutti in Italia interpretati in maniera uniforme. Perdura ancora la “giungla” della formazione?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/02/2012 (11:33:46)
Gerardo,
ognuno di noi tecnici deve fare il mea culpa perché abbiamo abdicato al ruolo che ci competeva e cioè quello di scrivere noi le regole che noi stessi avremmo dovuto poi applicare.

Abbiamo lasciato tutto a soggetti che hanno una visione ed una percezione dei problemi costruita sulla base delle loro conoscenze esperenziali maturate in ambiti molto particolari e che non gli permette di abbracciare la complessità e l'interdisciplinarietà dei problemi stessi.
I risultati sono quelli che vediamo.

Ci sarà pure un motivo perché ..... vuoi per l'evoluzione tecnologica, vuoi perché la normazione nel settore elettrico è rimasta sempre al CEI, gli infortuni in cui la causa primaria era l'elettrocuzione, sono calati drasticamente negli ultimi 20 anni?

Il prossimo oggetto di discussione sarà il decreto sulla qualificazione delle imprese la cui "matrice" iniziale sembra sia stata scritta da freschi laureati in giurisprudenza gravitanti intorno ad una delle università italiane e, quindi, profondi conoscitori delle dinamiche organizzative e produttive dell'italico Paese.
Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0
23/02/2012 (14:17:04)
Siamo davvero sicuri che l'applicazione dei contenuti dell'Accordo ai fini della formazione per quanto riguarda Preposti e Dirigenti sia solo "facoltativa" ?
E' vero che il D.L.vo 81/08 nell'art.2 distingue bene le figure di "lavoratore", "dirigente" e "preposto"; ed è vero che il titolo dell'art. 37 dello stesso decreto, da cui attraverso il suo comma 2 si evince che lo strumento applicativo cogente a tal fine dovrà essere l'Accordo in commento, è "Formazione dei LAVORATORI...".
Ma che senso ha che se l'art.37 dal suo titolo parrebbe doversi applicare ai soli "lavoratori" come intesi nella definizione dell'art.2 del D.L.vo 81, poi nel suo stesso comma 7 tratti invece anche la formazione dei "dirigenti" e dei "preposti"?
Non è che questo fatto ci segnala l'opportunità di intendere la parola "lavoratori" del titolo del citato art.37 in modo estensivo comprendendo quindi anche i lavoratori "dirigenti" e i lavoratori "preposti"?
Se così fosse (ed è una ipotesi tutta da verificare), i contenuti dell'Accordo non sarebbero più tanto "facoltativi" ma, piuttosto, un obbligo anche per i "dirigenti" e i "preposti".
E' vero: la norma poteva essere scritta meglio; ma per un principio di cautela e, tutto sommato, anche di buon senso, non credete che forse sarebbe davvero opportuno che evitassimo di cercare troppi distinguo facendo fare la formazione a tutti in modo adeguato secondo i nuovi dettati dell'Accordo?
Rispondi Autore: andrea RSPP - likes: 0
23/02/2012 (14:28:52)
sono d'accordo con Giovanni che ora conviene fare la formazione rispettando quanto indicato nell'accordo.
Diverso il caso di chi ha già provveduto a formare i suoi dirigenti e preposti secondo quanto già indicato nel decreto 81/08: i soldi sono già stati spesi dalle aziende, dirigenti e preposti hanno avuto una formazione adeguata, e non sarebbe giusto, adesso, dopo più di tre anni, dire che devono rifare tutto da capo. La cosa porterebbe un'ulteriore spesa per le aziende e l'impegno di ore lavorative.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/02/2012 (21:11:42)
Basta leggere le "Preleggi" (vedi Codice Civile) che, all'art. 12 dicono che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore".

Ergo, se si fa una distinzione tra lavoratori, preposti e dirigenti nell'articolato, è a questa che ci si deve riferire e non al titolo dell'articolo.

Quindi, la collaborazione degli enti bilaterali e degli organismi paritetici non è richiesta per la formazione di preposti e dirigenti ed il rispetto dei contenuti dei corsi non è obbligatoria.
Ovviamente, in quest'ultimo caso si dovrà dimostrare che il datore di lavoro ha fornito una formazione adeguata e specifica ai propri dirigenti e preposti (vedi Premessa Allegato A - secondo capoverso).
Rispondi Autore: Camillo Forcella - likes: 0
25/02/2012 (16:04:30)
a margine delle osservazioni tecniche sull'argomento che denotano, purtroppo l'n-esima situazione di "ingarbuglio", volevo fare notare, convenendo con Carmelo Catanoso e Gerardo Porreca, sul fatto che i "tecnici" vivano una situazione di retrovia, quanto ha scritto l'ing. Ligonzo sul Giornale dell'ingegnere di Milano:"...un solo ingenere nel governo dei ...Tecnici. [...].Sembra che le scienze economiche, benchè ultime arrivate nelle scienze liberali, siano andate ad aggiungersi al Trivium nella gestione del potere, mentre le materie scientifiche sono rimaste (ahimè dico io!) nel gruppo del Quadrivium, ossia strumentali al potere stesso."
Quanto ai dubbi, molti, sulla formazione( chi la deve fare, come, quando ecc.,) mi convinco sempre più che la situazione, lasciatemi passare il termine, "confusionale" sia funzionale solo a chi potrà, nella confusione, trarne un vantaggio economico con il minimo sforzo.
Rispondi Autore: Camillo Forcella - likes: 0
25/02/2012 (16:26:56)
a margine delle osservazioni tecniche sull'argomento che denotano, purtroppo l'n-esima situazione di "ingarbuglio", volevo fare notare, convenendo con Carmelo Catanoso e Gerardo Porreca, sul fatto che i "tecnici" vivano una situazione di retrovia, quanto ha scritto l'ing. Ligonzo sul Giornale dell'ingegnere di Milano:"...un solo ingenere nel governo dei ...Tecnici. [...].Sembra che le scienze economiche, benchè ultime arrivate nelle scienze liberali, siano andate ad aggiungersi al Trivium nella gestione del potere, mentre le materie scientifiche sono rimaste (ahimè dico io!) nel gruppo del Quadrivium, ossia strumentali al potere stesso."
Quanto ai dubbi, molti, sulla formazione( chi la deve fare, come, quando ecc.,) mi convinco sempre più che la situazione, lasciatemi passare il termine, "confusionale" sia funzionale solo a chi potrà, nella confusione, trarne un vantaggio economico con il minimo sforzo.
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0
26/02/2012 (12:45:02)
Concordo pienamente con le osservazioni di Catanoso e Porreca. Vorrei aggiungere qualcosa. Sembra chiaro che non ci sia obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione di preposti e dirigenti ma siamo sicuri che invece ci sia tale obbligo per la formazione dei lavoratori? secondo me la mancanza di un elenco formale di tali organismi non rende applicabile il comma 12 dell'art. 37.

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