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I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento di CSP e CSE
Bari, 3 Ott - Sulla data di decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Per i CSP ed i CSE, ai sensi dell'art. 98 comma 2 in combinato disposto con l'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, l’obbligo per l’aggiornamento decorre "dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto". Decorre quindi dal 20.8.2009 o dal 15.5.2008?
Risposta
L’obbligo dell’ aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili è stato introdotto dall’Allegato XIV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro entrato in vigore il 15/5/2008, allegato nel quale, come indicato nell’articolo 98 comma 3 dello stesso decreto legislativo, sono stati riportati i “Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”.
Nell’Allegato XIV, infatti, così come si legge nella versione originale del D. Lgs. n. 81/2008, era indicato, per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei corsi per i coordinatori, che:
“La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore”.
Successivamente con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, entrato in vigore il 20/8/2009, sono state apportate al D. Lgs. n. 81/2008 delle modifiche ed integrazioni ed in particolare con l’articolo 149 dello stesso decreto correttivo, contenente “Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, sono stati modificati numerosi Allegati dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. L’Allegato XIV in particolare è stato sostituito integralmente con un nuovo Allegato XIV, riportato nel decreto correttivo stesso, nel quale, con riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi sia di formazione che di aggiornamento dei coordinatori, si legge che:
“La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica .
E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”,
testo nel quale con sottolineature sono state evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate rispetto al testo originale dell’Allegato stesso.
Dal confronto dei due testi sopra riportati si può facilmente osservare quindi che l’obbligo dell’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, fissato nella durata complessiva di 40 ore e a cadenza quinquennale, era stato già introdotto dal D. Lgs. n. 81 nel 2008 e che il decreto correttivo ha ribadito tale obbligo e non ha riaperto i termini dell’obbligo stesso. Il nuovo Allegato XIV non ha fatto altro del resto, quindi, che aggiungere che tale aggiornamento può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio e può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Con lo stesso decreto correttivo è stato anche precisato, per quanto riguarda la decorrenza del quinquennio, ad integrazione di quanto già indicato nel testo originale, che “per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.
Il dubbio espresso nel quesito formulato nasce evidentemente dall’interpretazione da dare alla espressione “presente decreto” essendo necessario capire se l’espressione stessa è da riferirsi al D. Lgs. n. 81/2008 originale, nel qual caso la data dalla quale decorre il quinquennio entro cui aggiornarsi sarebbe il 15/5/2008 con scadenza del 15/5/2013, o se è da riferirsi al D. Lgs. n. 106/2009 nel qual caso la data dalla quale decorre il quinquennio entro cui aggiornarsi è il 20/8/2009 con scadenza quindi del 20/8/2014.
Appare comunque evidente, a parere dello scrivente, che, avendo il D. Lgs. n. 106/2009 provveduto a sostituire integralmente diversi allegati originali del D. Lgs. n. 81/2008 con quelli riportati nel D. Lgs. n. 106/2009 stesso, l’espressione “presente decreto” che si legge fra le modalità di svolgimento dei corsi non può che riferirsi al D. Lgs. n. 81/2008 e non al D. Lgs. n. 106/2009 ragion per cui si è del parere che il quinquennio per l’aggiornamento decorra dal 15/5/2008 e che la data entro cui tutti i coordinatori che si sono formati prima del 15/5/2008 devono provvedere ad aggiornarsi sia quella del 15/5/2013. Si sarebbe potuto, infatti, pensare che l’espressione “presente decreto” si riferisse al decreto legislativo correttivo n. 106/2009 se la stessa espressione nel D. Lgs. correttivo fosse stata contenuta in una disposizione aggiuntiva al D. Lgs. n. 81/2008 e non facesse invece parte di un testo che ha sostituito quello già originariamente inserito nello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Una diversa lettura dell’Allegato XIV, fatta nel senso di considerare come data di decorrenza del quinquennio quella del 20/8/2009 e non del 15/5/2008 esporrebbe, tra l’altro, i coordinatori che non hanno provveduto ad aggiornarsi entro il 15/5/2013, convinti di poterlo fare entro il 20/8/2014, alla violazione della disposizione di legge che ha introdotto l’obbligo dell’aggiornamento con cadenza quinquennale nonché al rischio di vedersi sospendere l’attività, per decadenza dei requisiti, nel caso di un accertamento ispettivo da parte dell’organo di vigilanza ed esporrebbe altresì il committente al rischio di essere sanzionato per aver nominato un coordinatore privo dei requisiti medesimi e ciò in quanto l’obbligo dell’aggiornamento per i coordinatori con cadenza quinquennale è stato comunque introdotto a partire dal 15/5/2008, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008.
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Rispondi Autore: Andrea Merler - likes: 0 | 03/10/2012 (08:35:06) |
L'interpretazione contenuta nell'articolo é pienamente condivisibile. Bisognerà vedere se entro il maggio 2013 i coordinatori saranno tutti in possesso dell'aggiornamento perché, in caso contrario, è necessario un apposito decreto per differire l'obbligo di aggiornamento. |
Rispondi Autore: Giò - likes: 0 | 03/10/2012 (17:46:09) |
Vorrei conoscere, invece, il pensiero dei colleghi lettori o dell'autore sulla data di inizio dell'aggiornamento . A parer mio la norma va interpretata che alla data del 15.5.2008 si dovuta iniziare la pratica di aggiornamen, optando per moduli tipo partecipazione a seminari-convegni, e concludersi entro 15.5.13 . Ciò logicamente quando non si vuol fare un corso di aggiornamento unico di 40 ore consecutive . |
Rispondi Autore: Ivan Barcella - likes: 0 | 05/10/2012 (09:47:21) |
Non mi risulta chiaro invece il mio caso: aggiornamento quinquennale post Decreto 81 conseguito a gen. 2009: io devo fare già altro aggionamento di 40h entro e non oltre il gen 2014 oppure le 40h le posso fare tranquillamente nel 2° quinquennio 2013-2018 dal D.Lgs 81/08? Grazie x eventuale risp. |
Rispondi Autore: valter pavan - likes: 0 | 13/03/2013 (17:58:08) |
Desidererei una risposta al quesito di IVAN BARCELLA del 05.10.2012 in quanto trattasi anche del mio caso. Grazie |
Rispondi Autore: Luigi Capasso - likes: 0 | 28/08/2013 (14:58:59) |
Desidero conoscere la risposta al quesito posto daIvan Barcella del 05.10.2012, in quanto trattasi anche del mio caso. Grazie, cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Dimitri Audino - likes: 0 | 16/11/2014 (18:02:57) |
Quindi se io ho conseguito l'attestato a maggio 2009, allo stato attuale è scaduto? Se si posso fare l'aggiornamento o occorre rifare le 120 ore nuovamente? |