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I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento dei coordinatori

Bari, 12 Giu - Sulle modalità di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Se un coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nel quinquennio scaduto il 15/5/2013 ha frequentato delle ore di aggiornamento in più rispetto alle 40 previste dal D. Lgs. n. 81/2008 le stesse possono essere computate per il quinquennio in corso?

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Risposta
Anche dopo la scadenza del quinquennio avvenuta il 15/5/2013, a quanto pare, si riscontrano ancora dei quesiti sulle modalità di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questa volta il quesito è però davvero singolare in quanto riguarda non il caso piuttosto frequente in cui il coordinatore non è riuscito a completare l’aggiornamento entro il 15/5/2013 ma quello invece al contrario del coordinatore che entro la scadenza sopraindicata ha svolto un numero di ore di aggiornamento superiore a quelle previste dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e che quindi ora si chiede se le ore in esubero frequentate possono essere considerate valide per il quinquennio successivo. Per rispondere al quesito occorre come al solito richiamare le disposizioni vigenti in materia e formulare alcune considerazioni sull’argomento.
 
L’obbligo dell’ aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è stato introdotto dall’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,  il quale con riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento stesso ha stabilito che:
 
“E inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.
 
Per quanto sopra detto quindi le 40 ore di aggiornamento possono essere in pratica o concentrate in un unico corso o distribuite in più moduli oppure svolte anche partecipando a convegni e seminari, organizzati ovviamente dagli stessi soggetti abilitati alla formazione di cui al comma 2 dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., acquisendo i cosiddetti crediti formativi orari da cumulare entro il quinquennio fino al raggiungimento delle 40 ore complessive.
 
Premesso che il numero di 40 ore è il minimo richiesto per l’aggiornamento e che pertanto non è escluso che lo stesso possa essere effettuato con un numero maggiore di ore, a favore in tal caso della completezza dell’aggiornamento stesso, si è del parere che le ore di aggiornamento in esubero non possano essere considerate valide per il quinquennio o per i quinquenni successivi. La finalità dell’aggiornamento degli operatori di sicurezza, infatti, siano essi datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP o coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, è quella in generale di garantire che gli stessi siano sempre aggiornati con le disposizioni legislative in materia di salute e di sicurezza sul lavoro vigenti, oltre che con le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione, con l’evoluzione delle normative tecniche, con le metodiche, con i sistemi ed i criteri di valutazione dei rischi, ecc.. E’ questo infatti il motivo per cui il legislatore ha consentito ed anzi ha “suggerito” di distribuire l’aggiornamento preferibilmente “nell’arco temporale del quinquennio di riferimento”, così come ad esempio si legge negli ultimi Accordi raggiunti il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza Stato Regioni riguardanti la formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti.
 
Tenuto presente quindi questo criterio la risposta al quesito formulato viene da sé e cioè che non è possibile trasferire in un quinquennio successivo le ore di aggiornamento svolte nell’ambito del quinquennio precedente per cui tutte le ore frequentate oltre quelle richieste, utili comunque ad arricchire il proprio percorso di aggiornamento quinquennale, non possono essere prese in considerazione con riferimento al quinquennio successivo. Considerare valido del resto un criterio contrario a quello sopraindicato ci porterebbe ad esempio a dare ad un coordinatore la possibilità di cumulare in un quinquennio 80 o 120 ore di aggiornamento ed evitare quindi di aggiornarsi nei successivi dieci o quindici anni, il che è assolutamente assurdo e inaccettabile. Che aggiornamento al passo con i tempi si avrebbe infatti in tal caso?
Comunque, a conforto di quanto sopra affermato e di quanto in verità già sostenuto dallo scrivente in risposta a precedenti quesiti pervenuti e pubblicati sul proprio sito www.porreca.it,
si fa presente che in tal senso si è recentemente espressa anche la Divisione III della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 32/0005609 dell’8/3/2013, a firma del Direttore della Divisione dott. Lorenzo Fantini, con la quale la stessa Divisione, in risposta ad un quesito ad essa pervenuto per posta elettronica in data 5/3/2013, ha fornito degli opportuni chiarimenti in merito.
 
 
 
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Rispondi Autore: Ing Giampaolo Ceci - likes: 0
13/06/2013 (09:08:38)
Con riferimento ai soggetti che possono erogare crediti formativi tramite convegni e seminari non concordo con la affermazione dello stimato ing. Porreca secondo cui questi debbano necessariamente coincidere con gli stessi soggetti abilitati alla formazione di cui al comma 2 dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,
Per sua natura un convegno non è una azione formativa in senso stretto ma un incontro in cui si dibatte su un tema. Quindi, a mio avviso, non si può ragionevolmente affermare che un convegno richieda particolari competenze formative, (ammesso che i soggetti abilitati per legge le possiedano) ma casomai rappresentatività e autorevolezza del soggetto che lo organizza e la competenza dei relatori.
Del resto nel corpo legislativo non si fa cenno a questo vincolo e quindi mi pare pèricoloso fare deduzioni che seppure logiche, non per questo autorizzano a introdurre un vicolo non esplicitamente indicato dal legislatore. La valutazione della azione formativa ottenuta tramite la partecipazione a convegni e seminari resterebbe quindi di pertinenza del funzionario o del magistrato che dovrebbe valutare di volta in volta se le ore possano rientrare o meno nel conteggio della formazione quinquennale, in funzione appunto del tema in discussione nel convegno e della autorevolezza degli organizzatori e dei relatori.
Purtroppo ancora una volta, mi pare, siamo di fronte a criteri che travalicano nella discrezionalità.
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
10/11/2013 (21:57:56)
Rilevo una contraddizione nel ragionamento.
Se i quinquenni partono tutti dal 15 maggio 2008 (come dice la legge) allora la questione e la risposta è ben posta.
In effetti chi facesse una formazione di 10 ore ogni anno subito prima del 15 maggio, a partire dal 2008 si troverebbe ad avere maturato nel quinquennio 2008-2013 ben 50 ore di aggiornamento e quindi 10 più del dovuto. In questa ipotesi le dieci ore in effetti non potrebbero essere portate quale credito formativo nel secondo quinquennio che parte dal 15 /5/2013 e termina il 15/5 2018, in quanto non effettuate nel secondo quinquennio.
Se invece il quinquennio si contasse a ritroso dalla in cui si fa la verifica e si contassero le ore delle azioni formative seguite nel quinquennio (come suggeriscono molti ordini professionali) avviene che lo stesso tecnico il 15 5 2014 (un anno dopo la fine del primo quinquennio) avrebbe ancora tutti i requisiti perché nei cinque anni precedenti quella data, ha maturato 40 ore (50 meno quelle del primo anno restano 40) in questo caso le maggiori ore eseguite nel primo quinquennio sarebbe valide anche per il secondo.
Resta quindi il dubbio che già più volte é stato evidenziato anche su queste pagine: se la scadenza del 15 5 20013 é la scadenza del primo quinquennio e quindi entro quella data DEVONO essere espletare le 40 ore di aggiornamento pena la mancanza del requisito dell'aggiornamento del primo quinquennio con la conseguenza della sospensione dell'abilitazione (tra l'altro irrecuperabili in quanto la formazione retroattiva é impossibile), oppure se sia lecito mettersi in regola con le 40 ore non appena si manifesta questa necessità, anche se il primo quinquennio è già trascorso senza aver seguito tutte le 40 ore formative richieste dal legislatore semplicemente contando a ritroso quante ore mancano per arrivare a 40.
Senza questo chiarimento non é possibile dare una riposta univoca al quesito così come posto.
Ing Giampaolo Ceci

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